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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04751/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XOJTG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 56/RG 24211 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata disposta la confisca del denaro per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti per mancata motivazione in ordine al nesso pertinenziale;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché non si misura con la motivazione che dà atto come la confisca fosse stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizioni sulla quale il ricorso omette qualsiasi riferimento.

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XOJTG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 56/RG 24211 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata disposta la confisca del denaro per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti per mancata motivazione in ordine al nesso pertinenziale; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché non si misura con la motivazione che dà atto come la confisca fosse stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizioni sulla quale il ricorso omette qualsiasi riferimento. 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/20
Sentenza Cassazione n. 04751/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris