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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41747/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 24 giugno 2013 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: - ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] e lo Xhameta, unitamente ad altri coimputati, dal delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo a), commesso in Roma sino al 30 marzo 2004, perché il fatto non sussiste; - ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di introduzione illecita nel territorio dello Stato di kg. 3, 382 di eroina, commesso in Penne (PE) il 25 novembre 2003 (capo b), di detenzione a fine di spaccio di gr. 434 di eroina, commesso in Roma il 13 febbraio 2004 (capo c), di detenzione a fine di spaccio di gr. 369 di eroina, commesso in Roma il 13 dicembre 2003 (capo d), di detenzione a fine di spaccio di kg. 2,173 di eroina, commesso in Roma il 2 marzo 2004 (capo e) e di detenzione a fine di spaccio di kg. 13,00 di eroina, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il 16 febbraio 2004 (capo f); - ha condannato lo Xhameta per il delitto di introduzione illecita nel territorio dello Stato di kg. 3, 382 di eroina, commesso in Penne (PE) il 25 novembre 2003 (capo b).

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anno, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono quattro motivi e, segnatamente: a) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b); b) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi c), d) ed e); c) la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo f); d) la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen., 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver applicato all'imputato una pena eccessiva, sia con riferimento alla pena base determinata per tale reato che agli aumenti di pena per i delitti satellite avvinti dalla continuazione, e per avere ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'ingente quantità con riferimento al più grave delitto contestato al capo f).

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi e, segnatamente: a) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dallo stesso testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b) dell'imputazione; b) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risultante dallo stesso testo del i impugnato con riferimento alla mancata riduzione della pena in appello in relazione al ruolo di mero gregario svolto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano; deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b).

Rileva il ricorrente che nell'atto di appello la difesa aveva svolto specifiche doglianze relative all'assenza della prova della responsabilità dell'imputato in ordine al capo b), in quanto al [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente e il medesimo era stato condannato solo sulla base di risultanze di intercettazioni telefoniche.

Si duole il ricorrente che l'imputato era stato condannato sulla base del mero richiamo operato nella sentenza impugnata alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ancorché nell'atto di appello la difesa avesse rilevato che i testi Bonora e Pace, che avevano svolto indagini sul punto, in dibattimento avessero richiamato «intonazioni» della voce non da loro rilevate, ma carpite da non meglio precisati interpreti, neanche escussi in dibattimento; non sarebbero, inoltre, state disposte perizie foniche per identificare l'identità dell'utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata.

Ad avviso del ricorrente risultava, pertanto, assolutamente dubbia l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del numero di telefono fisso in Albania, in quanto il teste Pace aveva fatto riferimento anche a tale [OSCURATO:PERSONA], mai indagato.

Tali aspetti, dunque, non erano stati affrontati in modo convincente dalla Corte di appello che illogicamente aveva ritenuto le censure svolte solo generiche, aveva rilevato come gli imputati non avessero richiesto una perizia fonica, che, tuttavia, doveva essere richiesta dalla pubblica accusa, aveva preternnesso l'escussione dei periti fonici che avevano riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] e ogni accertamento su altri "[OSCURATO:PERSONA]" emersi nel corso delle indagini.

3. Il motivo di ricorso si rivela inammissibile.La censura è generica, in quanto si limita a riproporre le doglianze svolte nell'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente cori tali statuizioni.

La Corte di appello di Roma, riportandosi alle puntuali osservazioni svolte nella sentenza di primo grado in ordine alla identificazione dell'imputato, ha, tutt'altro che illogicamente, rilevato che gli operanti che procedevano all'ascolto delle intercettazioni avevano riconosciuto la voce dell'imputato e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificamente contestato la riferibilità a se stesso della voce captata come risultante dalla stessa perizia disposta in primo grado.

Nella sentenza di primo grado, inoltre, il Tribunale di Roma ha rilevato che l'individuazione dell'imputato era stata operata anche sulla base del riconoscimento della sua voce da parte del personale di polizia che quella voce, nel suo timbro, nella sua inflessione, aveva ascoltato, a lungo, nel corso delle precedenti intercettazioni e che, dunque, aveva imparato a riconoscere. [OSCURATO:PERSONA], al pari dello Xhameta, era stato identificato in base ai servizi di appostamento eseguiti dagli inquirenti contestualmente all'ascolto delle conversazioni telefoniche, che aveva consentito loro di vedere all'opera i soggetti interessati alle varie operazioni illecite e di seguire, nel loro progressivo divenire, le successive fasi della condotta criminosa.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi c), d) ed e) dell'imputazione.

Lamenta il ricorrente che in relazione a tali episodi il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto il terminale della consegna di sostanza stupefacente detenuta da tre soggetti, fermati e arrestati a diversi chilometri dal luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] viveva.

Ad avviso del ricorrente non si comprenderebbe, tuttavia, per quale motivo l'attività di monitoraggio svolta dalla polizia, che aveva consentito gli interventi operativi, non fosse proseguita sino al momento della consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, pertanto, a fronte dell'interruzione di ogni attività di indagine in un momento di gran lunga precedente quello della ipotizzata consegna al [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe motivato adeguatamente il giudizio di condanna rispetto alla certa destinazione all'imputato della sostanza stupefacente sequestrata negli episodi dei capi capi c), d) ed e) dell'imputazione; ad avviso del ricorrente, infatti, le generiche frasi intercettate potrebbero anche essere relative a fatti diversi da quelli per i quali si era pervenuti alla condanna.

5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. 4 ,<QD La censura svolta, infatti, esorbita dai limiti delibatori propri del giudizio di legittimità, in quanto è volta a denunciare l'asserita incompletezza delle indagini e l'inadeguatezza della motivazione.

E', tuttavia, inammissibile il motivo con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2021, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451).

Non sono infatti deducibili quali motivi di ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

La Corte d'appello di Roma, peraltro, richiamandosi puntualmente alla dettagliata e rigorosa ricostruzione degli episodi delittuosi in contestazione operata dal giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrata, con motivazione congrua e tutt'altro che illogica, la responsabilità penale dell'imputato sulla base della mutual corroboration tra gli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione svolti, riscontrati dal sequestro dei quantitativi di sostanza stupefacente e dall'arresto dei corrieri.

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in relazione alla conferma da parte della Corte di appello delle statuizioni condannatorie della sentenza di primo grado in ordine al capo f) dell'imputazione.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che nell'atto di appello si fosse contestata solo l'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e non l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; il giudice di secondo grado aveva, dunque, integralmente omesso di confrontarsi con le censure relative alla contestazione del giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Roma in ordine a tale delitto formulate nel quinto motivo di appello (pag. 3 dell'atto di appello allegato al ricorso).

7. Anche motivo di ricorso si rivela, tuttavia, inammissibile.E' certamente vero che nella sentenza impugnata si rileva che con riguardo al capo f), «l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'illecita detenzione a fine di spaccio dei 13 chilogrammi lordi di eroina ...sibbene lamenta la sussistenza della contestata aggravante dell'ingente quantitativo...» e che, invece, nel quinto motivo di appello la difesa aveva censurato sul punto le statuizioni del giudice di primo grado.

Non costituisce, tuttavia, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 4/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Nel caso di specie il motivo di appello pretermesso dalla Corte di appello era invero generico e, dunque, inammissibile e, pertanto, il vizio di omessa motivazione denunciato è insussistente.

Nel quinto motivo dell'atto di appello la difesa ha, infatti, eccepito esclusivamente che, con riferimento al capo 19, «a carico del [OSCURATO:PERSONA] non appaiono emergere profili di sicura responsabilità, posto che il riconoscimento della persona che effettivamente ebbe a darsi alla fuga in maniera rocambolesca sulla [OSCURATO:PERSONA] non appare effettuato in maniera granitica.

Anche in tal caso, pertanto, si chiede una assoluzione quanto meno ex art. 530, comma 2, c.p.p.».

Tale motivo di appello si rivela, dunque, radicalmente inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto solo apoditticamente contestato.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).8.

Con l'ultimo motivo il ricorrente articola due profili di censura e lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'ingente quantità.

Sotto il primo profilo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello di Roma determinato in misura eccessiva la pena, sia quanto al reato base che ai reati satellite avvinti dalla continuazione.

Sotto il secondo profilo il ricorrente si duole che la Corte di appello di Roma, avrebbe applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 solo sulla base del superamento del limite ponderale indicato dalle Sezioni unite Biondi, obliterando che in tale caso il giudice di merito dovrebbe pure sempre verificare i requisiti dell'allargamento della piazza di spaccio, dell'elevazione del livello di offerta e del calo del prezzo di scambio.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di motivare in ordine alle censure svolte nelle note di udienza prodotte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i documenti alle stesse allegate.

In tale nota il ricorrente aveva rilevato che il Tribunale di Roma, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante, non aveva tenuto conto della scarsissima qualità della sostanza stupefacente e del dato ponderale dello stupefacente puro.

La verifica ponderale era, comunque, stata operata dalla Corte di appello con riferimento alle risultanze della relazione tecnica redatta in data 23 aprile 2004, che aveva accertato il numero di dosi medie giornaliere con riferimento al Decreto del Ministero della Sanità n. 186 del 12 luglio :1990, successivamente abrogato dal d.P.R. n. 171 del 1993; la relazione tecnica posta a fondamento dell'apprezzamento della Corte di appello, dunque, non poteva tener conto della tabella allegata al d.nn. 11 aprile 2006 che le Sezioni Unite Biondi avevano posto a fondamento delle proprie statuizioni.

9. La censura relativa alla violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. è inammissibile prima ancora che infondata.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che ha condiviso, ritenendo congrua, la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142).

Il parametro valutativo della pena è, peraltro, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di congruità della pena irrogata è stata congruamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento alle modalità di esecuzione dei reati accertati, consistiti in reiterati acquisiti di quantitativi non certo esigui di eroina dal 25 novembre 2003 al 16 febbraio 2004.

10. La censura relativa alla violazione dell'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'omessa motivazione sul punto è, invece, fondata e deve essere accolta.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).

Con tale pronuncia, tuttavia, le Sezioni unite della Corte non hanno inteso, sostituirsi al legislatore, stabilendo un indebito automatismo probatorio tra superamento quantitativo della soglia indicata e sussistenza della predetta aggravante ad effetto speciale, bensì solo determinare un limite ponderale al di sotto del quale non può ritenersi sussistente la predetta circostanza aggravante.

Le Sezioni unite, infatti, al par. 15.4 del Considerato in diritto di tale sentenza hanno precisato che «La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, l'ingente quantità» non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito.

In altre parole, i parametri enucleati non determinano - di per sé e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante.

Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) deve ritenersi in via di massima non sussistente».Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha anche rilevato che fini della configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento del limite quantitativo pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto (Sez. 6, n, 43711 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715; Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio e altri,Rv. 255221; Sez. 6, n. 268917 del 03/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253034); nel caso, inoltre, in cui il predetto limite quantitativo risulti superato in maniera esigua è richiesta una valutazione più approfondita degli altri parametri suggeriti dalla giurisprudenza (Sez. 6 n. 28828 del 19.6.2013, Maresca, n.m.).

Proprio alla luce di questi consolidati principi di diritto si palesa il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Roma, infatti, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni unite Biondi, si è limitata ad affermare la sussistenza dell'ingente quantità sulla base dell'avvenuto superamento della soglia a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, rilevando come nella specie si sia in presenza di 930,58 grammi di principio di attivo di eroina (a fronte di un quantitativo che secondo le Sezioni Unite non deve essere inferiore a Kg. 0,5 di eroina) In tal modo, tuttavia, la Corte di appello ha mal interpretato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, in quanto ha introdotto un rigido automatismo tra il superamento della soglia minima per ritenere integrata la circostanza aggravante e la sussistenza della stessa e ha pretermesso la verifica in concreto delle ulteriori circostanze per ritenere in concreto integrata «l'ingente quantità» La Corte d'appello, inoltre, attestandosi sul mero superamento del valore- soglia indicato dalle Sezioni Unite, ha omesso di motivare sulle specifiche censure formulate dal ricorrente nelle note di udienza prodotte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione della scarsissima qualità dell'eroina sequestrata.

La difesa aveva, peraltro, rilevato che la percentuale di purezza accertata dell'eroina (pari al 7,30%) determinava un peso effettivo della sostanza pura di 930,58 grammi, tale da indurre a ritenere che la stessa fosse non ingente, anche perché destinata a un mercato estremamente vasto quale quello rappresentato dalla città di Roma.La sentenza deve, quindi, essere annullata in relazione alla aggravante della ingente quantità e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto che, nel motivare sulle censure del ricorrente, si conformerà al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Biondi.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso determina assorbimento delle censure relative al carattere eccessivo della pena irrogata per l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.

11. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dallo stesso testo del provvedimento impugnato in ordine al delitto contestato al capo b) della rubrica.

Rileva il ricorrente che nell'atto di appello aveva svolto specifiche doglianze dirette a contestare la sussistenza del reato contestato all'imputato sotto il profilo dell'assenza di ogni prova della sua responsabilità.

Non era, infatti, stato posto in essere alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti dell'imputato, che era stato condannato solo sulla base delle risultanze di intercettazioni telefoniche.

Nell'atto di appello si era, peraltro, dedotto che il "riconoscimento telefonico" dell'imputato sarebbe stato incerto, posto che lo Xhameta era stato individuato sulla base di un'utenza telefonica rinvenuta in suo possesso ben quattro mesi dopo la condotta contestata e che non vi sarebbe prova che l'imputato abbia utilizzato tale l'utenza telefonica intercettata nel novembre 2003, al tempo della commissione del reato per cui vi è stata condanna.

Peraltro, lo Xhameta non sarebbe mai stato visto in Penne durante la commissione del reato, pur in costanza di un pressante servizio di osservazione diretta da parte degli operanti.

Non si comprenderebbe, pertanto, come l'imputato possa aver partecipato alla consegna dello stupefacente, essendo rimasto assente dal luogo ove la stessa era avvenuta almeno nei dieci giorni antecedenti.

Ad avviso del ricorrente, tali profili non erano stati affrontati in modo convincente dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, che, peraltro, con riferimento al motivo della mancata prova della riferibilità dell'utenza telefonica intercettata allo Xhameta, aveva ritenuto di porre tale prova a carico della difesa.

La presenza dell'imputato sul luogo della cessione della sostanza stupefacente ben undici giorni prima del sequestro non sarebbe, del resto, idonea a fondare una sentenza di condanna, stante l'ampio lasso di tempo decorso.12.

Tale motivo si rivela infondato.

La censura è, infatti, generica, in quanto si limita a riproporre le doglianze svolte nell'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi criticamente con tali statuizioni.

Il motivo di ricorso si risolve, infatti, nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in appello e disattesa dai giudici del grado, senza che la motivazione della sentenza di appello abbia poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria.

La Corte di appello, peraltro, richiamando i puntuali rilievi svolti dalla sentenza di primo grado, ha rilevato che i continui contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Xhameta nei giorni precedenti il sequestro di sostanza stupefacente posto in essere in data 25 novembre 2003 in Penne avevano consentito agli operanti di identificare i due imputati, anche grazie al contestuale servizio di appostamento svolto; nel corso di tali intercettazioni telefoniche il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito dettagliate informazioni al coimputato in merito al ritiro della merce e al luogo di deposito della stessa.

Nella valutazione non illogica della Corte di appello, pertanto, è ininfluente che lo Xhameta non fosse a Penne allorché gli operanti in data 25 novembre 2003 rinvenirono all'interno di un camion il quantitativo di kg. 3,382 di eroina, atteso che proprio dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo Xhameta e il [OSCURATO:PERSONA] era emerso che un quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dall'Albania doveva arrivare via terra e essere ritirato a Penne, luogo in cui lo Xhanneta si era già recato invano per ben due volte.

Nella sentenza di primo grado, inoltre, il Tribunale di Roma ha rilevato che lo Xhameta era stato osservato mentre effettuava da una cabina telefonica una chiamata nei giorni immediatamente precedenti il sequestro posto in essere a Penne, contemporaneamente alle indicazioni fornite dagli operanti presenti nella sala d'ascolto.

L'identificazione dell'imputato era, peraltro, divenuta definitivamente certa all'esito del controllo al casello di [OSCURATO:PERSONA] e del successivo arresto patito dal medesimo in data 13 febbraio 2004, in quanto colto nella detenzione di gr. 4.343 di eroina.

13. Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena richiesta nel terzo motivo dell'atto di appello.La difesa, infatti, aveva eccepito il ruolo di mero gregario svolto dallo Xhameta e riconosciuto già dalla sentenza di primo grado, quale elemento in grado di ridurre in maniera significativa l'entità della pena inflitta.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, nel determinare la pena, era partito una pena base di sette anni, superiore al minimo edittale, applicando poi la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto che la pena fosse adeguata «in relazione al numero di episodi ascritti», anche se unico era il delitto ascritto al ricorrente, e aveva confermato la condanna a una pena superiore al minimo edittale.

14. Tale motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

L'errore denunciato dal ricorrente è, invero, insussistente e trae origine da una citazione solo parziale della sentenza impugnata, che letta nella sua integralità non attribuisce all'imputato reati ulteriori rispetto all'unico delitto contestato («ritiene questa Corte che la pena base sia stata adeguatamente determinata per ciascuno degli imputati, avuto riguardo ai quantitativi di droga detenuti e al numero di episodi ascritti»); nella sentenza impugnata, peraltro, non è applicato alcun aumento per la continuazione nei confronti dello Xhameta.

La Corte di appello di Roma, del resto, non certo incongruamente ha ritenuto adeguatamente determinata la pena irrogata dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto di superare il minimo edittale valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., le modalità esecutive della condotta e il significativo quantitativo di sostanza stupefacente illecitamente introdotta in territorio italiano dall'imputato in concorso con i coimputati.

15. Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 contestata in relazione al reato di cui al capo f) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 24 giugno 2013 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: - ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] e lo Xhameta, unitamente ad altri coimputati, dal delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo a), commesso in Roma sino al 30 marzo 2004, perché il fatto non sussiste; - ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di introduzione illecita nel territorio dello Stato di kg. 3, 382 di eroina, commesso in Penne (PE) il 25 novembre 2003 (capo b), di detenzione a fine di spaccio di gr. 434 di eroina, commesso in Roma il 13 febbraio 2004 (capo c), di detenzione a fine di spaccio di gr. 369 di eroina, commesso in Roma il 13 dicembre 2003 (capo d), di detenzione a fine di spaccio di kg. 2,173 di eroina, commesso in Roma il 2 marzo 2004 (capo e) e di detenzione a fine di spaccio di kg. 13,00 di eroina, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il 16 febbraio 2004 (capo f); - ha condannato lo Xhameta per il delitto di introduzione illecita nel territorio dello Stato di kg. 3, 382 di eroina, commesso in Penne (PE) il 25 novembre 2003 (capo b). 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anno, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono quattro motivi e, segnatamente: a) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b); b) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi c), d) ed e); c) la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo f); d) la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen., 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver applicato all'imputato una pena eccessiva, sia con riferimento alla pena base determinata per tale reato che agli aumenti di pena per i delitti satellite avvinti dalla continuazione, e per avere ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'ingente quantità con riferimento al più grave delitto contestato al capo f). 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi e, segnatamente: a) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dallo stesso testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b) dell'imputazione; b) la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risultante dallo stesso testo del i impugnato con riferimento alla mancata riduzione della pena in appello in relazione al ruolo di mero gregario svolto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano; deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto contestato al capo b). Rileva il ricorrente che nell'atto di appello la difesa aveva svolto specifiche doglianze relative all'assenza della prova della responsabilità dell'imputato in ordine al capo b), in quanto al [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente e il medesimo era stato condannato solo sulla base di risultanze di intercettazioni telefoniche. Si duole il ricorrente che l'imputato era stato condannato sulla base del mero richiamo operato nella sentenza impugnata alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ancorché nell'atto di appello la difesa avesse rilevato che i testi Bonora e Pace, che avevano svolto indagini sul punto, in dibattimento avessero richiamato «intonazioni» della voce non da loro rilevate, ma carpite da non meglio precisati interpreti, neanche escussi in dibattimento; non sarebbero, inoltre, state disposte perizie foniche per identificare l'identità dell'utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata. Ad avviso del ricorrente risultava, pertanto, assolutamente dubbia l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del numero di telefono fisso in Albania, in quanto il teste Pace aveva fatto riferimento anche a tale [OSCURATO:PERSONA], mai indagato. Tali aspetti, dunque, non erano stati affrontati in modo convincente dalla Corte di appello che illogicamente aveva ritenuto le censure svolte solo generiche, aveva rilevato come gli imputati non avessero richiesto una perizia fonica, che, tuttavia, doveva essere richiesta dalla pubblica accusa, aveva preternnesso l'escussione dei periti fonici che avevano riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] e ogni accertamento su altri "[OSCURATO:PERSONA]" emersi nel corso delle indagini. 3. Il motivo di ricorso si rivela inammissibile.La censura è generica, in quanto si limita a riproporre le doglianze svolte nell'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente cori tali statuizioni. La Corte di appello di Roma, riportandosi alle puntuali osservazioni svolte nella sentenza di primo grado in ordine alla identificazione dell'imputato, ha, tutt'altro che illogicamente, rilevato che gli operanti che procedevano all'ascolto delle intercettazioni avevano riconosciuto la voce dell'imputato e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificamente contestato la riferibilità a se stesso della voce captata come risultante dalla stessa perizia disposta in primo grado. Nella sentenza di primo grado, inoltre, il Tribunale di Roma ha rilevato che l'individuazione dell'imputato era stata operata anche sulla base del riconoscimento della sua voce da parte del personale di polizia che quella voce, nel suo timbro, nella sua inflessione, aveva ascoltato, a lungo, nel corso delle precedenti intercettazioni e che, dunque, aveva imparato a riconoscere. [OSCURATO:PERSONA], al pari dello Xhameta, era stato identificato in base ai servizi di appostamento eseguiti dagli inquirenti contestualmente all'ascolto delle conversazioni telefoniche, che aveva consentito loro di vedere all'opera i soggetti interessati alle varie operazioni illecite e di seguire, nel loro progressivo divenire, le successive fasi della condotta criminosa. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi c), d) ed e) dell'imputazione. Lamenta il ricorrente che in relazione a tali episodi il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto il terminale della consegna di sostanza stupefacente detenuta da tre soggetti, fermati e arrestati a diversi chilometri dal luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] viveva. Ad avviso del ricorrente non si comprenderebbe, tuttavia, per quale motivo l'attività di monitoraggio svolta dalla polizia, che aveva consentito gli interventi operativi, non fosse proseguita sino al momento della consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, pertanto, a fronte dell'interruzione di ogni attività di indagine in un momento di gran lunga precedente quello della ipotizzata consegna al [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe motivato adeguatamente il giudizio di condanna rispetto alla certa destinazione all'imputato della sostanza stupefacente sequestrata negli episodi dei capi capi c), d) ed e) dell'imputazione; ad avviso del ricorrente, infatti, le generiche frasi intercettate potrebbero anche essere relative a fatti diversi da quelli per i quali si era pervenuti alla condanna. 5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. 4 ,<QD La censura svolta, infatti, esorbita dai limiti delibatori propri del giudizio di legittimità, in quanto è volta a denunciare l'asserita incompletezza delle indagini e l'inadeguatezza della motivazione. E', tuttavia, inammissibile il motivo con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2021, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451). Non sono infatti deducibili quali motivi di ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). La Corte d'appello di Roma, peraltro, richiamandosi puntualmente alla dettagliata e rigorosa ricostruzione degli episodi delittuosi in contestazione operata dal giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrata, con motivazione congrua e tutt'altro che illogica, la responsabilità penale dell'imputato sulla base della mutual corroboration tra gli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione svolti, riscontrati dal sequestro dei quantitativi di sostanza stupefacente e dall'arresto dei corrieri. 6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in relazione alla conferma da parte della Corte di appello delle statuizioni condannatorie della sentenza di primo grado in ordine al capo f) dell'imputazione. Rileva il ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che nell'atto di appello si fosse contestata solo l'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e non l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; il giudice di secondo grado aveva, dunque, integralmente omesso di confrontarsi con le censure relative alla contestazione del giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Roma in ordine a tale delitto formulate nel quinto motivo di appello (pag. 3 dell'atto di appello allegato al ricorso). 7. Anche motivo di ricorso si rivela, tuttavia, inammissibile.E' certamente vero che nella sentenza impugnata si rileva che con riguardo al capo f), «l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'illecita detenzione a fine di spaccio dei 13 chilogrammi lordi di eroina ...sibbene lamenta la sussistenza della contestata aggravante dell'ingente quantitativo...» e che, invece, nel quinto motivo di appello la difesa aveva censurato sul punto le statuizioni del giudice di primo grado. Non costituisce, tuttavia, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 4/07/2017, Agati, Rv. 270801). Nel caso di specie il motivo di appello pretermesso dalla Corte di appello era invero generico e, dunque, inammissibile e, pertanto, il vizio di omessa motivazione denunciato è insussistente. Nel quinto motivo dell'atto di appello la difesa ha, infatti, eccepito esclusivamente che, con riferimento al capo 19, «a carico del [OSCURATO:PERSONA] non appaiono emergere profili di sicura responsabilità, posto che il riconoscimento della persona che effettivamente ebbe a darsi alla fuga in maniera rocambolesca sulla [OSCURATO:PERSONA] non appare effettuato in maniera granitica. Anche in tal caso, pertanto, si chiede una assoluzione quanto meno ex art. 530, comma 2, c.p.p.». Tale motivo di appello si rivela, dunque, radicalmente inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto solo apoditticamente contestato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).8. Con l'ultimo motivo il ricorrente articola due profili di censura e lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'ingente quantità. Sotto il primo profilo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello di Roma determinato in misura eccessiva la pena, sia quanto al reato base che ai reati satellite avvinti dalla continuazione. Sotto il secondo profilo il ricorrente si duole che la Corte di appello di Roma, avrebbe applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 solo sulla base del superamento del limite ponderale indicato dalle Sezioni unite Biondi, obliterando che in tale caso il giudice di merito dovrebbe pure sempre verificare i requisiti dell'allargamento della piazza di spaccio, dell'elevazione del livello di offerta e del calo del prezzo di scambio. La Corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di motivare in ordine alle censure svolte nelle note di udienza prodotte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i documenti alle stesse allegate. In tale nota il ricorrente aveva rilevato che il Tribunale di Roma, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante, non aveva tenuto conto della scarsissima qualità della sostanza stupefacente e del dato ponderale dello stupefacente puro. La verifica ponderale era, comunque, stata operata dalla Corte di appello con riferimento alle risultanze della relazione tecnica redatta in data 23 aprile 2004, che aveva accertato il numero di dosi medie giornaliere con riferimento al Decreto del Ministero della Sanità n. 186 del 12 luglio :1990, successivamente abrogato dal d.P.R. n. 171 del 1993; la relazione tecnica posta a fondamento dell'apprezzamento della Corte di appello, dunque, non poteva tener conto della tabella allegata al d.nn. 11 aprile 2006 che le Sezioni Unite Biondi avevano posto a fondamento delle proprie statuizioni. 9. La censura relativa alla violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. è inammissibile prima ancora che infondata. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che ha condiviso, ritenendo congrua, la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142). Il parametro valutativo della pena è, peraltro, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di congruità della pena irrogata è stata congruamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento alle modalità di esecuzione dei reati accertati, consistiti in reiterati acquisiti di quantitativi non certo esigui di eroina dal 25 novembre 2003 al 16 febbraio 2004. 10. La censura relativa alla violazione dell'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'omessa motivazione sul punto è, invece, fondata e deve essere accolta. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). Con tale pronuncia, tuttavia, le Sezioni unite della Corte non hanno inteso, sostituirsi al legislatore, stabilendo un indebito automatismo probatorio tra superamento quantitativo della soglia indicata e sussistenza della predetta aggravante ad effetto speciale, bensì solo determinare un limite ponderale al di sotto del quale non può ritenersi sussistente la predetta circostanza aggravante. Le Sezioni unite, infatti, al par. 15.4 del Considerato in diritto di tale sentenza hanno precisato che «La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, l'ingente quantità» non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito. In altre parole, i parametri enucleati non determinano - di per sé e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) deve ritenersi in via di massima non sussistente».Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha anche rilevato che fini della configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento del limite quantitativo pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto (Sez. 6, n, 43711 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715; Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio e altri,Rv. 255221; Sez. 6, n. 268917 del 03/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253034); nel caso, inoltre, in cui il predetto limite quantitativo risulti superato in maniera esigua è richiesta una valutazione più approfondita degli altri parametri suggeriti dalla giurisprudenza (Sez. 6 n. 28828 del 19.6.2013, Maresca, n.m.). Proprio alla luce di questi consolidati principi di diritto si palesa il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello di Roma, infatti, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni unite Biondi, si è limitata ad affermare la sussistenza dell'ingente quantità sulla base dell'avvenuto superamento della soglia a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, rilevando come nella specie si sia in presenza di 930,58 grammi di principio di attivo di eroina (a fronte di un quantitativo che secondo le Sezioni Unite non deve essere inferiore a Kg. 0,5 di eroina) In tal modo, tuttavia, la Corte di appello ha mal interpretato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, in quanto ha introdotto un rigido automatismo tra il superamento della soglia minima per ritenere integrata la circostanza aggravante e la sussistenza della stessa e ha pretermesso la verifica in concreto delle ulteriori circostanze per ritenere in concreto integrata «l'ingente quantità» La Corte d'appello, inoltre, attestandosi sul mero superamento del valore- soglia indicato dalle Sezioni Unite, ha omesso di motivare sulle specifiche censure formulate dal ricorrente nelle note di udienza prodotte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione della scarsissima qualità dell'eroina sequestrata. La difesa aveva, peraltro, rilevato che la percentuale di purezza accertata dell'eroina (pari al 7,30%) determinava un peso effettivo della sostanza pura di 930,58 grammi, tale da indurre a ritenere che la stessa fosse non ingente, anche perché destinata a un mercato estremamente vasto quale quello rappresentato dalla città di Roma.La sentenza deve, quindi, essere annullata in relazione alla aggravante della ingente quantità e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto che, nel motivare sulle censure del ricorrente, si conformerà al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Biondi. L'accoglimento di tale motivo di ricorso determina assorbimento delle censure relative al carattere eccessivo della pena irrogata per l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990. 11. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dallo stesso testo del provvedimento impugnato in ordine al delitto contestato al capo b) della rubrica. Rileva il ricorrente che nell'atto di appello aveva svolto specifiche doglianze dirette a contestare la sussistenza del reato contestato all'imputato sotto il profilo dell'assenza di ogni prova della sua responsabilità. Non era, infatti, stato posto in essere alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti dell'imputato, che era stato condannato solo sulla base delle risultanze di intercettazioni telefoniche. Nell'atto di appello si era, peraltro, dedotto che il "riconoscimento telefonico" dell'imputato sarebbe stato incerto, posto che lo Xhameta era stato individuato sulla base di un'utenza telefonica rinvenuta in suo possesso ben quattro mesi dopo la condotta contestata e che non vi sarebbe prova che l'imputato abbia utilizzato tale l'utenza telefonica intercettata nel novembre 2003, al tempo della commissione del reato per cui vi è stata condanna. Peraltro, lo Xhameta non sarebbe mai stato visto in Penne durante la commissione del reato, pur in costanza di un pressante servizio di osservazione diretta da parte degli operanti. Non si comprenderebbe, pertanto, come l'imputato possa aver partecipato alla consegna dello stupefacente, essendo rimasto assente dal luogo ove la stessa era avvenuta almeno nei dieci giorni antecedenti. Ad avviso del ricorrente, tali profili non erano stati affrontati in modo convincente dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, che, peraltro, con riferimento al motivo della mancata prova della riferibilità dell'utenza telefonica intercettata allo Xhameta, aveva ritenuto di porre tale prova a carico della difesa. La presenza dell'imputato sul luogo della cessione della sostanza stupefacente ben undici giorni prima del sequestro non sarebbe, del resto, idonea a fondare una sentenza di condanna, stante l'ampio lasso di tempo decorso.12. Tale motivo si rivela infondato. La censura è, infatti, generica, in quanto si limita a riproporre le doglianze svolte nell'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi criticamente con tali statuizioni. Il motivo di ricorso si risolve, infatti, nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in appello e disattesa dai giudici del grado, senza che la motivazione della sentenza di appello abbia poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria. La Corte di appello, peraltro, richiamando i puntuali rilievi svolti dalla sentenza di primo grado, ha rilevato che i continui contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Xhameta nei giorni precedenti il sequestro di sostanza stupefacente posto in essere in data 25 novembre 2003 in Penne avevano consentito agli operanti di identificare i due imputati, anche grazie al contestuale servizio di appostamento svolto; nel corso di tali intercettazioni telefoniche il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito dettagliate informazioni al coimputato in merito al ritiro della merce e al luogo di deposito della stessa. Nella valutazione non illogica della Corte di appello, pertanto, è ininfluente che lo Xhameta non fosse a Penne allorché gli operanti in data 25 novembre 2003 rinvenirono all'interno di un camion il quantitativo di kg. 3,382 di eroina, atteso che proprio dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo Xhameta e il [OSCURATO:PERSONA] era emerso che un quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dall'Albania doveva arrivare via terra e essere ritirato a Penne, luogo in cui lo Xhanneta si era già recato invano per ben due volte. Nella sentenza di primo grado, inoltre, il Tribunale di Roma ha rilevato che lo Xhameta era stato osservato mentre effettuava da una cabina telefonica una chiamata nei giorni immediatamente precedenti il sequestro posto in essere a Penne, contemporaneamente alle indicazioni fornite dagli operanti presenti nella sala d'ascolto. L'identificazione dell'imputato era, peraltro, divenuta definitivamente certa all'esito del controllo al casello di [OSCURATO:PERSONA] e del successivo arresto patito dal medesimo in data 13 febbraio 2004, in quanto colto nella detenzione di gr. 4.343 di eroina. 13. Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena richiesta nel terzo motivo dell'atto di appello.La difesa, infatti, aveva eccepito il ruolo di mero gregario svolto dallo Xhameta e riconosciuto già dalla sentenza di primo grado, quale elemento in grado di ridurre in maniera significativa l'entità della pena inflitta. Il Tribunale di Roma, tuttavia, nel determinare la pena, era partito una pena base di sette anni, superiore al minimo edittale, applicando poi la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto che la pena fosse adeguata «in relazione al numero di episodi ascritti», anche se unico era il delitto ascritto al ricorrente, e aveva confermato la condanna a una pena superiore al minimo edittale. 14. Tale motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'errore denunciato dal ricorrente è, invero, insussistente e trae origine da una citazione solo parziale della sentenza impugnata, che letta nella sua integralità non attribuisce all'imputato reati ulteriori rispetto all'unico delitto contestato («ritiene questa Corte che la pena base sia stata adeguatamente determinata per ciascuno degli imputati, avuto riguardo ai quantitativi di droga detenuti e al numero di episodi ascritti»); nella sentenza impugnata, peraltro, non è applicato alcun aumento per la continuazione nei confronti dello Xhameta. La Corte di appello di Roma, del resto, non certo incongruamente ha ritenuto adeguatamente determinata la pena irrogata dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto di superare il minimo edittale valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., le modalità esecutive della condotta e il significativo quantitativo di sostanza stupefacente illecitamente introdotta in territorio italiano dall'imputato in concorso con i coimputati. 15. Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 contestata in relazione al reato di cui al capo f) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 41747/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris