CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2021
Cassazione n. 09552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]-sez. misure di prevenzione, con decreto deciso nella camera di consiglio del 18/04/2021-dep. 14/09/2021, disponeva la parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]- sez. misure di prevenzione in data 14/09/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e di terzi interessati, fra i quali [OSCURATO:PERSONA] Carmine, e per l'effetto, rispetto all'originario decreto di primo grado, revocava la confisca di taluni beni ma, confermando la misura personale a carico del proposto, manteneva la confisca dell'azienda 'Le vie del legno' di [OSCURATO:PERSONA]. Costui propone ricorso per cassazione e denuncia la violazione degli art. 24 e 26 del d. lgvo. n. 159/2011 e "vizio di motivazione, per mera apparenza, non essendo comprensibile l'iter logico seguito dalla Corte relativamente alla ritenuta fittizietà dei beni in capo a terzi a alle ritenuta diretta disponibilità degli stessi in capo al proposto". Rileva come per procedere alla confisca dei beni sia necessario non soltanto provare l'appartenenza del proposto a un sodalizio criminale, qualora - come è nella specie - si ravvisi la pericolosità sociale qualificata, ma sia altresì necessario dimostrare l'origine illecita dei beni attinti dal provvedimento ablatorio, mentre l'intestatario del bene ha un mero onere di allegazione in ordine alla provenienza lecita degli stessi. A tale onere il ricorrente avrebbe adempiuto, allorché ha documentato di essere l'effettivo titolare della ditta 'Le vie del legno', e di averla acquisita con mezzi leciti. Richiama ampiamente la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, e quella sulla correlazione fra l'arco temporale della ritenuta pericolosità sociale del proposto e il presunto ingresso del bene nel suo patrimonio, per rilevare come il compendio aziendale sia stato costituito nel 2004, mentre il decreto impugnato fa decorrere la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] dal 2006. Sottolinea come la difesa aveva mostrato una proporzione fra i redditi lecitamente percepiti dal proposto e gli investimenti effettuati a partire dal 1974, e come nel giudizio di merito il reato di interposizione fittizia sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione anche quanto alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente restituzione a costui del bene sottoposto a sequestro nel procedimento di merito. Aggiunge che ulteriori elementi militano verso l'attribuzione dell'azienda al ricorrente e verso la sua lecita gestione, in primis il calcolo effettuato anno per anno dal consulente quanto al raffronto fra ricavi e costi, con ciò prospettano una gestione lineare. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. Repaci e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. 2. La violazione di legge per carenza di motivazione non è riscontrabile nella specie poiché, premesso che il ricorso non contesta né la valutazione di pericolosità sociale in capo al proposto né la sua estensione temporale, e anzi fonda la sua censura esattamente sulla condivisione del perimetro della stessa, a partire dal 2006, va rilevato che la CORTE territoriale ha mutuato la valutazione della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della ditta 'Le vie del legno' di [OSCURATO:PERSONA] Carmine a quanto accertato e sancito nel giudizio penale c.d. Saggezza, fra i cui atti vi è una conversazione intercettata con un fornitore, il 24/04/2008, nel corso della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato che quella ditta gli apparteneva. [OSCURATO:PERSONA] reggino ha aggiunto che su tale conclusione non incide la prescrizione dichiarata nel merito per il reato di interposizione fittizia - poiché pesa quale elemento di fatto l'accertamento della disponibilità del bene in capo al proposto - , né che l'azienda possa essere stata costituita con mezzi leciti nel 2004, poiché è stato acclarato che nel periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] costui ne disponeva, interessandosi, per es., delle forniture di essa. Nonostante l'ampiezza del ricorso, esso omette di confrontarsi col dato obiettivo e inequivoco del colloquio oggetto di captazione, e preferisce porre in discussione elementi non incidenti sull'oggetto del presente procedimento, quali la lecita provenienza dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1974 - ciò che non interessa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] -, ovvero la plausibile regolarità del raffronto fra entrate e uscite, quando è decisiva la materiale pertinenza del bene al proposto, non già l'apparente regolarità del suo bilancio. 3. Alla stregua di quanto rimarcato in particolare alle pagine 10 e 33, l'argomentazione del Collegio di appello è congrua e coerente, pertanto scevra da censure di apparenza tali da integrare la violazione di legge evocata nei ricorsi. La conclusione è che le censure proposte non sono in alcun modo riconducibili alla violazione di legge, e contestano per lo più il merito della motivazione, peraltro senza evidente fondamento, e per questo sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma l