CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1979
Cassazione n. 22711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1979 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di furto aggravato; 2. Considerato che il ricorso - che, articolato in tre motivi (con oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato; la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la dosimetria sanzionatori), denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello - è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a replicare in sede di legittimità la medesima formulazione generica riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto e dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n.7, cod. pen., nonché all'entità della pena applicata), ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza delle censure difensive svolte già con l'atto di ppello (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); 3. Rilevato che i motivi proposti non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare assertivamente la non genericità dell'atto di appello ed a rivalutare i fatti con tratti anch'essi aspecifici e frammentari, non consentendo dunque al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente