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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03950/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7241-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PRAVATA' ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PITI' ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4173/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 gli odierni ricorrenti (unitamente ad altre persone) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 19.9.2019 n. 17549 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande tranne due, ritenendo prescritto il diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 10.9.2020 n. 4173 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

Il giudice di secondo grado ritenne che correttamente il Tribunale aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370/99.

Con tale legge, infatti, venne riconosciuto un risarcimento soltanto in favore di coloro, tra i medici specializzati, che avevano vittoriosamente esperito un giudizio di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo, e la Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che tale legge equivalesse ad un inadempimento definitivo, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo di dare attuazione alle Direttive sopra indicate.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri 34 degli originari attori, fondato su un motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio e le altre amministrazioni hanno resistito con controricorso unitario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarato estinto il giudizio di legittimità rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato.

2. Con l’unico motivo i restanti ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2935 c.c. nonché, “in blocco”, delle leggi 370/99 e 257/91, e di cinque diverse direttive comunitarie.

Nella illustrazione del motivo deducono che “l’illecito dello Stato” consistito nella mancata attuazione della Direttiva 75/363 fu permanente, almeno fino al 20 ottobre 2007, e dunque prima di tale data nessuna prescrizione poteva decorrere; allegano infine che tali precetti sarebbero stati stabiliti dalla sentenza Emmott pronunciata dalla Corte di gi ustizia dell’Unione europea.

2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è iniziata a decorrere dall’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, avvenuta il 27.10.1999.

2.2. Questo principio, inaugurato da Sez. 3, Sentenze nn. 10813, 10814 e 10815 del 17/05/2011, è stato in seguito ribadito da centodue decisioni conformi, tra le ultime delle quali si ricordano Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01.

2.3. Il principio appena ricordato inoltre non solo non contrasta, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott invocata da i ricorrenti (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), nella quale si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso; (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01).

E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n.

L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

3. La richiesta di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti controricorrenti va rigettata.

Reputa infatti il Collegio che non siano ravvisabili nella proposizione del ricorso gli estremi del dolo, né di una colpa che possa definirsi “grave”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Nel solo rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e le amministrazioni controricorrenti le spese di lite vanno compensate, in considerazione dell’avvenuta rinuncia.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e le controparti; (-) dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso proposto dai restanti ricorrenti; (-) condanna i ricorrenti - ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.000, oltre spese prenotate a debito, se dovute; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7241-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PRAVATA' ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PITI' ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4173/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 gli odierni ricorrenti (unitamente ad altre persone) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 19.9.2019 n. 17549 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande tranne due, ritenendo prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 10.9.2020 n. 4173 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne che correttamente il Tribunale aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370/99. Con tale legge, infatti, venne riconosciuto un risarcimento soltanto in favore di coloro, tra i medici specializzati, che avevano vittoriosamente esperito un giudizio di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo, e la Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che tale legge equivalesse ad un inadempimento definitivo, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo di dare attuazione alle Direttive sopra indicate. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri 34 degli originari attori, fondato su un motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio e le altre amministrazioni hanno resistito con controricorso unitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarato estinto il giudizio di legittimità rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. 2. Con l’unico motivo i restanti ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2935 c.c. nonché, “in blocco”, delle leggi 370/99 e 257/91, e di cinque diverse direttive comunitarie. Nella illustrazione del motivo deducono che “l’illecito dello Stato” consistito nella mancata attuazione della Direttiva 75/363 fu permanente, almeno fino al 20 ottobre 2007, e dunque prima di tale data nessuna prescrizione poteva decorrere; allegano infine che tali precetti sarebbero stati stabiliti dalla sentenza Emmott pronunciata dalla Corte di gi ustizia dell’Unione europea. 2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è iniziata a decorrere dall’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, avvenuta il 27.10.1999. 2.2. Questo principio, inaugurato da Sez. 3, Sentenze nn. 10813, 10814 e 10815 del 17/05/2011, è stato in seguito ribadito da centodue decisioni conformi, tra le ultime delle quali si ricordano Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01. 2.3. Il principio appena ricordato inoltre non solo non contrasta, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott invocata da i ricorrenti (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), nella quale si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso; (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. 3. La richiesta di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti controricorrenti va rigettata. Reputa infatti il Collegio che non siano ravvisabili nella proposizione del ricorso gli estremi del dolo, né di una colpa che possa definirsi “grave”. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nel solo rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e le amministrazioni controricorrenti le spese di lite vanno compensate, in considerazione dell’avvenuta rinuncia. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e le controparti; (-) dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso proposto dai restanti ricorrenti; (-) condanna i ricorrenti - ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.000, oltre spese prenotate a debito, se dovute; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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