CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giusl:izia per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo all'elemento soggettivo della fattispecie. Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relazione con la motivazione resa sul punto riguardo al quale la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato nell'ambito di un diverso procedimento penale era stato sottoposto ad esame radiografico delle arcate dentarie, tramite il quale si era accertato che nel Settembre 2017 aveva almeno 18 anni e che il risultato gli era stato comunicato. Pertanto al momento della dichiarazione oggetto del presente giudizio ( Agosto 2019) era a conoscenza della sua età effettiva. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Strfa o [OSCURATO:PERSONA] ùft ' [OSCURATO:PERSONA] E/3I4