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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 19199/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2025 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferraradel 1 ° marzo 202 5 di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata,contestando l’errata qualificazione giuridica del fatto .

2. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati,posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 3.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 06/05/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2025 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferraradel 1 ° marzo 202 5 di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata,contestando l’errata qualificazione giuridica del fatto . 2. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati,posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/05/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris