CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato poiché richiede una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede, ed è in ogni caso generico, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove, con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta pienamente integrato, sotto il profilo soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi, per contro, configurare la mera fattispecie dell'incauto acquisto, giacché l'imputato veniva trovato in possesso del natante, caratterizzato non solo da segni esteriori di effrazione chiaramente visibili, ma altresì posto in vendita a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore di mercato, e pagg. 4-5 ove, con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], emerge come le concrete condizioni di vendita fossero indicative della sussistenza del dolo eventuale che ha caratterizzato la condotta dell'imputato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.Mr CANCa-G.- [OSCURATO:PERSONA] 2026 UOPO@ De