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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 1978

Cassazione n. 37602/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte d'appello di Genova, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, quarta sezione, n. 25848/2019 - che aveva annullato la precedente decisione d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma del provvedimento appellato, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione e 200 Euro di multa per il reato di furto aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, ritenendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva reiterata ed applicando la riduzione per la scelta del rito abbreviato.

2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. per aver il giudice del rinvio illegittimamente ritenuto che la precedente decisione d'appello fosse affetta da mero errore materiale nell'aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Non essendo stata la sentenza sul punto impugnata, la statuizione doveva ritenersi coperta da giudicato e la mancata riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche da parte del giudice del rinvio aveva illegittimamente determinato una reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA]

1. Accogliendo l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la prima decisione resa in appello - che, avendo riqualificato il reato di ricettazione in furto aggravato, aveva rideterminato in melius la pena inflitta in primo grado in un anno di reclusione e 400 euro di multa - la pronuncia rescindente ha annullato la sentenza impugnata "limitatamente al trattamento sanzionatorio", dichiarando l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità (evidentemente, in relazione al reato di furto così come riqualificato).

Il ricorso per cassazione era stato proposto dall'imputato in relazione a due motivi ed entrambi sono stati ritenuti fondati dalla Corte di cassazione: l'omessa riduzione di un terzo della pena prevista per essere il processo stato definito con rito abbreviato; l'omessa motivazione, sia pur sintetica, degli elementi giustificativi posti a base della scelta sanzionatoria.

2. Ciò premesso, reputa il Collegio che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza d'appello annullata non aveva riformato la pronuncia impugnata sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno, sicché sul punto non poteva ritenersi formato alcun giudicato.

Al di là del fatto che l'esito del giudizio di bilanciamento non aveva neppure costituito oggetto di doglianza con i motivi di gravame e che sul punto non vi era alcun ulteriore spazio di discrezionalità in favore dell'imputato - giusta la previsione di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata - il chiaro dispositivo si limitava infatti alla riqualificazione del reato ascritto nei termini di cui si è detto ed alla riduzione del trattamento sanzionatorio, nel resto espressamente confermandosi la sentenza impugnata (dunque, anche sul punto relativo al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di opposto segno).

Che la pena rideterminata in dispositivo dovesse imputarsi all'applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e sulla contestata - e ravvisata - recidiva reiterata è stato incongruamente scritto soltanto nella motivazione della sentenza annullata.

2.1. Occorre rilevare, tuttavia, che il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza - che non ne determina nullità - si risolve di regola con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375), potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado e aa., Rv. 250400).

Soltanto qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e aa., Rv. 273269), ove la motivazione, soprattutto se contestuale, faccia emergere in modo chiaro ed inequivoco la volontà del giudice (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito e a., Rv. 267153; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015, dep. 2016, Loielo e aa., Rv. 266495).

L'eccezionale ipotesi non ricorre certo nel caso di specie, posto che si trattava di una motivazione ritenuta in generale inidonea ad esplicitare le ragioni dell'iter logico-giuridico seguito tanto da aver appunto determinato l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per inidoneità della stessa a rivelare quali fossero gli "elementi giustificativi posti a base della scelta sanzionatoria".

2.2. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice del rinvio ha dato prevalenza all'univoco dispositivo, riconoscendo, anche sul punto, l'evidente erroneità della motivazione della decisione annullata e non sentendosene, dunque, vincolato.

Né contrari elementi possono trarsi dalla sentenza rescindente, che, anzi, ha limitato l'applicazione dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., alla sola declaratoria di irrevocabilità concernente l'affermazione di penale responsabilità.

3. Il giudice del rinvio, dunque, era libero di rideterminare il trattamento sanzionatorio ed il rispetto del principio del divieto di reformatio in peius andava - e va - valutato esclusivamente con riguardo alla pena inflitta in primo grado, dovendosi peraltro rilevare come la pena sia stata ulteriormente ridotta rispetto a quella comminata nella precedente decisione d'appello sul punto annullata su ricorso dell'imputato.

Quest'ultimo ha pertanto ottenuto un vantaggio processuale all'esito della rinnovazione del giudizio, sicché neppure su questo piano sussistono fondate ragioni di doglianza.

4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte d'appello di Genova, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, quarta sezione, n. 25848/2019 - che aveva annullato la precedente decisione d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma del provvedimento appellato, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione e 200 Euro di multa per il reato di furto aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, ritenendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva reiterata ed applicando la riduzione per la scelta del rito abbreviato. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. per aver il giudice del rinvio illegittimamente ritenuto che la precedente decisione d'appello fosse affetta da mero errore materiale nell'aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Non essendo stata la sentenza sul punto impugnata, la statuizione doveva ritenersi coperta da giudicato e la mancata riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche da parte del giudice del rinvio aveva illegittimamente determinato una reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Accogliendo l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la prima decisione resa in appello - che, avendo riqualificato il reato di ricettazione in furto aggravato, aveva rideterminato in melius la pena inflitta in primo grado in un anno di reclusione e 400 euro di multa - la pronuncia rescindente ha annullato la sentenza impugnata "limitatamente al trattamento sanzionatorio", dichiarando l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità (evidentemente, in relazione al reato di furto così come riqualificato). Il ricorso per cassazione era stato proposto dall'imputato in relazione a due motivi ed entrambi sono stati ritenuti fondati dalla Corte di cassazione: l'omessa riduzione di un terzo della pena prevista per essere il processo stato definito con rito abbreviato; l'omessa motivazione, sia pur sintetica, degli elementi giustificativi posti a base della scelta sanzionatoria. 2. Ciò premesso, reputa il Collegio che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza d'appello annullata non aveva riformato la pronuncia impugnata sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno, sicché sul punto non poteva ritenersi formato alcun giudicato. Al di là del fatto che l'esito del giudizio di bilanciamento non aveva neppure costituito oggetto di doglianza con i motivi di gravame e che sul punto non vi era alcun ulteriore spazio di discrezionalità in favore dell'imputato - giusta la previsione di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata - il chiaro dispositivo si limitava infatti alla riqualificazione del reato ascritto nei termini di cui si è detto ed alla riduzione del trattamento sanzionatorio, nel resto espressamente confermandosi la sentenza impugnata (dunque, anche sul punto relativo al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di opposto segno). Che la pena rideterminata in dispositivo dovesse imputarsi all'applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e sulla contestata - e ravvisata - recidiva reiterata è stato incongruamente scritto soltanto nella motivazione della sentenza annullata. 2.1. Occorre rilevare, tuttavia, che il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza - che non ne determina nullità - si risolve di regola con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375), potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado e aa., Rv. 250400). Soltanto qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e aa., Rv. 273269), ove la motivazione, soprattutto se contestuale, faccia emergere in modo chiaro ed inequivoco la volontà del giudice (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito e a., Rv. 267153; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015, dep. 2016, Loielo e aa., Rv. 266495). L'eccezionale ipotesi non ricorre certo nel caso di specie, posto che si trattava di una motivazione ritenuta in generale inidonea ad esplicitare le ragioni dell'iter logico-giuridico seguito tanto da aver appunto determinato l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per inidoneità della stessa a rivelare quali fossero gli "elementi giustificativi posti a base della scelta sanzionatoria". 2.2. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice del rinvio ha dato prevalenza all'univoco dispositivo, riconoscendo, anche sul punto, l'evidente erroneità della motivazione della decisione annullata e non sentendosene, dunque, vincolato. Né contrari elementi possono trarsi dalla sentenza rescindente, che, anzi, ha limitato l'applicazione dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., alla sola declaratoria di irrevocabilità concernente l'affermazione di penale responsabilità. 3. Il giudice del rinvio, dunque, era libero di rideterminare il trattamento sanzionatorio ed il rispetto del principio del divieto di reformatio in peius andava - e va - valutato esclusivamente con riguardo alla pena inflitta in primo grado, dovendosi peraltro rilevare come la pena sia stata ulteriormente ridotta rispetto a quella comminata nella precedente decisione d'appello sul punto annullata su ricorso dell'imputato. Quest'ultimo ha pertanto ottenuto un vantaggio processuale all'esito della rinnovazione del giudizio, sicché neppure su questo piano sussistono fondate ragioni di doglianza. 4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali. Così
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