CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 02/10/1976 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dagli atti (che possono essere consultati, essendo stata posta questione di carattere processuale; cfr. Sez. U., n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092), l'agente di polizia giudiziaria che ha ricevuto la querela della persona offesa conosceva la lingua inglese; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ananzi r DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 25 • 2026 W4. I [OSCURATO:PERSONA] 2