CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdine, per la declaratoriaNumero registro generale 22923/2023Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 18193/2026Data pubblicazione 05/06/2026di inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto e in diritto1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena, incomposizione monocratica, con la quale è stato condannato al pagamento,in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 82,55 per esborsi edeuro 5.474 per compenso (oltre spese forfettarie, IVA, CPA e interessi legaliper il patrocinio dal professionista resogli in due procedimenti penali.2. La ricorrente chiede l’annullamento della detta ordinanza e delconseguente atto di precetto, negando, nella sostanza, che il dettoprofessionista abbia effettivamente prestato attività difensionali in suofavore.3. Avendo il consigliere all’uopo delegato formulato proposta di definizioneex art. 380-bis c.p.c. ed essendo decorso il termine di 40 giorni dallacomunicazione della stessa senza che la parte ricorrente avesse chiesto ladecisione del ricorso, il medesimo consigliere, con decreto del 17.9.2025,ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione.A fronte di tale decreto, il ricorrente ha chiesto fissarsi udienza ex art. 391,comma 3, c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] della Cassazione, Dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per iscritto per la conferma dell’estinzione del giudizio o, insubordine, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile per un triplice ordine di ragioni.In primo luogo, il Collegio rileva che il ricorso in esame è stato sottoscrittopersonalmente dal Fiorillo e non da un avvocato iscritto nell'Albo specialeper la difesa davanti a questa Corte, e ciò in violazione degli artt. 82 e 365c.p.c.. Va considerato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscrittopersonalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscrittonell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzocomma, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificatidagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civilie politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma,Numero registro generale 22923/2023Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 18193/2026Data pubblicazione 05/06/2026lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni alprocesso penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012; conf. Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26133 del 11/12/2014).In secondo luogo, la mancata notifica del ricorso per cassazione determinal’inammissibilità dello stesso (in tal senso Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010,n. 11429, la quale ha stabilito che la prova del perfezionamento dellanotifica del ricorso per cassazione può essere fornita dopo la proposizionedel gravame, ma entro l’udienza di discussione, Cass., Sez. I, Ord., 30ottobre 2023, n. 29992, Cass., Ord., 6 dicembre 2023, n. 34192, Cass., 1ottobre 2015, n. 19623, Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., Sez. 6,1 ottobre 2018, n. 23793).In terzo luogo, sono stati impugnati, da un lato, un’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. relativa a compensi professionali penali, per la quale il rimedioesperibile sarebbe quello dell’appello, e, dall’altro lato, un atto di precetto,in relazione al quale sono proponibili l’opposizione ai sensi dell’art. 615c.p.c. o dell’art. 617 c.p.c. a seconda del vizio dedotto.5. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi percassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della propostadi definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiestadi fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.,non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, nonessendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma,all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024).Ancorché la richiesta della parte di fissazione dell'udienza ex art. 391,comma 3, c.p.c. produca ipso facto la vanificazione del decreto diestinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in essoeventualmente contenuta, al venir meno di ogni effetto del decretopresidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ogniNumero registro generale 22923/2023Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 18193/2026Data pubblicazione 05/06/2026decisione sia sull'estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass. n. 31318 del24/10/2022). Il riscontro della sussistenza dei presupposti per l’adozionedel provvedimento di estinzione del presente giudizio comporta che ilCollegio debba dichiararne l’estinzione, pur non dovendosi adottare alcunapronuncia in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata(cui il ricorso non risulta notificato) svolto difese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile dellaCorte suprema di Cassazione il 12.02.2026.Il Consigliere estensoreDott. Andrea PentaIl PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]