CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32397/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il ricorso, articolato in due profili e riferito al delitto diestorsione di cui al capo C) della rubrica, con cui si deduce, sotto un primoprofilo, vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenutaconsumazione del reato, e, sotto un secondo profilo, erronea qualificazionegiuridica del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone ex art. 393 cod. pen., anziché quale estorsione, reitera le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmenteaffrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, la quale, sulla basedel contenuto delle conversazioni intercettate specificamente richiamate insentenza, ha accertato che il ricorrente ha coartato la volontà della personaoffesa, dapprima minacciandola e sottraendole il mezzo d'opera, e poi ottenendo,tramite la mediazione di un terzo, la dazione di una somma di denaro non dovutadalla vittima quale corrispettivo della restituzione del bene, così escludendo, conmotivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, tanto l'ipotesi delreato non consumato quanto quella dell'esercizio di un preteso diritto di creditoverso la persona offesa, avendo specificamente accertato che quest'ultima nonrivestiva la qualità di debitrice del ricorrente, bensì quella di involontariamediatrice rispetto ai reali debitori rimasti ignoti;che quanto dedotto dal ricorrente come travisamento della prova si risolve,in realtà, in una diversa e alternativa lettura del compendio intercettivo,segnatamente nel contrapporre al contenuto delle conversazioni poste dallaCorte territoriale a fondamento della decisione un diverso brano della medesimainformativa di polizia giudiziaria, così sollecitando una rivalutazione del materialeprobatorio e una diversa ricostruzione storica del fatto, non consentite in sede dilegittimità, non essendo la Corte di cassazione autorizzata a sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice dimerito, né a saggiare la tenuta logica della motivazione mediante il raffronto conautonomi modelli di ricostruzione dei fatti mutuati dalla difesa (cfr. tra molte,Sez. 3, n. 18521 del 2018, Ferri);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]