Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39693/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa della semilibertà, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che le censure formulate dalla ricorrente non si confrontano con l'articolato contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e mirano esclusivamente ad ottenere una rivalutazione nel merito; che il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a valutare un singolo episodio di indubitabile gravità, come quello di essersi messo alla guida di un veicolo sprovvisto di patente e commettendo violazioni del codice della strada, ma ha valutato tutto il suo complessivo comportamento tenuto nel corso dello svolgimento della misura alternativa (scarsa collaboratività, dalla quale erano scaturite due diffide; gravi criticità segnalate dall'UEPE incaricato, violazione commessa in occasione della fruizione di una licenza premio) che tale completa analisi degli elementi acquisiti è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere dst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa della semilibertà, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che le censure formulate dalla ricorrente non si confrontano con l'articolato contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e mirano esclusivamente ad ottenere una rivalutazione nel merito; che il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a valutare un singolo episodio di indubitabile gravità, come quello di essersi messo alla guida di un veicolo sprovvisto di patente e commettendo violazioni del codice della strada, ma ha valutato tutto il suo complessivo comportamento tenuto nel corso dello svolgimento della misura alternativa (scarsa collaboratività, dalla quale erano scaturite due diffide; gravi criticità segnalate dall'UEPE incaricato, violazione commessa in occasione della fruizione di una licenza premio) che tale completa analisi degli elementi acquisiti è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere dst
Sentenza Cassazione n. 39693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris