CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 29364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11229/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 392/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini riportati dalla sentenza n. 24973/2015 di questa Corte: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al fine di ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 25 luglio 2002 da [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore speciale ed incaricato della vendita immobiliare di sua proprietà. Tanto in base alla prospettazione che il detto procuratore speciale aveva, con atto del 27 luglio 2002 per notaio Marranghello, alienato l’immobile alla società FIAR Europe azionando la procura conferita in violazione dell’art. 1395 c.c. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento danni. L’adito Tribunale, con sentenza n. 44/2006 accoglieva la domanda attrice quanto alla declaratoria di annullamento del contratto e rigettava la richiesta di danni, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Avverso la suddetta sentenza interponevano appello, chiedendone la riforma, ambedue le parti soccombenti. Resisteva al proposto gravame, chiedendone il rigetto, la Sauro. [OSCURATO:SOCIETA] Appello di Venezia, con sentenza n. 128/2011 rigettava l’appello, confermava l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti alle spese di lite del grado . 2. [OSCURATO:SOCIETA] cassazione, investita dal ricorso dellaFiar Europe, accolti il primo e il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, ha cassato, con la citata sentenza n. 24973, con rinvio alla medesima Corte locale, altra sezione, la decisione impugnata. Per quel che qui è ancora d’utilità occorre ricordare che i ricorrenti con il primo motivo avevano sostenuto che non sussistesse alcuna invalidità del contratto per violazione dell’art.1395 cod. civ., stante che il reale proprietario dell’immobile venduto era [OSCURATO:PERSONA], siccome emergeva dalla scrittura del 23/3/1999 intercorsa tra la Sauro e il [OSCURATO:PERSONA], con la quale si riconosceva che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è di fatto proprietario di un immobile sito nel Comune di Illasi (VR) in località Capovilla , da ciò derivando l’insussistenza dell’ipotizzato conflitto d’interessi, per avere rivestito il [OSCURATO:PERSONA] la qualità di rappresentante legale dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] cassazione annullò la sentenza d’appello in punto di diritto. Invero, il Giudice del merito, riporta la decisione di legittimità, aveva sostenuto che nell’ipotesi di interposizione fittizia di persona nell’ambito della compravendita immobiliare l’accordo simulatorio trilatero - e anteriore o al più contestuale alla stipula dell’atto simulato - debba rivestire forma scritta ad substantiam . [OSCURATO:PERSONA] della legittimità, ripresi i plurimi arresti in materia, che avevano affermato la non necessarietà di una controdichiarazione con sottoscrizione del terzo dante causa (in ipotesi il Lavagnoli) e della necessaria antecedenza di tale stessa controdichiarazione , ribadì tale principio, contrastante con il decisum di merito, rimettendo al Giudice del rinvio di decidere la causa sul presupposto che quanto all’atto fra il dante causa Lavagnoli e la Sauro ed il [OSCURATO:PERSONA] non era necessario, al fine che qui interessa, né l’antecedenza o la contemporaneità della scrittura privata contenente la controdichiarazione e neppure il coinvolgimento in tale atto del suddetto dante causa . Veniva, di conseguenza, del pari accolto il secondo motivo,che attribuiva alla sentenza d’appello l’errore di non avere preso in puntuale considerazione la scrittura in parola, così violando o falsamente applicando gli artt. 1395 e 1414 cod. civ. 3. La Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, rigettò ancora una volta l’appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso quest’ultima sentenza sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Venuta la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio la rimetteva alla pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa e Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, co. 1 e 2, cod. proc. civ., per avere il Giudice del rinvio deciso difformemente dal principio di diritto per lui vincolante enunciato nella sentenza di cassazione. 1.1. La doglianza è fondata. Si è sopra riportato il principio di diritto al quale la Corte del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] Venezia, dopo aver puntualmente riportato il contenuto della sentenza di questa Corte se ne discosta radicalmente. Afferma la predetta Corte, infatti, che il principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione, valido per l’ipotesi di simulazione di cui all’art. 1414 c.c., non possa tuttavia trovare applicazione nel caso di specie (…) l’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente (…) mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (…) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell’interposizione reale di persona (…) Ciò premesso, ritiene questa Corte che (…) gli odierni appellanti non abbiano mai prospettato la partecipazione del terzo (…) all’accordo simulatorio (…), con la conseguenza che il contratto di compravendita in data 4.6.1998, ha effettivamente dispiegato i propri effetti in capo alla Sauro (…) ne consegue che non può essere dichiarata nel caso di specie l’interposizione fittizia di persona e la conseguente proprietà dell’immobile in capo al [OSCURATO:PERSONA] . Come è dato agevolmente cogliere dalla sintesi sopra riportata il Giudice del rinvio ha del tutto obliterato il principio di diritto al quale, invece, avrebbe dovuto rigorosamente attenersi. Principio secondo il quale, come si è visto, in tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (Sez. 2, n. 2203, 30/01/2013, Rv. 625195; conf., ex multis, Cass. nn. 7084/1992, 4410/1998, 14590/2003, 6357/2019). I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 448, 14/01/2020, Rv. 656830). Vertendosi, qui, nella prima ipotesi il giudice del rinvio era tenuto a uniformarsi, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo il vaglio del secondo, con il quale i ricorrenti hanno dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1414-1395 cod. civ., il quale resta, pertanto, assorbito. Per le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del pregresso e del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese dei giudizi di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste. Così deciso