CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna e, per l'effetto, rideterminava nei confronti del predetto la pena nella misura complessiva di anni venti di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Napoli e i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale della Repubblica, con il proprio atto di impugnazione ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 78, 81, comma 2, cod. pen. 442, comma 2, 671 cod. proc. pen.". Ha, innanzitutto, evidenziato che: nel rideterminare la pena nei confronti del condannato, la Corte territoriale ha individuato quale reato più grave quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo D) della sentenza emessa il 4.3.2015, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al quale era stata irrogata la pena di anni 15 di reclusione; su tale pena ha, poi, calcolato gli aumenti in continuazione, sciogliendo i cumuli ex art. 81 cod. pen. operati dalle diverse sentenze oggetto del provvedimento; quindi, all'esito dei singoli aumenti di pena riferiti ai reati satellite ha applicato il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., determinando la pena complessiva in anni 30 di reclusione; infine, ha operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Ha, quindi, sostenuto che tale modalità di calcolo sarebbe in contrasto con le norme indicate e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. 4. La difesa dello [OSCURATO:PERSONA], con il proprio atto di impugnazione, ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. peoc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 671 cod. proc. pen.. 81 cpv., 133 cod. pen. e 533 cpv. cod. proc. pen.". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine ai canoni seguiti nella dosimetria degli aumenti per tutti i reati satellite e tale vizio sarebbe tanto più rilevante atteso che il Giudice dell'esecuzione avrebbe operato aumenti di consistente entità per fatti - reato analoghi, nonché aumenti di pena maggiori per fattispecie caratterizzate da minore offensività rispetto ad altre oggettivamente più gravi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alle censure formulate dalla difesa, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; cfr. anche, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030; Cass. Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299; Cass. Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Rv. 245987; Cass. Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Rv. 229822, che ha affermato che, "qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione"). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art.. 81 cod. pen." (Cass. Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, Rv. 271830; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115, secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi").2. Orbene, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, dopo avere individuato la pena per il reato ritenuto più grave, nel procedere alla determinazione degli aumenti di pena in relazione agli altri reati posti in continuazione, non ha fornito alcuna giustificazione dei criteri adottati e delle ragioni posti a fondamento della sua decisione. 3. Quanto alle doglianze contenute nel ricorso proposto dal Procuratore generale, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione delle norme così come interpretate alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che "in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato)" [Cass. Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep.2020, Rv. 278494 - 01]. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio, attenendosi ai superiori principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così dec