CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 29015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'A.G. della Romania in base a M.A.E. emesso in data 08/06/2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ialonnita in data 23/06/2020; atteso che in data 06/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in carcere dichiarazione di impugnazione, riservando i motivi al difensore; considerato che il ricorso, così presentato, è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivi sia perché comunque presentato oltre il termine di cinque giorni previsto dal riformulato art. 22, comma 1, legge 69 del 2005; ritenuto che può procedersi alla relativa declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Così decis