CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 33532-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] CRESCENZOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine de l controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1238/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 26/4/2005, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo che, in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 [OSCURATO:SOCIETA]., la banca convenuta, in ragione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata e della nullità della clausola che la prevede , fosse condannata, previa rideterminazione del saldo, al pagamento delle somme illegittimamente incassate. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eccepito il difetto della propria legittimazione e, nel merito, l’infondatezza della domanda. 1.3. Il tribunale, dopo aver espleta to una consulenza tecnica d’ufficio,ha, con sentenza del 2014, accolto la domanda proposta dall’attore ed ha, per l’effetto, condannato la banca convenuta al pagamento della somma di €. 163.999,12, oltre interessi e spese. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il rapporto di conto corrente intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non rientrava nel conferimento del ramo di azienda in favore della società appellante con atto del 31/12/1997 sul rilievo che da tale conferimento erano stati espressamente esclusi i crediti “a sofferenza”, come quello vantato dal predetto istituto di credito nei confronti dell’attore, e che, di conseguenza, qualsiasi pretesa restitutoria vantata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al predetto rapporto di conto corrente avrebbe dovuto essere azionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e cioè della banca che, in data 31/5/2006, aveva incorporato la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.2. D’altra parte, ha aggiunto l’appellante, dalla documentazione tardivamente prodotta dall’attore nel corso delle attività peritali e dalla stessa relazione del consulente tecnico d’ufficio è emerso che il rapporto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di una definitiva sistemazione transattiva e che, di conseguenza, come documentato dalla missiva del 12/7/1995, tutti i rapporti giuridici intercorsi tra la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] si sono estinti ben prima del conferimento del ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito, tra l’altro, l’inutilizzabilità, a norma dell’art. 345, comma 3°, c.p.c., dei documenti prodotti per la prima volta in sede d’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza del gravame, avendo il tribunale correttamente ritenuto la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e indimostrata la transazione che sarebbe intercorsa tra le parti. 3.1. La corte d ’ appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che l’eccezione con la quale l’appellato aveva dedotto l’inutilizzabilità, a norma dell’art. 345, comma 3°, c.p.c., dei documenti prodotti per la prima volta in sede d’impugnazione era fondata limitatamente, tra l’altro, alle copie dell’atto di conferimento del ramo di azienda del 31/12/1997 e dell’acclusa perizia estimativa, sul rilievo che, “come emerge per tabulas, le copie della quietanza di pagamento di lire 100.000.000 del 29 marzo 1995 e della richiesta di concessione di fido del 12 luglio 1995 erano già state depositate nel giudizio di primo grado proprio dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle operazioni peritali del 24 febbraio 2009, risultando allegate alla consulenza tecnica d’ufficio”. 3.3. La corte, quindi, ha ritenuto che era fondato il motivo con il quale l’appellante aveva eccepito il difetto della Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 propria legittimazione passiva sul presupposto che il rapporto obbligatorio tra la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] non era compreso nel ramo d’azienda conferito dalla stessa con atto del 31/12/1997. 3.4. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha comunicato che “in data 31 dicembre 1997 è stato stipulato tra Cassa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di conferente, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di conferitaria, … atto di conferimento di ramo di azienda costituito”, tra l’altro, “da debiti e crediti, rapporti contrattuali, diritti e ragioni nonché ogni altro elemento facente parte del ramo aziendale medesimo …”, ha ritenuto che: -come si evince dall’univoco tenore letterale d ello stesso avviso, la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva espressamente escluso dal ramo d’azienda conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. i “crediti in sofferenza”, come quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di £. 255.636.777, in virtù del saldo passivo del conto corrente n. 1476; - i l passaggio “a sofferenza” del credito della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato dalla lettera raccomandata del 3/11/1993, consegnata dallo stesso al consulente tecnico d’ufficio, con la quale la banca ha comunicato all’appellato di aver deliberato la revoca delle linee di credito a suo tempo accordategli e lo ha invitato al pagamento, tra l’altro, del debito corrispondente al saldo del conto corrente n. 1476, oltre interessi e spese; - la conferma che il credito d ella Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rientrava tra quelli in sofferenza è data dalla chiusura del conto corrente n. 1476, “l’unico sul quale erano avvenute le movimentazioni del rapporto intercorso tra le parti”, e dalla successiva apertura di quello recante il n. 25325, utilizzato al solo fine di consentire all’appellato, all’esisto Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 dell’accordo transattivo perfezionatosi il 12/7/1995, di ripianare la propria esposizione debitoria, che è stata poi estinta con il versamento della somma di £. 100.000.000 il 29/3/1995 e, per la differenza, con il finanziamento cambiario concesso dall’istituto di credito;- la posizione assunta dall ’ attore nell ’ anno 1995, e cioè prima del conferimento del ramo d’azienda, era quella tipica del titolare di un contocorrente con saldo negativo, senza che tale posizione debitoria poteva essere disconosciuta per effetto di un fatto sopravvenuto, come la proposizione della domanda volta all’accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla condanna della banca al pagamenti delle somme illegittimamente percepite; - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quindi, “non è mai subentrata nella titolarità del rapporto obbligatorio intercorso tra la sua dante causa e l’appellato, con la conseguenza che non poteva essere destinataria di alcuna pretesa restitutoria”. 3.5. L’attore, pertanto , ha osservato la corte, per dimostrare che il saldo negativo del rapporto bancario era scaturito, in realtà, dall’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta e di commissioni di massimo scoperto non previste nonché dalla violazione del divieto dell’anatocismo, avrebbe dovuto proporre la domanda non già nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui i crediti appostati a sofferenza non erano stati trasferiti per espressa previsione dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in danno della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o dei suoi aventi causa. 3.6. D’altra parte, ha proseguito la corte, la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado ed allegata alla consulenza tecnica d’ufficio, dimostra che tra la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’appellato si è Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 perfezionata, in data 12/7/1995, e, quindi, prima del conferimento del ramo d’azienda, avvenuto il 31/12/1997, una transazione diretta a definire l’esposizione debitoria scaturente dal saldo negativo del conto corrente n. 1476, la cui estinzione, pertanto, “a prescindere … dalla previsione negoziale della sua esclusione contenuta nell’atto pubblico di conferimento del ramo di azienda”, “avrebbe comunque impedito il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del corrispondente credito a sofferenza” poiché “nel patrimonio della conferente, alla data del 31 dicembre 1997, non era più compreso, né come posta attiva, né come componente passiva, il rapporto giuridico intercorso con l’appellato”. In ogni caso, “ quand ’ anche l ’ estinzione per transazione della posizione debitoria verso la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prima del conferimento del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse precluso al [OSCURATO:PERSONA] di contestare la legittimità delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. 1476 e di spiegare la domanda di restituzione delle somme versate, tuttavia, l’eventuale azione giudiziaria avrebbe dovuto essere promossa non già in danno dell’appellante, ma della conferente, con la quale soltanto l’appellato aveva iniziato e precluso il proprio rapporto negoziale”. 3.7. Né, ha aggiunto la corte, può sostenersi che la transazione era stata tardivamente eccepita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché la relativa documentazione probatoria è stata depositata proprio dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle operazioni peritali, per cui l’appellante, essendo estranea al rapporto da quest’ultimo intrattenuto con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era legittimata a contrastare l’accoglimento della domanda sulla base di circostanze fattuali conosciute solo successivamente alla sua costituzione in giudizio.Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 4.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notifica to il 19/11/2018, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza, che, come da relazione depositata unitamente al ricorso, risulta notificata il 20/9/2018. 4.2. Ha resistito, con controricors o , l ’ Unione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 345, comma 3°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , pur avendo ritenuto la fondatezza dell ’ eccezione con la quale l’appellato aveva dedotto l’inammissibilità dei documenti prodotti dall’appellante solo nel giudizio d’appello, ha contraddittoriamente posto a fondamento dell’accoglimento dell’appello per difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprio i documenti, come l’atto di conferimento di ramo d’azienda del 31/12/1997, che la stessa corte aveva ritenuto inutilizzabili. 5.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse priva di legittimazione passiva non già a seguito dell’esame dell’atto di conferimento del ramo d’azienda quanto in ragione del fatto che, come si evince dall’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva espressamente escluso dal conferimento del ramo d’aziendaalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stipulato con atto del 31/12/1997, i “crediti Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 in sofferenza”, come quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di £. 255.636.777, in virtù del saldo passivo del conto corrente n. 1476. 5.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 2560 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attore avrebbe dovuto proporre la domanda non già nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui i crediti appostati a sofferenza non erano stati trasferiti per espressa previsione dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in danno della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o dei suoi aventi causa, senza, tuttavia,considerare che: - come si evince dal tenore letterale dell’avviso sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano stati esclusi dal conferimento del ramo d’azienda solo alcuni crediti vantati dalla banca conferente mentre tutte le posizioni debitorie facenti capo alla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - l ’ art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 prevede che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla relativa pubblicità, i debiti dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, ove risultino dai libri contabili obbligatori, sono trasferiti al cessionario, il quale ne risponde in via esclusiva. 5.4. Ne consegue, ha osservato il correntista, che, a fronte della domanda con la quale l ’ attore ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ragione della nullità di alcune clausole del contrattodi conto corrente, il corrispondente debito, Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 essendo sorto prima della cessione, grava, in forza dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 cit., esclusivamente sulla bancacessionaria, a prescindere dall’avvenuta chiusura del rapporto con il pagamento del saldo negativo da parte del correntista in data antecedente all’atto di cessione. 5.5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione illogica, ha ritenuto che il credito vantato nei confronti dell ’ attore doveva essere qualificato come credito a sofferenza e, come tale, escluso dal conferimento del ramo d’azienda dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza, tuttavia, considerare che, alla data dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda bancaria, e cioè il 31/12/1997, non sussisteva alcuna posizione creditoria, tanto meno a sofferenza, nei confronti del correntista il quale, in effetti, come affermato dalla stessa corte, aveva estinto l’esposizione debitoria nascente dal saldo del conto corrente n. 1476 con il versamento della somma di £. 100.000.000 in data 29/3/1995 e, per la differenza, con il finanziamento cambiario. 5.6. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del corrispondente credito a sofferenza anche in ragione dell’intervenuta estinzione della relativa esposizione debitoria da parte del correntistaper effetto di una transazione stipulatadallo stesso con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 senza, tuttavia, considerare che: - non sussiste alcun a prova scritta dell’intervenuta transazione, emergendo unicamenteuna missiva del 12/7/1995 con la quale la banca richiede il pagamento della somma di £. 200.000.000, quale saldo del rapporto, e il versamento di tale somma daparte del [OSCURATO:PERSONA] sul c/c n. 25325 ad estinzione dell’esposizione debitoria; - il presunto accordo transattivo non può assumere alcun rilievo dal momento che il saldo passivo del conto è stato illegittimamente determinato sulla base della nullità delle relative clausole contrattuali in conseguenza della mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali e per l’applicazione da parte della banca di interessi capitalizzati trimestralmente. 6.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era privadella necessaria legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dall’attore sul rilievo che, da un lato, il credito vantato dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dello stesso quale saldo passivo del conto corrente n. 1476 non era compreso nel ramo d’azienda conferito dalla stessa con atto del 31/12/1997, trattandosi di credito “a sofferenza” e, come tale, escluso, per espressa previsione negoziale, dall’oggetto delconferimento, e, dall’altro lato, che l’esposizione debitoria scaturente dal saldo negativo del conto corrente n. 1476 era stata definita, prima dell’atto di conferimento, con la transazione stipulatatra il [OSCURATO:PERSONA] e la banca conferente in data 12/7/1995, la quale, “a prescindere … dalla previsione negoziale della sua esclusione contenuta nell’atto pubblico di conferimento del ramo di azienda”, “avrebbe comunque impedito il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del corrispondente credito a sofferenza”.Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 6.2. Così facendo, tuttavia, la corte d’appello non ha considerato che, a fronte della domanda di restituzione delle somme indebitamente incassate dalla banca in conseguenza della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente bancario, come quella in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessipassivi, la legittimazione passiva della banca cessionaria non può essere certo negato in ragione della pattuita esclusione dei “crediti a sofferenza”dal ramo d’azienda conferito alla stessa, né con l’intervenuta estinzione del rapporto di conto corrente in conseguenza della definizione “transattiva” del corrispondente saldo debitori o . Si tratta, invero, di una domanda con la quale il correntista ha inteso far valere, dopo l’estinzione del rapporto contrattuale intercorso con la Cassa di Risparmio, il (presunto) debito restitutorio (e non, di certo, un credito) già maturato (man mano che le somme in questione siano state indebitamente percepite)in capo alla banca cedente e, come tale, in quanto fondato su i (corrispondenti) addebiti operati prima dell’atto di conferimento, senz’altro compreso tra le passività del ramo d ’ azienda bancaria ceduta a lla società convenuta, costituito, come visto, “da debiti e crediti, rapporti contrattuali, diritti e ragioni nonché ogni altro elemento facente parte del ramo aziendale medesimo …”. 6.3. In tema di cessione di azienda in favore di una banca, del resto, l’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 prevede il trasferimento delle passività al cessionario in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa. Ed è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: -“in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessionee del decorso del termine di tre mesi Ric. 2018n.33532 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all’art. 2560c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità”, con la conseguenza che , “ in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l’obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell’illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti …”(Cass.n. 22199 del 2010; Cass. n. 2523 del 2017); -in tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l’azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunqueanche i debiti futuri derivanti dall’azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all ’ atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti(Cass. n. 13308 del 2018; Cass. n. 17668 del 2010; Cass. SU n. 5054 del 2017, in motiv.). 6.4. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno la quale, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa, in re