CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n.2146/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Gramsci n.16 controricorrente avverso la sentenza n. 1126/2018 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 5-6-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: distanze legali R.G.2146/2019 C.C. 28-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 300 depositata il 5-11-2013 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della domanda dell’attore [OSCURATO:PERSONA], accertò che i manufatti in cemento armato (muro e fondazione) realizzati dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insistevano sul terreno di proprietà dell’attore, ordinò la riduzione in pristino a spese dei convenuti, mediante arretramento del muro e della fondazione secondo il tracciato di c.t.u., nonché mediante rimozione deimassi e del terreno di riporto, depositati su porzione di terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA]; condannò i convenuti al risarcimento dei danniliquidati in Euro 828,00 e alla rifusione delle spese di lite. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato con sentenza n. 1126 pubblicata il 5-6-2018, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite. La sentenza ha considerato che gli appellanti si lamentavano del fatto che non fosse stata ammessa la prova orale da loro articolata per dimostrare di avere costruito il muro dopo avere ricevuto il consenso verbale dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato che tale prova risultava irrilevante, perché l’unica persona in grado di riferire era la moglie Turchitto, erroneamente chiamata a rendere interrogatorio formale pur non essendo parte del giudizio, mentre i testi Cascardi e Groia avrebbero dovuto riferire su fatti irrilevanti e il teste Groia su questioni prettamente tecniche tali da non consentire, laddove accertate, il rigetto della domanda. Ha aggiunto che la realizzazione del muro aveva di fatto costituito un diritto di servitù che non poteva essereprovato per testi, stante la necessità della forma scritta a pena di nullità. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base didue motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 28 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., 887, 950, 1027, 1322, 1350, 2721 c.c.” i ricorrenti sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che la realizzazione del muro aveva di fatto costituito diritto di servitù che non poteva essere provato per testi. Evidenziano che nella comparsa di risposta avevano dedotto che, prima di iniziare i lavori, avevano chiesto e ottenuto il consenso dei proprietari del fondo a valle e sostengono che, in questo modo, le parti avevano regolato amichevolmente la linea di confine tra i rispettivi fondi, stipulando un negozio di accertamento. 1.1.Il motivo è inammissibile. La circostanza che le parti avessero concluso un negozio di accertamento, e cioè avessero regolato in modo amichevole la linea di confine individuando di comune accordo il punto di posizionamento del muro divisorio per risolvere i dubbi sull’esatta posizione del confine , non risulta trattata dalla sentenza impugnata. Quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto, a pena di inammissibilità per novità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto, per consentire la relativa verifica(Cass. Sez. 2 9-8- 2018 n. 20694 Rv. 650009-1, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332- 01). Non può sostenersi che il fatto di avere allegato di avere costruito il muro sulla base del consenso del vicino comportasse anche l’allegazione della conclusione di un negozio di accertamento sul confine tra i fondi, perché non risulta fosse stato allegato che le parti avessero voluto regolamentare anche la linea di confine, e cioè riconoscere e determinare l’esatto confine tra i fondi attraverso l’individuazione del sito di collocazione del confineper risolvere i dubbi sull’esatta posizione del confine. Infatti, il negozio di accertamento costituisce figura caratterizzata dall’intento di imprimere certezza giuridica a un precedente rapporto, al quale si collega, al fine di precisarne l’esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall’accertamento. I n particolare, integra negozio di accertamento il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi,desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari, rendendo definitiva una situazione obiettivamente i ncerta (cfr. Cass. Sez. 2 19-2-2019 n. 4835 Rv. 652757-01, Cass.Sez. 2 6- 4-2009 n. 8251 Rv. 607884-01). Nella fattispecie, non risultando allegato nel giudizio di merito il fatto che le parti avessero concluso negozio di accertamento, la relativa deduzione svolta nel ricorso risulta nuova e comporta l’inammissibilità della censura. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione art. 360, c.1 n. 3 e n.5 c.p.c., 2721 c.c.”i ricorrenti, trascrivendo i capitoli di prova non ammessi dalla corte d’appello, sostengono che gli stessi fossero chiaramente e inequivocabilmente diretti a provare l’accordo sul fatto che il muro di sostegno avesse la funzione sia di segnare il confine tra i due fondi sia di occupare una piccola porzione del fondo [OSCURATO:PERSONA]; sostengono che, poiché l’accordo si concretizzava in un negozio di accertamento sul confine, che non deve essere stipulato per iscritto, la prova dedotta era pertinente e ammissibile e la mancata ammissione ha violato il diritto di difesa dei convenuti che l’avevano formulata. 2.1. L’inammissibilitàdel primo motivo per novità della questione necessariamente comporta logicamente il rigetto del secondo motivo. Non potendosi ritenere, per le ragioni esposte,che il consenso alla costruzione del muro abbia comportato la conclusione di un negozio di accertamento riguardo alla linea di confine, non può neppure ritenersi che il consenso alla costruzione del muro, rilasciato in forma verbale secondo la tesi dei ricorrenti, li autorizzasse a invadere il terreno del vicino. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate con la distrazione richiesta. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.