CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto in data 30/9/2021 della Corte di appello di Napoli che ha confermato il decreto in data 14/4/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato la sua pericolosità sociale e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata dì tre anni, con cauzione e statuizioni accessorie. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione agli artt. 111 comma sesto della Costituzione, 125 comma terzo c.p.p. e 7 comma primo D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ed anche in relazione all'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. 6/9/2011 n. 159". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha fatto ricorso alla motivazione per relationem «senza rispettare i canoni elaborati dalla Suprema Corte che legittimano il ricorso a siffatta modalità di motivazione», sottraendosi all'esame delle doglianze esposte con l'atto di gravame, in punto di attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente precisa che nell'atto di appello: «si era richiesta la revoca della misura per cessata pericolosità del soggetto, posto che tutte le informazioni richieste ex art. 14 comma 2-ter d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159al competenti organi (amministrazione penitenziaria, autorità di pubblica sicurezza, organi di polizia giudiziaria) non avevano evidenziato alcun concreto elemento al quale ancorare la tesi della persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]»; che nel corso della sua detenzione aveva goduto del beneficio della liberazione anticipata, utile a dimostrare il suo recupero sociale e la cessazione della pericolosità. Si aggiunge che l'obbligo di motivazione sul giudizio di attualità della pericolosità non può ritenersi soddisfatto dal richiamo alla mancanza di una "fattiva dissociazione dagli ambienti di criminalità organizzata in cui il fratello era figura apicale del comune di origine". Secondo il ricorrente il Tribunale e la Corte di appello avrebbero dovuto previamente accertare la perdurante operatività del sodalizio criminoso di iniziale appartenenza del sottoposto e poi verificare concretamente l'attualità del suo livello di coinvolgimento. In assenza di questi presupposti -si precisa-, il rilievo appare privo di consistenza, giacchè il giudizio di pericolosità sociale risulta basato soltanto sulla scorta dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sottolinea, infine, che la motivazione della Corte di appello è anche contraddittoria, in quanto sembra evocare la sussistenza di elementi favorevoli a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti inidonei sono in ragione della loro durata nel tempo. Tanto si rintraccia là dove i magistrati scrivono che il tempo in cui il prevenuto è stato sottoposto a sorveglianza speciale e nel corso del quale non sono sorti elementi negativi a suo carico è troppo breve per essere valorizzato a suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il ricorrente lamenta fondatamente la mancanza della motivazione in punto di sussistenza del presupposto della attualità della pericolosità sociale, quale condizione di legittimità della misura applicata. 1.2. A tal riguardo va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che «ai fini dell'applicazione di misure dì prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)», (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc., dep. il 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Con tale pronunciamento, le Sezioni Unite, hanno spiegato che, solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità così che, l'applicazione di presunzioni, deve ritenersi limitata a soli casi eccezionali dovendosi invece sempre valutare le condizioni concrete sussistenti al momento dell'applicazione della misura. Lungo il solco della "progressiva erosione dell'attendibilità" della presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, le Sezioni Unite hanno altresì valorizzato e sottolineato il «costante monito sull'importanza della valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalla pronuncia della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto di possibile modifica dello status quo ante, precisandosi che tale accadimento non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati essenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture associative. La connessione con tale accadimento intermedio, nel corso dell'esecuzione della misura, ha quindi imposto una valutazione in concreto della persistenza della pericolosità, anche nell'ipotesi di vincolo associativo accertato in precedenza», (Cfr. Sez. Unite, cit.). Quanto espresso dalle Sezioni Unite è stato ulteriormente specificato con l'affermazione del principio di diritto secondo il quale «ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali dì appartenenza all'associazione, l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, rilevando l'omessa valutazione da parte della corte di appello di una nota della D.I.A. attestante che il ricorrente svolgeva regolare attività lavorativa e che non risultavano circostanze successive alla sua scarcerazione idonee ad evidenziarne la pericolosità sociale)», (Sez. 2, Sentenza n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01). In tale sentenza, in particolare, è stato chiaramente spiegato che «a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza ad associazione criminali, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente la pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale». Torna utile richiamare ulteriori principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, là dove ha altresì precisato che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione: - «è onere del giudice di verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha specificato che, sebbene non possa attribuirsi unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso, non può ignorarsi lo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni)», (Sez. 5, Sentenza n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 - 01); «è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise», (Sez. 2, Sentenza n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937 - 01). 1.3. I principi di diritto sin qui richiamati risaltano come i giudici di merito siano incorsi nel vizio di violazione di legge, per un duplice ordine di motivi, tra loro correlati. In primo luogo, hanno fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale sulla base delle condanne riportate dal prevenuto, così calibrando la decisione sulla mera presunzione della stabilità del vincolo associativo e di conseguente appartenenza del prevenuto alla criminalità organizzata, pur in presenza di un lungo periodo di detenzione sofferto da [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che tale presunzione è stata posta a fondamento della decisione pur in presenza di (almeno) un elemento positivamente valutabile a favore di [OSCURATO:PERSONA], qual è il beneficio della liberazione anticipata che ha portato alla sua scarcerazione e che, per quanto detto, deve ritenersi sintomatico del risultato di rieducazione e di risocializzazione che la pena ha sortito nei suoi confronti. Inoltre, i giudici di merito hanno omesso ogni indicazione circa l'attuale operatività del gruppo di criminalità organizzata cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto originariamente parte e per il quale ha riportato le condanne valorizzate ai fini dell'attuale sussistenza della pericolosità sociale. Infine, non può che condividersi l'osservazione della difesa, là dove ha risaltato come -di fatto- la Corte di appello abbia rilevato l'attuale presenza di elementi positivamente valutabili in favore di [OSCURATO:PERSONA] quali la condotta carceraria (scevra da rilievi disciplinari e tali da fargli meritare la liberazione anticipata) e la condotta tenuta dopo la sua liberazione (che "non ha dato occasione ad alcun rilievo"). 2. Da quanto esposto deriva l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello che provvederà a nuovo esame dell'attualità della pericolosità sociale alla luce dei principi di diritto sin qui enunciati e non dimenticando quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 159 del 2011. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudiz