CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26666/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di violenza a pubblico ufficiale, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. 2 e 3 sentenza) che hanno analizzato le dichiarazioni delle parti offese che erano state gratuitamente aggredite ed ingiuriate al fine di precludere lo svolgimento di ordinaria attività di controllo del detenuto in occasione del rientro in cella e prima dei colloqui con i familiari; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale; ritenuto che con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, oltre all'apprezzata gratuità della violenza agita, la Corte di merito ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili per la reiterazione di analoga condotta violenta nel volgere di breve periodo di tempo ai danni di operatori penitenziari; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso