CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 16799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PALERMOnel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMO CdatoaviféartT7,1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per materia indicando quale giudice competente a decidere il processo instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge in relazione alla decisione assunta in merito all'incompetenza dichiarata; Rilevato che la difesa con la memoria pervenuta in data 27 febbraio 2025 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; Rilevato che ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza che dichiara l'incompetenza non è impugnabile e che sul punto è previsto solo che sia sollevato il conflitto; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che la natura pubblica del ricorrente non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de