CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2637/2022 depositatail 18/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/02(Testo unico in materia di spese di giustizia, ‘T.U.S.G.’) innanzi al Presidentedel Tribunale di Piacenza avverso il decreto del medesimo Tribunale del 15-Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/202617.11.2022 con cui veniva revocata parzialmente (ossia limitatamenteall’annualità del 2011) la sua ammissione al gratuito patrocinio, riferita alprocedimento civile presupposto chiusosi in data 30.11.2011 con decreto diomologazione di separazione tra coniugi.Il menzionato decreto di revoca parziale si inseriva in una complessa elunga vicenda, che aveva avuto inizio con l’ammissione di StefaniaMontanino, in data 02.12.2009, al beneficio del patrocinio a spese delloStato per poter fronteggiare la separazione dal coniuge, seguita daprovvedimento di revoca integrale del Tribunale di Piacenza reso in data19.06.2012, seguito a sua volta da provvedimento di annullamento dellarevoca integrale emesso dal medesimo Tribunale il 19.11.2018, maiimpugnato.Il Presidente del Tribunale di Piacenza rigettava l’opposizione econfermava il provvedimento di revoca parziale.A sostegno della sua decisione, osservava che:- né dall’art. 136 T.U.S.G. né dalla ratio complessiva della normativa intema di ammissione al beneficio si ricava un limite temporale ai fini dellarevoca dell'ammissione stessa;- nel presente giudizio non si può parlare di esaurimento del giudiziopresupposto nonostante il decorso di 11 anni, atteso che resta ancoraaperta la questione afferente la liquidazione delle somme spettanti all'alloradifensore della Montanino ammessa al beneficio del patrocinio prima cheintervenisse la revoca parziale nel 2022;- neanche può essere condivisa le tesi per cui il provvedimento diannullamento della revoca emesso dal Tribunale di Piacenza in data19.11.2018 sia passato in giudicato, in quanto lo stesso è stato emessonell'ambito di un procedimento di natura amministrativa.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] promuove ricorso perCassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si sostiene l’esaurimento della facoltà/potere delmagistrato di emettere provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuitopatrocinio – limiti – vizio di falsa interpretazione dell’art. 136 d.P.R. n.115/02 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La ricorrente si duoledell’errata interpretazione data dal giudice del merito al limite temporaleentro cui si può provvedere alla revoca del gratuito patrocinio, ricavabiledall’art. 136 d.P.R. 115/02 nonché dalla ratio complessiva della normativain tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Si evidenzia che a differenza del settore penale, in cui l’art. 112 d.P.R.n. 115/2002 indica un preciso limite temporale (la cui applicazioneanalogica è esclusa in virtù della specialità del procedimento), nel settorecivile, come costantemente sostenuto in giurisprudenza, il termine entro cuipoter legittimamente provvedere alla revoca dell’ammissione al beneficio èindividuato nella conclusione del procedimento presupposto. Nellafattispecie de qua (separazione tra coniugi) il procedimento deve ritenersiconcluso al più tardi in data 01.12.2011 con il decreto di omologazione delgiudizio di separazione dei coniugi (per il quale l’odierna ricorrente era stataammessa al beneficio del gratuito patrocinio).In secondo luogo, il termine può essere desunto sul piano sistematicononché dalla giurisprudenza di legittimità che ha vagliato la questione, dalmomento che non si può intervenire su provvedimenti che rivestono oramaiun carattere definitivo, per ragioni di tutela dell’affidamento.Si osserva che anche a voler applicare in via analogica il citato art. 112,riferito al solo processo penale, dovrebbe comunque essere rispettato illimite temporale dei cinque anni dalla chiusura del processo ivi previsto.Infine, si esclude in capo al giudice la sussistenza di un generale poteredi revocare d’ufficio il provvedimento di ammissione al patrocinio in assenzadella richiesta dell’Ufficio finanziario; potere anch’esso solo previsto dall’art.Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/2026112 d.P.R. n. 115 del 2002 limitatamente all’ammissione al beneficionell’ambito del procedimento penale.2. Con il secondo motivo si deduce la chiusura del procedimento civile– il decreto di omologa – la mancata richiesta di liquidazione delle spese delprocuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio – conseguenze sullachiusura del procedimento – irrilevanza – vizio di falsa interpretazione dinorma – violazione dell’art. 111 cost. e degli artt. 101-131-132-354 cpc e83, comma 3-bis, dpr 115/02 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.Parte ricorrente si duole dell’interpretazione errata del giudice di meritoin relazione all’individuazione del momento di conclusione del giudiziopresupposto, considerato – nel provvedimento impugnato - ancora apertofin quando all’ex procuratore della parte ammessa al gratuito patrociniovengano liquidati i compensi. Ciò si pone in contrasto con il principio delgiusto processo nonché di ragionevolezza, fermo restando che la chiusuradel procedimento presupposto non trova ostacolo nella possibilità dirichiesta della liquidazione dei compensi, da parte dell’allora difensore dellaMontanino, in data successiva alla pronuncia del provvedimento di chiusuradel giudizio presupposto.3. Con il terzo motivo si evidenzia la natura del provvedimento di revoca– ne bis in idem - violazione dell’art. 324 c.p.c. - vizio di falsainterpretazione di norma in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.La ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem alla lucedel fatto che la medesima questione era già stata affrontata e decisa in unprocesso svoltosi nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia. Sulpunto, si contesta la statuizione del Tribunale nella parte in cui attribuisceal provvedimento di revoca natura amministrativa – tipica delprovvedimento di ammissione al beneficio reso dal COA - e nongiurisdizionale, in conformità a quanto affermato sia dalla Cortecostituzionale che da quella di legittimità.Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/20264. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutticensurano il provvedimento impugnato per avere confermato unprovvedimento di revoca senza averne il potere e oltre i limiti temporalistabiliti dalla legge.Essi sono tutti fondati nei limiti di quanto segue.Come affermato da questa Corte in precedenti pronunce, ai sensidell’art. 136 T.U.S.G.:- la revoca del provvedimento del COA (ex art. 126 T.U.S.G., comma1), ovvero del magistrato competente nel giudizio di merito di qualsiasiordine e grado (ex art. 96, comma 1, T.U.S.G.), pronunciabile solonell'interesse dello Stato e non dell'avvocato, non è più ammissibile dopol'esaurimento del giudizio presupposto (Cass. Sez. 2, n. 1624 del19/01/2022, Rv. 663574 - 02), salvo il diverso caso in cui l’ammissione siadisposta nel corso di un procedimento particolare qual è il giudizio penale,per il quale l’art. 112, lett. d) T.U.S.G. prevede la revoca d'ufficio o surichiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e,comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo.Sul punto erra il Tribunale che, a sostegno della sua argomentazione,evidenzia come la questione attinente all’istanza di liquidazione del(precedente) avvocato della Montanino fosse ancora “aperta”.Per vero, questa Corte ha già chiarito che l'art. 83, comma 3-bisT.U.S.G. non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza diliquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiudela fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersipronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito,avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di assicurare che lapronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alprovvedimento che chiude il giudizio (Cass. Sez. 2, n. 7557 del 15/03/2023;Sez. 2, n. 7550 del 15/03/2023; Sez. 2, n. 34241 del 21/11/2022; Sez. 6-Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/20262, n. 19733 del 22/09/2020; Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019; v. anche direcente: Cass. Sez. 2, n. 2404 del 25/01/2024);- tutto il sistema per la difesa dei non abbienti demanda al giudice delprocedimento in cui è prestato il patrocinio di verificare – anche d’ufficio(Cass. Sez. 2, n. 335 del 07/01/2026; Cass. 6-2, n. 36347 del 26/11/2021,Rv. 663327 - 01) - la sussistenza delle condizioni per l'ammissione e,quando esse vengano meno per effetto del mutamento delle condizionieconomiche, il potere di revoca (Cass. Sez. 6 - 2, n. 10669 del 05/06/2020,Rv. 657822 - 01);- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non siarevocata, continua a produrre i suoi effetti pur in caso di composizione dellalite, vale a dire che sussiste l'obbligo dell'Erario di procedereall'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale,pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione (Cass. n. 10669 del 2020,cit.);- tanto anche a prescindere dalla natura amministrativa o giurisdizionaledei provvedimenti di ammissione e revoca, atteso che la possibilità diprovvedimento (amministrativo) di ammissione, una volta che questo si siaconsolidato all’interno del procedimento per il quale vi è stata l'ammissionestessa (Cass. n. 1624 del 2022, cit.), ovvero entro i cinque anni prescrittidal citato art. 112, lett. d) T.U.S.G. limitatamente ai procedimenti penali.Applicando i suddetti principi al caso di specie, discende che:- il decreto di revoca parziale del 15-17.11.2022 non poteva essereadottato dal Tribunale di Piacenza, in quanto il procedimento civilepresupposto si era definitivamente chiuso in data 24.11.2011, allorquandoil Tribunale di Piacenza aveva emesso il decreto di omologazione dellaseparazione tra coniugi;Numero registro generale 9179/2023Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 8513/2026Data pubblicazione 06/04/2026- di conseguenza, neanche poteva essere emesso il provvedimento diconferma della revoca parziale adottato dal Tribunale di Piacenza con lapronuncia impugnata.In definitiva, in accoglimento del ricorso, la pronuncia impugnata deveessere cassata e il giudizio rinviato al Presidente del Tribunale di Piacenza,anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso;cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale diPiacenza o in persona di suo delegato, purché diverso dal magistrato cheha deciso, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso