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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13775/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 7 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Venezia il 15 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto gli imputati responsabili di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 aprile 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale lamentano mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo: in particolare, si censura la mancata applicazione agli imputati del minimo edittale di pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare, peraltro in termini assai vaghi, il complessivo trattamento punitivo, che risulta sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa natellaF ra t g DE.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 7 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Venezia il 15 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto gli imputati responsabili di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 aprile 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale lamentano mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo: in particolare, si censura la mancata applicazione agli imputati del minimo edittale di pena. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare, peraltro in termini assai vaghi, il complessivo trattamento punitivo, che risulta sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa natellaF ra t g DE.[OSCURATO:PERSONA]
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