CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1403/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 318/2018 depositata il22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Con avviso di accertamento notificato il 27.9.2013 l’Agenzia delle entrate rettificava la rendita dichiarata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a seguito di procedimento DOCFA, presentata il 21.2.2013, relativa ad un impianto di produzione di energia eolica sito nel Comune di Frosolone. 2. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso eccependone il difetto di motivazione, l’illegittimità per carenza di prova e la infondatezza nel merito circa la determinazione della nuova rendita catastale. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria Regionale del Molise (CTR), con sentenza n. 318/01/18, depositata il 22/5/2018, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’originario ricorso della contribuente ritenendo l’atto impugnato privo di idonea motivazione. 4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., si è costituita con controricorso e ricorso incidentale. 6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1. L’Agenzia delle entrate denuncia, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del d.m. 19 aprile 1994 n.701. A parere della ricorrente la CTR non avrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dalla contribuente (mediante procedura DOCFA) e del sopralluogo compiuto sui beni oggetto di denuncia, trovando essa fondamento sulla mera rivalutazione economica della “torre aerogeneratore” (a cui si era aggiunto il prezzo del relativo basamento in cemento armato) senza, dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dalla contribuente. In ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito. 2. Con ricorso incidentale la contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello con il quale era stata denunciata l’erroneità della sentenza di primo grado in relazione all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza di prova, in violazione dell’art. 2697 c.c. 3. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in quanto essa è frutto di un errato presupposto interpretativo. Secondo la contribuente il ricorso non avrebbe censurato le due rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza della CTR e individuate nella mancata motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato e nel fatto che tale motivazione sarebbe stata fornita dall’Agenzia solo in sede di giudizio. Risulta, infatti, evidente che nella specie non si è in presenza di due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, ma di una unica che, sul presupposto della ritenuta omessa motivazione dell’atto impugnato, ha ritenuto tale omissione non sanabile successivamente in sede di giudizio. 4. Nel merito il ricorso principale non è fondato. Nella fattispecie la rettifica operata dall’Agenzia delle entrate si fonda sulla valutazione -omessa dal contribuente in sede di DOCFA e ritenuta rilevante dall’ente impositore - del basamento in cemento in armato della torre eolica ai fini della determinazione della rendita catastale. Ed invero, per come evidenziato dalla stessa ricorrente, la rideterminazione della rendita catastale è avvenuta mediante la inclusione del valore di un bene immobile (il basamento in cemento armato che sostiene la torre eolica) estraneo alla dichiarazione DOCFA, avendo la sentenza impugnata (con valutazione non oggetto di censura) che il valore è stato ricavato sulla base di comparazione con un immobile simile non specificato e con prontuari di settore. Va, dunque, riaffermato il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, nel cui caso la motivazione rileva non ai fini della legittimità, ma della attendibilità del giudizio, la cui mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (su fattispecie sostanzialmente identica alla presente tra le stesse parti cfr. Cass., n. 13361 del 2020). Diversamente, ove si individuino altri elementi che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019), ovvero nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018). Per come sopra esposto, nella specie la riclassificazione è stata operata “comparando un immobile simile a quello oggetto di rettifica non meglio specificato, nonché facendo ricorso a consolidati prontuari di settore non specificatamente riportati” e, dunque, su elementi di fatto esterni all’avviso e non indicati nella dichiarazione DOCFA, in relazione ai quali occorreva una adeguata e perspicua motivazione, il cui relativo onere non può essere successivamente adempiuto in sede contenziosa per come correttamente affermato dalla CTR. Né è stata censurata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tali circostanze costituiscono elementi esterni all'avviso impugnato. In conclusione, la sentenza impugnata non si è sottratta a tali principi. Il ricorso principale va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale (attinente al merito della pretesa), e regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente-ricorrente incidentale, che liquida in complessivi €.