CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 15447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 18/7/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Propone ricorso per cassazione il Ventura, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 121 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe esaminato affatto la memoria inviata dal difensore il 30/3/2022, per l'udienza successiva, contenente due rilevantissime considerazioni. Si richiamava, innanzitutto, la delibera del Consiglio regionale delle Marche del 29/3/2022, che avrebbe espressamente stabilito che le botti (come quelle oggetto dell'imputazione) non necessiterebbero di permesso di costruire né di denuncia di inizio attività quando - come nel caso in esame - non infisse al suolo e dotate di connessione agli impianti facilmente rimovibile in ogni momento. Ancora nella stessa memoria, poi, si sarebbe eccepita l'intervenuta prescrizione del reato, corrente dalla data del sequestro dell'area, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque prima della pronuncia di appello (censura ripresa nel motivo n. 2). La mancata valutazione di questi argomenti comporterebbe, dunque, l'annullamento della sentenza; - apparenza della motivazione quanto alla sussistenza del vincolo paesaggistico. La documentazione prodotta (ed allegata al ricorso) dimostrerebbe che l'area interessata non sarebbe sottoposta a vincolo, che riguarderebbe solo la zona montana del Comune, con le località specificate, non l'intera area di Roccafluvione. La motivazione, al riguardo, sarebbe del tutto laconica, e non confuterebbe quanto dedotto nel gravame; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 3, lett. e.5), d. Igs. n. 380 del 2001; omessa motivazione. Il principio di tassatività che governa l'ordinamento penale impedirebbe di inserire nell'art. 3 citato quanto non espressamente previsto, come le botti o le cabine da spiaggia; anche riferimento a "qualsiasi genere", richiamato in sentenza, si riferirebbe alle sole previsioni della norma. La sentenza, inoltre, non conterrebbe motivazione sulle censure proposte al riguardo, la cui fondatezza nel merito, peraltro, sarebbe confermata dall'evoluzione normativa sopra richiamata; - si lamenta, di seguito, il travisamento della prova e la motivazione apparente con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale ricorrerebbero i presupposti, trattandosi di botti in legno prive di alcun impatto ambientale; - viene dedotta, infine, la mancanza o la carenza di motivazione, ed il travisamento dei fatti, con riguardo all'esistenza di un danno risarcibile, che la Corte di appello avrebbe riconosciuto con argomenti apparenti ed in contrasto con gli esiti istruttori (testi Ventura e Manni). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. 4. Risulta documentato, infatti, che la Corte di appello - pronunciatasi con rito camerale - aveva ricevuto la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. inviata via PEC dal difensore del Ventura: il verbale di udienza del 31/3/2022 (erroneamente indicato in 31/12/2022), esaminato da questo Collegio, ne dà espressamente atto. La sentenza qui impugnata, tuttavia, non menziona affatto questa memoria, e gli argomenti in essa indicati - riportati nel ricorso e verificati dalla Corte - non sono stati affrontati dal Giudice del gravame, neppure implicitamente. 5. La motivazione in esame, poi, risulta viziata anche con riguardo all'eccepita prescrizione dei reati al 15/2/2022, in assenza di sospensioni. La Corte di appello, infatti, pur citandolo, non ha tenuto conto dell'avvenuto sequestro dell'immobile proprio in quella data, e dunque della piena consumazione di entrambe le fattispecie contestate, in assenza di condotte successive. Le contravvenzioni ascritte, pertanto, erano estinte per prescrizione già prima della data della pronuncia di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre