CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 00066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AMADU Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario ex art.625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, sez. 6, n. 20348 del 09/03/2021 - dep. il 21/05/2021, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 26/03/2019, limitatamente alle condotte di peculato contestate al capo 1), commesse entro il 16/09/2007 e, pertanto, prescritte, rinviando ad altra sezione per la determinazione della pena sulla residua imputazione. 2. Ha eccepito il ricorrente l'errore percettivo consistito nell'erroneo calcolo del termine prescrizionale, in quanto sarebbero stati considerati a tal fine due rinvii di udienza (dal 04/07/2016 al 18/07/2016 e dal 12/09/2016 al 17/10/2016, per complessivi 14 + 35 = 49 giorni), determinati non già da istanze di differimento del difensore ma da un diverso ordine degli interventi programmati per la discussione sulla base di una preventiva calendarizzazione, con conseguente slittamento del dies ad quem al 04/11/2007 (e non già al 16/09/2007, come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione); i fatti commessi in data 25/09/2007 e 24/10/2007 dovevano pertanto essere anch'essi dichiarati prescritti, così come quello del 26/11/2007 posto che l'Amadu, con la rimozione dell'errore di fatto, riacquisterebbe la posizione di imputato, con computo del periodo trascorso successivamente alla decisione viziata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. Sostiene infatti il ricorrente che "la Suprema Corte, nel momento in cui, al capo 19 delle motivazioni, afferma essersi prescritti i fatti commessi entro il 16 settembre 2007, sembra far proprio il conteggio effettuato dalla corte territoriale alle pagine 249, 250 e 251 della sentenza...in particolare, ha ritenuto corretti i seguenti periodi di sospensione della prescrizione...". Si evince pertanto che la questione sulla prescrizione era stata definita dal giudice di secondo grado che aveva infatti dichiarato prescritti vari reati (sub 12E nonché, fino alla data deli01/02/2006, sub 2, 3, 6, 10, 11, 12D e 15); dal testo della sentenza impugnata si evince altresì che l'articolato ricorso per cassazione non conteneva motivi relativi all'accertamento della prescrizione, secondo i criteri di computo esplicitati dal giudice di merito. 5. Poiché ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti, per le questioni non dedotte si verifica una preclusione che opera all'interno del processo e che ha la funzione di rendere incontrovertibile la risoluzione delle stesse; in altri termini, ne è impedita la riproposizione qualora non vi sia stata deduzione con il mezzo gravame stabilito. Nel caso di specie, pertanto, l'accertamento della prescrizione deve ritenersi definitivo a seguito della mancata devoluzione della specifica questione in sede di legittimità, in considerazione altresì della puntuale indicazione nella sentenza di secondo grado dei periodi di sospensione del termine e della valenza processuale attribuita alle istanze di rinvio dell'udienza di discussione presentate dalla difesa; la preclusione così determinata legittimava la corte di legittimità a non esaminare in via officiosa le censure, prospettate per la prima volta con l'odierno rimedio straordinario.6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]