CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24472/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difend ono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], -intimato- esul ricorso iscritto al n. 25173/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARAZZA MAURIZIOche la rappresentano e difendono. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n.35, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , n. 1646/2020 , depositata il28/07/2020, R.G.N. 2518/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di una procedura di reclamo ex legen. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado per il resto confermata, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato aAlfonso Castiglione il 31 ottobre 2014 da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ha condannato, poi, [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, oltre contributi e accessori; ha, infine, dichiarato “la solidale obbligazione” di [OSCURATO:PERSONA] SAI “al pagamento dell’indennità risarcitoria sopra indicata”; 2.in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse “dimostrato la corretta applicazione dei criteri di scelta, avendo omesso di allegare e dimostrare che il personale rimasto in servizio fosse in possesso di maggiori titoli professionali, anzi che fosse effettivamente in possesso dei titoli indicati nell’accordo sindacale del 24.10.204, superando così il Castiglione nella comparazione”; ha inoltre respinto la censura con cui la società aveva criticato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la fungibilità della posizione di lavoro del Castiglione con quella di altri dipendenti comparabili; stante la violazione di natura sostanziale dei criteri di scelta ha riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, perché “qualora la comparazione fosse stata correttamente effettuata il Castiglione non sarebbe rientrato tra gli esuberi”; 3.in ordine alla legittimazione passiva, la Corte, sulla scorta di precedenti di legittimità specificamente indicati che hanno interpretato l’art. 47, comma 4 bis, l. n. 428 del 1990, non ha ritenuto precluso “l’ordine di reintegra nei confronti della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]”; 4. sono state respinte le eccezioni, sempre richiamando precedenti di legittimità, sia in ordine alla praticabilità del rito di cui alla l. n. 92 del 2012 nella specie, sia in merito alla decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010 dall’impugnativa di licenziamento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].; 5.la Corte, infine, preso atto che nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] SAI alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma la possibilità di disporre la reintegrazione, per quanto riguarda invece il risarcimento, ha ritenuto “preclusa una pronuncia di condanna, ma non quella di accertamento e dichiarativa dell’obbligazione solidale della [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria rispetto all’indennità risarcitoria sopra quantificata”, richiamando Cass. n. 16443 del 2018; 6.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA] (R.G. n. 24472/2020), con tre motivi, e [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. (R.G. n. 25173/2020), con sette motivi; ha resistito ad entrambi, con distinti controricorsi, il lavoratore; entrambe le società hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 25173/2020 al procedimento iscritto al R.G. n. 24472/2020, in quanto impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza; 2. i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere come di seguito sintetizzati: violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 per avere ritenuto rilevante il bagaglio professionale ed avere così ritenuto violati i criteri di scelta, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (primo motivo); “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991 con riferimento all’art. 18, commi 4 e 7, della l. n. 300 del 1970, con riferimento alla disposta reintegra, anche in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 c.p.c. e 2697 c.c.”; si eccepisce che la sanzione avrebbe dovuto essere meramente indennitaria, perché la società in crisi non era nelle condizioni di reintegrare il dipendente; si contesta poi che il lavoratore avesse dimostrato la piena fungibilità delle proprie mansioni con quelle degli altri dipendenti che avrebbero dovuto essere licenziati (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto quantificare l’indennità risarcitoria tenendo presenti i criteri fissati dall’art. 5 della l. n. 223 del 1991 (terzo motivo); 3.i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] possono essere come di seguito sintetizzati: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 Cost., criticando come apparente la motivazione per relationem adottata dalla Corte territoriale in tema di rito applicabile (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, l. n. 92 del 2012, per avere ritenuto ammissibile la domanda formulata nei confronti dell’esponente avente come presupposto un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 Cost., criticando come apparente la motivazione per relationem adottata dalla Corte territoriale in relazione all’art. 32, comma 4, lett. d) l. n. 183 del 2010 (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010, lett. d), per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione sollevata dall’esponente (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 Cost., criticando come apparente la motivazione per relationem adottata dalla Corte territoriale in relazione all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 (quinto motivo); “violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticandosi diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito in ordine alla disposizione innanzi richiamata (sesto motivo); nullità della sentenza per omessa pronuncia di improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., sostenendosi che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata improseguibile per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria (settimo motivo); 4.il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata; infatti, il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo tempo per tempo vigente), ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, ma per violazione delle norme di cui agli artt.1362 e segg. c.c. (per tutte: Cass n. 21888 del 2016; in controversia analoga v. Cass. n. 17201 del 2020; Cass. n. 10520 del 2022; Cass. n. 15206 del 2022); per ogni altro aspetto la censura investe apprezzamenti di merito in ordine alla fungibilità delle mansioni tra lavoratori che esorbitano dal sindacato di questa Corte di legittimità; 5.infondati sono anche il secondo e terzo motivo prospettati nel ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] in punto di tutela reintegratoria riconosciuta al lavoratore licenziato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui: “In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce ‘violazione delle procedure’ e dà luogo alla tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della l. n. 300 del 1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità (ex art. 18, comma 4, della legge citata)” (Cass. n. 2587 del 2018; conf. Cass. n. 19010 del 2018); nella specie la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto la violazione sostanziale dei criteri di scelta perché –come argomentato nella sentenza impugnata –ove “la comparazione fosse stata correttamente effettuata il Castiglione non sarebbe rientrato tra gli esuberi”; mentre risulta inammissibile ogni ulteriore doglianza che affronta o questioni nuove (cfr. Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017) ovvero contesta gli accertamenti in fatto operati dalla Corte del merito; 6.venendo all’esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente deve essere dichiarata l’infondatezza del primo, del terzo e del quinto motivo, con cui si contesta l’apparenza della motivazione per relationemutilizzata dalla Corte di Appello; infatti, ben può la sentenza di merito essere motivata mediante rinvio a precedenti di legittimità, come nella specie, a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (tra le altre v. Cass. n. 17640 del 2016; Cass. n. 29017 del 2021, che peraltro estendono una tale possibilità anche ai precedenti di merito); in tal caso, lamotivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla non può limitarsi a denunciarne l’apparenza –come nella specie - ma ha l'onere di c ompiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, ovvero deve dimostrarne la non pertinenza rispetto al caso concreto oggetto del contendere; 7. il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento atteso che l'error in procedendorileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016); la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012 (in analoga controversia v. Cass. n. 25055 del 2022); 8.del pari infondato il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI; secondo pronunce di questa Corte, qui condivise, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi l'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019); a fortiori non risulta applicabile la lettera d) dello stesso art. 32, comma 4, della I. n. 183 del 2010, la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplatadalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 4883 del 2020; in controversia analoga v. Cass. n. 15206 del 2022); 9. il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SAI è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione -contenuta del predetto comma 4 - bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione delladirettiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; conf. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); tale principio ha trovato conferma in controversie analoghe alla presente (tra le altre v. Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 10. non può trovare accoglimento neanche l’ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che l’azione di condanna all’indennità risarcitoria doveva essere dichiarata “improseguibile” per intervenuta ammissione della società all’amministrazione straordinaria; infatti, la Corte di Appello è pienamente consapevole delle regole del riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, tanto che esplicitamente, nella sentenza impugnata, non pronuncia una condanna ma “dichiara la solidale obbligazione” di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA] per il versamento della indennità risarcitoria; tanto in conformità di quanto stabilito da questa Corte (tra le altre v.Cass.n. 15238 del 2022) secondo cui, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva appunto l’ipotesi – ricorrente nella specie - dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. n. 16443del 2018; Cass. n. 5188 del 2019; Cass. n. 2964 del 2021); 11.conclusivamente i ricorsi devono essere respinti, con spese liquidate a carico di ciascuna società come da dispositivo secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. la Corte, previa riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 25173/2020 al procedimento iscritto al R.G. n. 24472/2020, rigetta i ricorsi e condanna ciascuna società al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore del controricorrente in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 d