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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41972/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Sondrio ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in relazione ai reati allo stesso ascritti, unificati dalla continuazione, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, disponendo altresì la restituzione di un'autovettura Jaguar, escluse le targhe di questa e quant'altro ancora in sequestro, di cui è stata disposta la confisca.

Deduce il ricorrente la totale assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca, evidenziando anche che tale motivazione avrebbe dovuto riguardare una complessità di beni di diversa natura sequestrati in occasione di perquisizione personale e domiciliare.

2. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Come riconosciuto dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348; cfr. anche Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rv. 275862, secondo cui in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.).

Nel caso in esame la confisca risulta estranea all'accordo tra le parti, ed ha ad oggetto beni della più diversa natura (quali computer, tablet, telefoni cellulari, atti giudiziari ed amministrativi, fotocopie di documenti, carte di credito, chiavi di diverso genere, ed altro), eppure nel provvedimento impugnato non si rinviene alcuna argomentazione che renda conto della natura della misura disposta, se si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa, né delle ragioni che sono a fondamento di questa, tanto che non si comprende se i beni confiscati, siano stati ritenuti il profitto del reati, beni utilizzati per commettere i reati o altro.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sondrio, per nuovo esame dell'applicabilità o meno della misura di sicurezza e, comunque, .per un provvedimento, sui beni in sequestro, che renda conto delle ragioni della decisione che verrà adottata.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio, in diversa persona fisica.

Roma, 18 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no Imperi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Sondrio ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in relazione ai reati allo stesso ascritti, unificati dalla continuazione, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, disponendo altresì la restituzione di un'autovettura Jaguar, escluse le targhe di questa e quant'altro ancora in sequestro, di cui è stata disposta la confisca. Deduce il ricorrente la totale assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca, evidenziando anche che tale motivazione avrebbe dovuto riguardare una complessità di beni di diversa natura sequestrati in occasione di perquisizione personale e domiciliare. 2. Il ricorso è ammissibile e fondato. Come riconosciuto dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348; cfr. anche Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rv. 275862, secondo cui in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). Nel caso in esame la confisca risulta estranea all'accordo tra le parti, ed ha ad oggetto beni della più diversa natura (quali computer, tablet, telefoni cellulari, atti giudiziari ed amministrativi, fotocopie di documenti, carte di credito, chiavi di diverso genere, ed altro), eppure nel provvedimento impugnato non si rinviene alcuna argomentazione che renda conto della natura della misura disposta, se si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa, né delle ragioni che sono a fondamento di questa, tanto che non si comprende se i beni confiscati, siano stati ritenuti il profitto del reati, beni utilizzati per commettere i reati o altro. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sondrio, per nuovo esame dell'applicabilità o meno della misura di sicurezza e, comunque, .per un provvedimento, sui beni in sequestro, che renda conto delle ragioni della decisione che verrà adottata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio, in diversa persona fisica. Roma, 18 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no Imperi
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