CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, all'affermazione di penale responsabilità e, in via di subordine, in relazione alla dosimetria della pena e al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Con riferimento al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità e del tutto assertivo. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda sul punto pagina 4 della sentenza impugnata). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Palermo, che appare corretto nell'esercizio della valuta- zione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discreziona- lità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammis- sibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten