Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:896
Testo integrale del provvedimento
62021CJ0350_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 novembre 2022 –
Spetsializirana prokuratura (Conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione)
(causa C‑350/21) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione per un periodo di sei mesi – Lotta alla criminalità grave – Accesso ai dati conservati – Informazione delle persone interessate – Diritto di ricorso – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafi 1 e 2 – Direttiva (UE) 2016/680 – Articoli 13 e 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 11, 47 e 52, paragrafo 1».
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58 – Facoltà per gli Stati membri di limitare la portata di taluni diritti ed obblighi – Misure nazionali che impongono ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Obiettivo di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica – Inammissibilità – Durata del periodo di conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati – Esistenza di garanzie in materia di conservazione e di accesso a detti dati – Irrilevanza – Requisito di proporzionalità.
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8, 11 e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 15, § 1)
(v. punti 49-52, 56-60, 63-67, disp. 1)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in materia penale – Direttiva 2016/680 – Normativa nazionale che prevede l’accesso delle autorità competenti in materia penale a dati relativi al traffico e all’ubicazione conservati in maniera lecita – Mancato rispetto del diritto della persona interessata di essere informata del trattamento di tali dati che la riguardano – Insussistenza di un mezzo di ricorso effettivo contro un accesso illegittimo – Inammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8, 11 e 52, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 15, §§ 1 e 2, e 2016/680, artt. 13 e 54)
(v. punti 69-76, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che osta:
–
a una normativa nazionale che prevede, in via precauzionale, a fini di contrasto della criminalità grave e prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, anche se la stessa normativa limita tale conservazione generalizzata e indifferenziata a un periodo di sei mesi e prevede diverse garanzie relativamente alla conservazione e all’accesso ai dati di cui trattasi;
–
a una normativa nazionale che non prevede, in modo chiaro e preciso, che l’accesso ai dati conservati sia limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo perseguito da tale conservazione.
2)
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, e gli articoli 13 e 54 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una normativa nazionale che prevede l’accesso, da parte della autorità nazionali competenti in materia di indagini penali, a dati relativi al traffico e all’ubicazione, conservati in maniera lecita, senza garantire che le persone i cui dati sono stati oggetto di accesso da parte di tali autorità ne siano informate nella misura prevista dal diritto dell’Unione, e senza che tali persone dispongano di un mezzo di ricorso contro un accesso illegale a detti dati.
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GU C 338 del 23.8.2021
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