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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27123/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le imputate si dolgono della mancanza di legittimazione del soggetto che ha proposto querela, è versato in fatto ed è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale anche il commesso di un centro commerciale è legittimato in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persona offesa dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010 Rv. 248451; si veda anche, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018 -dep. 25/01/2019- Rv. 275342; nonché, in senso conforme, n. 8094 del 2014 rv. 259289 - 01, n. 11968 del 2018 rv. 272696 - 01, n. 41592 del 2010 rv. 249416 - 01, n. 55025 del 2016 rv. 268906); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decisoil 2 j/ »ugno 2022 Il consig ere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le imputate si dolgono della mancanza di legittimazione del soggetto che ha proposto querela, è versato in fatto ed è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale anche il commesso di un centro commerciale è legittimato in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persona offesa dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010 Rv. 248451; si veda anche, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3736 del 04/12/2018 -dep. 25/01/2019- Rv. 275342; nonché, in senso conforme, n. 8094 del 2014 rv. 259289 - 01, n. 11968 del 2018 rv. 272696 - 01, n. 41592 del 2010 rv. 249416 - 01, n. 55025 del 2016 rv. 268906); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decisoil 2 j/ »ugno 2022 Il consig ere e ensore [OSCURATO:PERSONA]