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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 29015/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'A.G. della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'A.G. della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Così decis
Sentenza Cassazione n. 29015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris