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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11791/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 23897 del 07/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; 1sentito l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025, la Prima sezione di questa Corte ha - per quanto di rilievo in questa sede - annullato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 5 aprile 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla verifica della condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rigettando, nel resto, i ricorsi degli stessi imputati.

2. Avverso la sentenza indicata della Prima sezione di questa Corte hanno proposto ricorso, con distinti atti a firma dei difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il ricorso, proposto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, si deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel reputare generica la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta nel primo motivo del ricorso di legittimità, nonostante la specificità della censura, con la quale era stata documentata, anche mediante la produzione di allegati, la mancanza "fisica" di motivazione dei decreti, autorizzativi e di proroga, relativi ai RIT 823/2015, 895/2915, 975/2015, 1008/2015, 1078/2015, 1469/2015, 1579/2015 e 1636/2015; intercettazioni rispetto alle quali era stata analiticamente indicata l'incidenza probatoria relativamente alle contestazioni che, al netto di siffatte captazioni, sarebbero rimaste indimostrate.

A fronte della specificità della censura, la Prima sezione di questa Corte ha affermato che «i giudici di merito hanno verificato che, per quanto le motivazioni dei decreti di autorizzazione e di proroga siano sintetiche, richiamano specificamente le risultanze compendiate nelle informative delle forze dell'ordine e nelle richiesta del pubblico ministero», in tal guisa omettendo di considerare che alcuna motivazione era stata, effettivamente, resa, trattandosi del mero inserimento in moduli precompilati del dato identificativo delle informative.

Sicché la Prima sezione ha finito con il non prendere in carico la questione proposta dai ricorrenti, senza coglierne l'effettiva portata, statuendo impropriamente la conformità dei decreti, autorizzativi 2e di proroga, ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Tanto ha determinato la ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità e la reputata genericità della deduzione, sotto il profilo della prova di resistenza, nonostante la difesa avesse puntualmente indicato l'incidenza delle captazioni, apprezzate in termini di decisività nelle sentenze di merito, su ciascuna imputazione.

Si evidenzia come l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte sia di natura prettamente fattuale e percettiva, avendo fondato la propria decisione di rigetto sul presupposto - errato in fatto - che i ricorrenti non avessero specificato quali fossero i decreti viziati e non avessero indicato le carenze "con riguardo ad ogni singolo provvedimento", in tal guisa configurandosi l'omesso esame del relativo motivo, derivante da una svista materiale nella lettura degli atti, nei termini prescritti dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura riguardo il ventesimo motivo del ricorso originario, con il quale era stato contestato il diniego della concessione delle attenuanti generiche, per avere, anche al riguardo, la Prima sezione reputato generica la censura, incorrendo in una svista sull'apprezzamento della specifica deduzione dei ricorrenti, volta a contestare "la logicità di dedurre la capacità a delinquere da tale presunta serialità", evidenziando come l'argomentazione si risolvesse nella duplicazione della contestazione associativa, senza valutare il fatto in concreto e la personalità degli imputati.

2.2. Con il ricorso, proposto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili alle censure già rassegnate.

3. Su richiesta di parte, è stata disposta la trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

1. L'istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte dì questa Corte che, sin dall'introduzione del rimedio in esame, ha, da un lato, ribadito che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato; dall'altro, ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni 3regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. (Sez.

U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

1.2. Lungo tale direttrice, la successiva giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell'istituto, chiarendo che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore dì fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, 4 Rv. 268953).

Ne consegue che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

1.3. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, questa Corte ha affermato come siffatta situazione si risolva in un difetto di motivazione che, in quanto tale, non implica né l'affermazione, né la negazione di alcuna realtà processuale, ma integra, semplicemente, la mancata risposta a una censura.

La giurisprudenza di legittimità consolidata ammette, peraltro, che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...1», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez.

U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). 4In questa prospettiva, il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di ritenere che ogni argomento, prospettato a sostegno delle censure e non riprodotto nella sentenza, sia stato ignorato piuttosto che implicitamente disatteso (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01).

Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 - 01), ma che è onere del ricorrente dimostrare come la doglianza non riprodotta sia, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipenda da un errore di percezione.

A siffatte indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi come, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, sia definito dalle Sezioni Unite civili come quell'aberratio che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge, in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez.

U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 - 01).

Nel quadro così delineato, l'omesso esame di un motivo di ricorso è inquadrabile nella categoria dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista, oppure da una disattenzione di carattere percettivo che abbia erroneamente fatto ritenere l'inesistenza di una censura, la cui presenza sia, al contrario, rilevabile obbiettivamente e con immediatezza in base ad un semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 6, n. 4195 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262048; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Rv. 263443; Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Rv. 276925, secondo la quale l'omesso esame da parte della Corte di cassazione di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui ne sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata).

In presenza di siffatte condizioni, anche l'omesso esame di una memoria difensiva può dare luogo - come evidenziato dai ricorrenti - ad errore di fatto, 5rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01).

3. Nel quadro così delineato, emerge dalla stessa prospettazione dei ricorrenti come, nel caso all'odierno vaglio, non si verta in ipotesi di errore di fatto.

3.1. Come i ricorsi non mancano di evidenziare, la Prima sezione di questa Corte ha dato atto delle censure proposte dai ricorrenti riguardo l'utilizzabilità delle intercettazioni ed ha risolto le questioni devolute, respingendo l'eccezione di nullità prospettata alla stregua della mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga.

Da f. 24 della sentenza oggi impugnata, la Prima sezione ha così argomentato: «Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 266, commi 1 e 3, cod. proc. pen. con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per motivazione fisicamente mancante o al più solo apparente nei decreti autorizzativi e in quelli di proroga.

I ricorrenti censurano la motivazione con la quale è stata respinta tale eccezione, proposta con l'atto di appello; i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente la motivazione per relationem contenuta nel decreto autorizza tivo, ma non avevano svolto alcuna valutazione in ordine ai decreti di proroga.

Dall'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni relative a ciascuno dei reati ritenuti a carico degli imputati i ricorrenti fanno conseguire il drastico ridimensionamento delle prove a loro carico, tra le quali non ne residuerebbero di sufficienti a dimostrare la loro responsabilità penale.

Orbene, insegna la giurisprudenza di legittimità che «è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, P.m. in proc.

TiPa e altri, Rv. 270758 - 01; più di recente anche Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 - 01).

Tali principi sono stati posti con univoco orientamento sia per i decreti autorizzativi sia per i decreti di proroga; peraltro, per questi ultimi si è affermato che «la motivazione dei decreti di proroga può essere 6ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 01).

La generica doglianza contenuta nel motivo di ricorso ripropone la stessa censura disattesa dai giudici di merito che hanno verificato che, per quanto le motivazioni dei decreti di autorizzazione e di proroga siano sintetiche, richiamano specificamente le risultanze compendiate nelle informative delle forze dell'ordine e nelle richieste del pubblico ministero.

I ricorrenti si limitano a contestare questi criteri di valutazione della congruità delle motivazioni, criteri che invece applicano le direttive della giurisprudenza di legittimità, e reiterano argomenti già condivisibilmente disattesi dai giudici di merito.

Nella censura non si specifica nemmeno quali siano le irreparabili carenze motivazionali nei decreti autorizzativi e di proroga, indicandole con riguardo ad ogni singolo provvedimento, sicché non viene fornito alcun elemento o alcun argomento che in ipotesi possa ritenersi preterm esso dai giudici di merito.

La conseguenza è l'infondatezza di tale motivo di ricorso».

A fronte della ricognizione del motivo e dell'esistenza della statuizione sul punto devoluto, i ricorrenti prospettano il "travisamento"delle deduzioni defensionali, ritenute dalla Prima sezione genericamente formulate in presenza, invece, della specifica indicazione sia dei decreti - asseritamente - affetti da nullità, che della decisività dei relativi risultati di prova sull'affermazione di responsabilità.

In tal modo, si denuncia non già l'omesso esame del motivo di ricorso, ma il suo travisamento per omissione contenutistica, nella misura in cui la Corte di legittimità non avrebbe apprezzato la specificità della censura.

Sennonchè basta, in questa sede, evidenziare come la prima Sezione abbia rigettato il correlativo motivo del ricorso originario reputando i decreti adeguatamente motivati, e non abbia, invece, ritenuto lo stesso motivo inammissibile per genericità; la ratio decidendi espressa sul punto si indirizza, invero, alla reiezione nel merito della eccezione processuale proposta, dando conto di averla assunta in carico, ponendosi in termini meramente additivi l'incidentale e conclusivo apprezzamento di genericità della censura.

Ne consegue che, dalla stessa lettera della decisione qui impugnata (§

3.1. sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025), non è dato ravvisare l'omesso esame di un motivo che, per essere stato ritenuto infondato, è senz'altro stato disaminato in riferimento al corredo motivazionale dei decreti che hanno disposto e prorogato le intercettazioni, nei termini devoluti dalle parti.

L'inciso che sottolinea la genericità della censura è, per altro verso, conclusivamente rivolto a sancire la reiterazione di una contestazione reputata già adeguatamente disattesa dalla Corte di merito; 7questione rispetto alla quale si pone, ormai, in termini di sostanziale irrilevanza l'essere o meno specifica l'indicazione di decisività del contenuto delle intercettazioni.

In altri termini, una volta reputata infondata l'eccezione di nullità dei decreti, per essere stati gli stessi ritenuti sufficientemente motivati, perde di consistenza - e resta assorbita - la questione del se i correlativi esiti probatori siano stati più o meno decisivi rispetto all'affermazione di responsabilità, non dovendosi effettuare alcuna "prova di resistenza", e, di conseguenza, s'appalesa ininfluente il punto della decisione impugnata che sottolinea come non sia stato "fornito alcun elemento o alcun argomento che in ipotesi possa ritenersi pretermesso dai giudici di merito".

A fronte di siffatta statuizione, che ha respinto il motivo per infondatezza e che non rivela alcuna svista percettiva riguardo l'effettiva portata demolitoria dell'originario motivo di ricorso proposto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti finiscono per contestare la stessa decisione, ponendo la censura oltre l'ambito del rimedio azionato.

3.2. Alla medesima conclusione devesi pervenire in relazione al secondo motivo.

Anche sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche, i ricorrenti prospettano il "travisamento del motivo" poiché, a fonte del dedotto vizio di illogicità della motivazione, la Prima sezione di questa Corte avrebbe respinto il ventesimo motivo di ricorso (§

3.15. sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025) per la ritenuta carenza di positivi indicatori, decisivi nella prospettiva invocata.

I ricorrenti avevano, invero, contestato come gli elementi reputati ostativi nella conformi sentenze di merito - reiterazione di una condotta "con serialità di atti volti a mantenere in vita l'associazione.. .con una rete di contatti tessuti per l'attuazione della programmazione criminosa con affectio societatis"- si risolvessero in una duplicazione della contestazione associativa, mentre la Prima sezione di questa Corte avrebbe "percepito il motivo di ricorso come una generica lamentela sulla gravità priva di indicazioni positive, omettendo di percepire che la struttura del motivo era vincolata e plasmata sulla motivazione della sentenza d'appello".

Sennonchè, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti emerge come alcun errore percettivo sia, anche sul punto, apprezzabile, poiché la Prima sezione di questa Corte ha, del tutto linearmente, interpretato il motivo come rivolto a contestare -sub specie di vizio della motivazione - il profilo di gravità della condotta valorizzato dalla Corte di merito, ritenendo, tuttavia come, in assenza di indicatori positivi - di cui neppure in questa sede si contesta l'omesso esame - la aspirazione ottativa alla concessione delle attenuanti generiche si rivelasse del tutto pretensiva. 8Ne consegue come, nel caso di specie, sono gli stessi ricorrenti che, pur riconducendo nominalmente il vizio denunciato nell'ambito dell'errore percettivo, contestano la stessa valutazione dei presupposti giuridici dell'istituto invocato, ammettendo implicitamente la natura sostanzialmente valutativa che, in ogni caso, l'esame degli atti e degli aspetti indicati in ricorso involge.

I ricorrenti non deducono, infatti, una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sarebbe stato percepito in modo difforme da quello effettivo, ma contestano il giudizio reso dalla Corte d'appello - e dalla Corte di legittimità ritenuto immune da censure - sulla ritenuta gravità del contributo associativo.

Del resto, è proprio su siffatti aspetti valutativi che i ricorsi - e la stessa discussione orale - hanno finito per soffermarsi, e non già su sviste, omissioni o fraintendimenti su circostanze oggettive ed incontrovertibili, nei quali la Prima sezione di questa Corte sarebbe incorsa.

I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.

P. P.Q.M2026 [OSCURATO:PERSONA] 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 23897 del 07/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; 1sentito l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025, la Prima sezione di questa Corte ha - per quanto di rilievo in questa sede - annullato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 5 aprile 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla verifica della condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rigettando, nel resto, i ricorsi degli stessi imputati. 2. Avverso la sentenza indicata della Prima sezione di questa Corte hanno proposto ricorso, con distinti atti a firma dei difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, si deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel reputare generica la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta nel primo motivo del ricorso di legittimità, nonostante la specificità della censura, con la quale era stata documentata, anche mediante la produzione di allegati, la mancanza "fisica" di motivazione dei decreti, autorizzativi e di proroga, relativi ai RIT 823/2015, 895/2915, 975/2015, 1008/2015, 1078/2015, 1469/2015, 1579/2015 e 1636/2015; intercettazioni rispetto alle quali era stata analiticamente indicata l'incidenza probatoria relativamente alle contestazioni che, al netto di siffatte captazioni, sarebbero rimaste indimostrate. A fronte della specificità della censura, la Prima sezione di questa Corte ha affermato che «i giudici di merito hanno verificato che, per quanto le motivazioni dei decreti di autorizzazione e di proroga siano sintetiche, richiamano specificamente le risultanze compendiate nelle informative delle forze dell'ordine e nelle richiesta del pubblico ministero», in tal guisa omettendo di considerare che alcuna motivazione era stata, effettivamente, resa, trattandosi del mero inserimento in moduli precompilati del dato identificativo delle informative. Sicché la Prima sezione ha finito con il non prendere in carico la questione proposta dai ricorrenti, senza coglierne l'effettiva portata, statuendo impropriamente la conformità dei decreti, autorizzativi 2e di proroga, ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Tanto ha determinato la ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità e la reputata genericità della deduzione, sotto il profilo della prova di resistenza, nonostante la difesa avesse puntualmente indicato l'incidenza delle captazioni, apprezzate in termini di decisività nelle sentenze di merito, su ciascuna imputazione. Si evidenzia come l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte sia di natura prettamente fattuale e percettiva, avendo fondato la propria decisione di rigetto sul presupposto - errato in fatto - che i ricorrenti non avessero specificato quali fossero i decreti viziati e non avessero indicato le carenze "con riguardo ad ogni singolo provvedimento", in tal guisa configurandosi l'omesso esame del relativo motivo, derivante da una svista materiale nella lettura degli atti, nei termini prescritti dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura riguardo il ventesimo motivo del ricorso originario, con il quale era stato contestato il diniego della concessione delle attenuanti generiche, per avere, anche al riguardo, la Prima sezione reputato generica la censura, incorrendo in una svista sull'apprezzamento della specifica deduzione dei ricorrenti, volta a contestare "la logicità di dedurre la capacità a delinquere da tale presunta serialità", evidenziando come l'argomentazione si risolvesse nella duplicazione della contestazione associativa, senza valutare il fatto in concreto e la personalità degli imputati. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili alle censure già rassegnate. 3. Su richiesta di parte, è stata disposta la trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 1. L'istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte dì questa Corte che, sin dall'introduzione del rimedio in esame, ha, da un lato, ribadito che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato; dall'altro, ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni 3regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 1.2. Lungo tale direttrice, la successiva giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell'istituto, chiarendo che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore dì fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, 4 Rv. 268953). Ne consegue che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 1.3. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, questa Corte ha affermato come siffatta situazione si risolva in un difetto di motivazione che, in quanto tale, non implica né l'affermazione, né la negazione di alcuna realtà processuale, ma integra, semplicemente, la mancata risposta a una censura. La giurisprudenza di legittimità consolidata ammette, peraltro, che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...1», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). 4In questa prospettiva, il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di ritenere che ogni argomento, prospettato a sostegno delle censure e non riprodotto nella sentenza, sia stato ignorato piuttosto che implicitamente disatteso (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 - 01), ma che è onere del ricorrente dimostrare come la doglianza non riprodotta sia, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipenda da un errore di percezione. A siffatte indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi come, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, sia definito dalle Sezioni Unite civili come quell'aberratio che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge, in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 - 01). Nel quadro così delineato, l'omesso esame di un motivo di ricorso è inquadrabile nella categoria dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista, oppure da una disattenzione di carattere percettivo che abbia erroneamente fatto ritenere l'inesistenza di una censura, la cui presenza sia, al contrario, rilevabile obbiettivamente e con immediatezza in base ad un semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 6, n. 4195 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262048; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Rv. 263443; Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Rv. 276925, secondo la quale l'omesso esame da parte della Corte di cassazione di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui ne sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata). In presenza di siffatte condizioni, anche l'omesso esame di una memoria difensiva può dare luogo - come evidenziato dai ricorrenti - ad errore di fatto, 5rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01). 3. Nel quadro così delineato, emerge dalla stessa prospettazione dei ricorrenti come, nel caso all'odierno vaglio, non si verta in ipotesi di errore di fatto. 3.1. Come i ricorsi non mancano di evidenziare, la Prima sezione di questa Corte ha dato atto delle censure proposte dai ricorrenti riguardo l'utilizzabilità delle intercettazioni ed ha risolto le questioni devolute, respingendo l'eccezione di nullità prospettata alla stregua della mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga. Da f. 24 della sentenza oggi impugnata, la Prima sezione ha così argomentato: «Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 266, commi 1 e 3, cod. proc. pen. con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per motivazione fisicamente mancante o al più solo apparente nei decreti autorizzativi e in quelli di proroga. I ricorrenti censurano la motivazione con la quale è stata respinta tale eccezione, proposta con l'atto di appello; i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente la motivazione per relationem contenuta nel decreto autorizza tivo, ma non avevano svolto alcuna valutazione in ordine ai decreti di proroga. Dall'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni relative a ciascuno dei reati ritenuti a carico degli imputati i ricorrenti fanno conseguire il drastico ridimensionamento delle prove a loro carico, tra le quali non ne residuerebbero di sufficienti a dimostrare la loro responsabilità penale. Orbene, insegna la giurisprudenza di legittimità che «è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, P.m. in proc. TiPa e altri, Rv. 270758 - 01; più di recente anche Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 - 01). Tali principi sono stati posti con univoco orientamento sia per i decreti autorizzativi sia per i decreti di proroga; peraltro, per questi ultimi si è affermato che «la motivazione dei decreti di proroga può essere 6ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 01). La generica doglianza contenuta nel motivo di ricorso ripropone la stessa censura disattesa dai giudici di merito che hanno verificato che, per quanto le motivazioni dei decreti di autorizzazione e di proroga siano sintetiche, richiamano specificamente le risultanze compendiate nelle informative delle forze dell'ordine e nelle richieste del pubblico ministero. I ricorrenti si limitano a contestare questi criteri di valutazione della congruità delle motivazioni, criteri che invece applicano le direttive della giurisprudenza di legittimità, e reiterano argomenti già condivisibilmente disattesi dai giudici di merito. Nella censura non si specifica nemmeno quali siano le irreparabili carenze motivazionali nei decreti autorizzativi e di proroga, indicandole con riguardo ad ogni singolo provvedimento, sicché non viene fornito alcun elemento o alcun argomento che in ipotesi possa ritenersi preterm esso dai giudici di merito. La conseguenza è l'infondatezza di tale motivo di ricorso». A fronte della ricognizione del motivo e dell'esistenza della statuizione sul punto devoluto, i ricorrenti prospettano il "travisamento"delle deduzioni defensionali, ritenute dalla Prima sezione genericamente formulate in presenza, invece, della specifica indicazione sia dei decreti - asseritamente - affetti da nullità, che della decisività dei relativi risultati di prova sull'affermazione di responsabilità. In tal modo, si denuncia non già l'omesso esame del motivo di ricorso, ma il suo travisamento per omissione contenutistica, nella misura in cui la Corte di legittimità non avrebbe apprezzato la specificità della censura. Sennonchè basta, in questa sede, evidenziare come la prima Sezione abbia rigettato il correlativo motivo del ricorso originario reputando i decreti adeguatamente motivati, e non abbia, invece, ritenuto lo stesso motivo inammissibile per genericità; la ratio decidendi espressa sul punto si indirizza, invero, alla reiezione nel merito della eccezione processuale proposta, dando conto di averla assunta in carico, ponendosi in termini meramente additivi l'incidentale e conclusivo apprezzamento di genericità della censura. Ne consegue che, dalla stessa lettera della decisione qui impugnata (§ 3.1. sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025), non è dato ravvisare l'omesso esame di un motivo che, per essere stato ritenuto infondato, è senz'altro stato disaminato in riferimento al corredo motivazionale dei decreti che hanno disposto e prorogato le intercettazioni, nei termini devoluti dalle parti. L'inciso che sottolinea la genericità della censura è, per altro verso, conclusivamente rivolto a sancire la reiterazione di una contestazione reputata già adeguatamente disattesa dalla Corte di merito; 7questione rispetto alla quale si pone, ormai, in termini di sostanziale irrilevanza l'essere o meno specifica l'indicazione di decisività del contenuto delle intercettazioni. In altri termini, una volta reputata infondata l'eccezione di nullità dei decreti, per essere stati gli stessi ritenuti sufficientemente motivati, perde di consistenza - e resta assorbita - la questione del se i correlativi esiti probatori siano stati più o meno decisivi rispetto all'affermazione di responsabilità, non dovendosi effettuare alcuna "prova di resistenza", e, di conseguenza, s'appalesa ininfluente il punto della decisione impugnata che sottolinea come non sia stato "fornito alcun elemento o alcun argomento che in ipotesi possa ritenersi pretermesso dai giudici di merito". A fronte di siffatta statuizione, che ha respinto il motivo per infondatezza e che non rivela alcuna svista percettiva riguardo l'effettiva portata demolitoria dell'originario motivo di ricorso proposto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti finiscono per contestare la stessa decisione, ponendo la censura oltre l'ambito del rimedio azionato. 3.2. Alla medesima conclusione devesi pervenire in relazione al secondo motivo. Anche sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche, i ricorrenti prospettano il "travisamento del motivo" poiché, a fonte del dedotto vizio di illogicità della motivazione, la Prima sezione di questa Corte avrebbe respinto il ventesimo motivo di ricorso (§ 3.15. sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025) per la ritenuta carenza di positivi indicatori, decisivi nella prospettiva invocata. I ricorrenti avevano, invero, contestato come gli elementi reputati ostativi nella conformi sentenze di merito - reiterazione di una condotta "con serialità di atti volti a mantenere in vita l'associazione.. .con una rete di contatti tessuti per l'attuazione della programmazione criminosa con affectio societatis"- si risolvessero in una duplicazione della contestazione associativa, mentre la Prima sezione di questa Corte avrebbe "percepito il motivo di ricorso come una generica lamentela sulla gravità priva di indicazioni positive, omettendo di percepire che la struttura del motivo era vincolata e plasmata sulla motivazione della sentenza d'appello". Sennonchè, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti emerge come alcun errore percettivo sia, anche sul punto, apprezzabile, poiché la Prima sezione di questa Corte ha, del tutto linearmente, interpretato il motivo come rivolto a contestare -sub specie di vizio della motivazione - il profilo di gravità della condotta valorizzato dalla Corte di merito, ritenendo, tuttavia come, in assenza di indicatori positivi - di cui neppure in questa sede si contesta l'omesso esame - la aspirazione ottativa alla concessione delle attenuanti generiche si rivelasse del tutto pretensiva. 8Ne consegue come, nel caso di specie, sono gli stessi ricorrenti che, pur riconducendo nominalmente il vizio denunciato nell'ambito dell'errore percettivo, contestano la stessa valutazione dei presupposti giuridici dell'istituto invocato, ammettendo implicitamente la natura sostanzialmente valutativa che, in ogni caso, l'esame degli atti e degli aspetti indicati in ricorso involge. I ricorrenti non deducono, infatti, una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sarebbe stato percepito in modo difforme da quello effettivo, ma contestano il giudizio reso dalla Corte d'appello - e dalla Corte di legittimità ritenuto immune da censure - sulla ritenuta gravità del contributo associativo. Del resto, è proprio su siffatti aspetti valutativi che i ricorsi - e la stessa discussione orale - hanno finito per soffermarsi, e non già su sviste, omissioni o fraintendimenti su circostanze oggettive ed incontrovertibili, nei quali la Prima sezione di questa Corte sarebbe incorsa. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. P.Q.M2026 [OSCURATO:PERSONA] 9
Sentenza Cassazione n. 11791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris