CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, finendo per sollecitare la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, oltre che a saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un inammissibile raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha respinto le medesime doglianze in fatto proposte in appello esplicitando le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto (cfr., in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., in proposito, pag. 5); ritenuto che, quando la pena, come nella specie, sia determinata in termini ben inferiori alla media edittale, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato sul punto in termini sintetici ma congrui rispetto alla decisione adottata (cfr., in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere est