CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato l'imputato, nella qualità del presidente del cda della scarl [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt 473 e 388 cp in relazione alla commercializzazione di un tavolo riproducente un modello comunitario brevettato, di proprietà di tale Bardini, non ottemperando all'ordine inibitorio della attività di commercializzazione; la Corte ha dichiarato la prescrizione di entrambi i reati confermando la pronunzia quanto al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Fatto di Settembre 2010. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che in premessa ha illustrato le ragioni del suo interesse ad impugnare ac;ili effetti civili la sentenza dichiarativa della prescrizione, articolando tre motivi di ricorso 1.Col primo motivo, ci si è doluti del travisamento della prova documentale, individuata nello statuto della scarl [OSCURATO:PERSONA] circa i poteri di gestione attribuiti al cda nel settore di riferimento ed erroneamente ritenuti esercitabili dall'imputato, nella sua veste di presidente del cda. 2. Nel secondo motivo è stata censurata la motivazione per manifesta illogicità e per violazione degli artt 473 e 517 ter cp, poiché la prima norma incriminatrice non poteva ritenersi integrata per l'assenza della lesione della fede pubblica, in quanto il prodotto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] era distinguibile, per modalità di produzione, per offerta commerciale e per segni distintivi dal tavolo prodotto da Bardini, titolare del relativo diritto di esclusiva. Nel fatto sarebbe ravvisabile solo un interesse patrimoniale del privato, leso dall'abusiva riproduzione di un prodotto da lui brevettato, e quindi la norma penale sotto la quale sussumere la fattispecie concreta sarebbe quella di cui all'ad 517 ter cp. 3.Tramite il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di motivazione illogica e violazione dell'ad 388 cp, poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare se la condotta attribuita al giudicabile fosse di ostacolo all'esecuzione del provvedimento giudiziale di inibizione oppure fosse indifferente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto. La difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' pacifico che l'imputato abbia interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione ai soli effetti civili, in presenza di una condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, costituendo la pronunzia un effetto pregiudizievole per l'imputato nel successivo giudizio civile, che questi ha interesse a rimuovere. In tal senso : Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 256087. 2.Tanto premesso occorre annotare che la difesa, nel riproporre in definitiva le argomentazioni in fatto e diritto già presentate alla Corte di Appello e plausibilmente e correttamente confutate, ha confezionato un atto di impugnazione destinato all'inammissibilità. Invero, col primo motivo si è dedotto il vizio di travisamento della prova documentale costituita dallo statuto della scan [OSCURATO:PERSONA]. Non è allora inutile ribadire che, secondo la costante lezione di questa Corte regolatrice, si può parlare di travisamento della prova documentale, nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215).Per altro verso il vizio di travisamento della prova è denunciabile con il ricorso per cassazione quando si tratti di travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Nel caso in esame, lungi dall'evidenziare una situazione di apprezzamento di prova da parte del Giudice con le suddette caratteristiche di erroneità, la difesa si limita a porre in discussione, con motivi in gran parte versati in fatto e per ciò stesso inammissibili, il ragionamento logico-giuridico condotto dai Giudici romani, del quale vuole evidenziare l'opinabilità, avente ad oggetto l'esistenza di ampi poteri delineati nello statuto societario inerenti le attività promozionali e pubblicitarie e riconducibili all'imputato, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, ponendosi, pertanto, al di fuori della categoria del vizio di travisamento probatorio che ha inteso dedurre. 3.Nel secondo motivo, sotto l'apparente veste della violazione delle norme incriminatrici speciali di cui agli artt 473 e 517 ter cp il ricorrente propone al Collegio un inammissibile diverso apprezzamento del merito del discorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale, che, alla pagina cinque del testo, ha dato atto delle forte similitudine dei due tavoli in discussione, certamente idonea a ingenerare confusione nel pubblico degli acquirenti, confusione che si era effettivamente prodotta, tanto da provocare lamentele da parte dei clienti di [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza è coerente con l'interpretazione offerta da questa Corte di legittimità, secondo la quale ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo, che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento; diversamente per la fattispecie di reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (Sez. 5 , Sentenza n. 23709 del 18/05/2021 Ud. (del:). 16/06/2021 ) Rv. 281378 .4.Tramite il terzo motivo la difesa sostiene che la condotta addebitata al giudicabile non avrebbe leso l'effettività della giurisdizione, poiché il rifiuto di adempiere l'ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia non avrebbe impedito oppure ostacolato l'esecuzione dell'ordine. 4.1 Deve premettersi, in fatto, che, come si evince dalle sentenze di merito e dallo stesso atto di ricorso, l'imputato era stato destinatario di un provvedimento del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, con il quale era inibita la commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto brevettato da [OSCURATO:SOCIETA] ( tavolo meglio descritto in imputazione). Va in primis, osservato che la difesa propone una doglianza articolata diversamente da quanto sostenuto in grado di appello, nel quale ha argomentato circa l'assenza di poteri in capo a Ciatti, idonei a realizzare gli atti necessari per ottemperare all'ordine del Giudice, spostando l'oggetto della censura sul piano della verifica degli effetti della condotta, la cui realizzazione non è più contestata, verifica che sarebbe mancata nella motivazione. 4.2.La questione posta dalla difesa appare insuscettibile di approfondimento, poiché riposa su una illogica premessa, cioè che il provvedimento del Giudice potesse essere eseguito senza la collaborazione del destinatario, attuale imputato, tanto che le finalità che l'ordinanza intendeva perseguire erano state raggiunte tramite l'intervento degli organi pubblici competenti( sequestro del Giudice penale per il tavolo oggetto del contendere e intervento oscurante della polizia postale per la pubblicità on-line). 4.3 Non sembra avvedersi la difesa che la tesi finisce per ammettere che la mancata collaborazione del ricorrente sia stata pienamente realizzata, atteso che le iniziative citate presuppongono — ovviamente - il mancato adempimento volontario all'ordine del Giudice da parte dell'interessato e quindi, la sua mancata collaborazione, così integrandosi la violazione della norma incriminante ex art 388 cp. In proposito la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937 ha chiarito che, quando la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento giudiziale escludano che l'esecuzione possa prescindere dal contributo dell'obbligato, l'inadempimento da parte di quest'ultimo contraddice di per sé la decisione giudiziale e ne pregiudica l'eseguibilità. Si è puntualizzato che quando si tratti di provvedimento interdittivo — come nella fattispecie ora al vaglio - la violazione dell'obbligo di astensione priva immediatamente di effettività la decisione giudiziale, che risulta perciò elusa nella sua esecuzione, perché non solo inadempiuta, ma altresì contraddetta;i1 rifiuto di adempiere, quindi, non si esaurisce in una mera inottemperanza all'ordine del giudice, ma tende a impedirne o comunque ad ostacolarne l'esecuzione, incidendo così sull'interesse all'effettività della giurisdizione, tutelato dalla norma incriminatrice. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In conseguenza l'imputato è condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] Ss3beone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È