CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026SIMONE MANCINI;2704- controricorrente –avverso la sentenza n. 276/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 17/09/2024 R.G.N. 197/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24574/20241.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, inN umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], iDnat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]riforma integrale della pronuncia di primo grado, annullaval'ordinanza ingiunzione opposta n. 312/2021.1.1. Procedendo ad una rivalutazione delle dichiarazionitestimoniali rese dai lavoratori, i giudici di appello ritenevanoche non vi fossero prove sufficienti per affermare la qualità diamministratore di fatto dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], rivestita daMarco [OSCURATO:PERSONA], presupposto fattuale della condannacontenuta nell’ordinanza-ingiunzione.2.L'Ispettorato territoriale del lavoro propone ricorso per laCassazione della sentenza affidandolo a due motivi, resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].3.Non sono state depositate memorie.4.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell'art. 6 d. lgs. 150/2011 nonché degliarticoli 2476 e 2639 c.c. in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3c.p.c.La pronuncia viene censurata nella parte in cui considerasufficienti i poteri esercitati da [OSCURATO:PERSONA], definitosi,peraltro, “direttore generale” e quindi amministratore di fattodella società, valorizzando il profilo quantitativo e non giàqualitativo dei poteri gestori concentrati in capo a quest’ultimo.Si deduce che la qualifica di amministratore di fatto non implical’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio ma l’esercizioNumero registro generale 24574/2024continuativo e sistematico, anche solo di una parte apprezzabileN umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026degli stessi. Data pubblicazione 31/07/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. L’Ispettorato deduce la violazione della disposizione cheequipara l’ amministratore di fatto a quello di diritto (art. 2639c.c.) e quella relativa all’estensione di responsabilità della figuradell’amministratore di fatto (art. 2476 c.c.), precisando cheoggetto di contestazione non sia l’apprezzamento delcompendio istruttorio condotto in sede di gravame quanto,viceversa, il ragionamento inferenziale svolto dalla Corte diappello che non avrebbe, in concreto, declinato i principiconsolidati della S.C. in ordine agli elementi distintivi la nozionee i poteri dell’amministratore.1.3. Premette il Collegio che al fine della configurabilitàdell’amministratore di fatto di una società si richiede l’esercizioin modo continuativo delle funzioni di amministrazione con ilcompimento di atti di gestione, in nome e per conto della stessama non anche l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organogestorio, essendo sufficiente l’esplicazione anche di una parte diessi, purché a carattere non episodico e occasionale (cfr. Cass.n. 7864/2024). In continuità con tale orientamento si pone larecente decisione di Cass. n. 23213/2025 secondo cuil'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modocompleto e sistematico nella gestione sociale, anche se ilrequisito della sistematicità può ritenersi superfluo quandosiano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vitadell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nellagestione.1.4. La prova testimoniale, rigorosa, volta all’accertamentofattuale dell’esercizio di tali poteri gestori, condotta in primogrado è stata sottoposta ad un diverso apprezzamento da parteNumero registro generale 24574/2024dei giudici del gravame che, lungi dal valutare atomisticamenteN umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026gli indici indiziari per l’accertamento della nozione dDait a pubblicazione 31/07/2026amministratore di fatto, hanno proceduto all’esame singolo deglistessi ed evidenziato (cfr. pag. 4-5 della motivazione) i “limiti”del potere gestorio detenuto da [OSCURATO:PERSONA]; questi, puravendo sicuramente responsabilità maggiori del “capo fabbrica”,era presente presso un unico sito della filiera produttiva, i suoipoteri si limitavano al coordinamento della sola produzione, eraassoggettato a valutazione di superiori per le decisioni in ordineal personale, non aveva poteri decisionali in ordine alle scelte estrategie aziendali; tali elementi sono stati ritenuti significatividell’assenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei poteri gestori propri di unamministratore di fatto (a pag. 5 della sentenza la figura di“titolare” è riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA]), rivestendo ilsuddetto lavoratore il ruolo di “referente generale con ampipoteri di direzione tecnica”.Le censure articolate da parte ricorrente, pur formalmenteveicolate con la denunzia di violazione di legge, si sostanzianoin larga parte nella richiesta di un diverso apprezzamento dellerisultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Allaluce della ricostruzione fattuale della Corte di merito, noninficiata dalle deduzioni dell’odierna ricorrente, la nonsussumibilità dell’attività espletata dal [OSCURATO:PERSONA] in quellapropria dell’amministratore di fatto risulta conforme alleindicazioni del giudice di legittimità secondo il quale a tal fine sirichiede un’ingerenza sistematica nella gestione della società ecapacità di condizionamento delle scelte operative (Cass.1546/2022, Cass. 4045/2016), elementi nello specifico nonravvisabili nel ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Invero, a differenza diquanto opina parte ricorrente, la esclusione del ruolo diamministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] non è legata alla solavalorizzazione delle limitazioni del profilo quantitativo Nu mmeroa re gistro generale 24574/2024Numero sezionale 2704/2026considera la sostanziale assenza del potere di decidere sNcumeelrtoe d i era ccolta generale 24327/2026strategie aziendali (sentenza, pag. 4, ultimo cpv e pag. 6 , primDoat a pubblicazione 31/07/2026cpv), in coerenza con i richiamati approdi del giudice dilegittimità.3.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazionedell'articolo 360 co.1 n. 5 per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che, è stato oggetto di discussione tra leparti. In particolare, l’Ispettorato contesta l’omessavalorizzazione della dichiarazione confessoria resadall'opponente in sede di accesso ispettivo.Secondo tale ricostruzione la Corte di appello non avrebbe presoin considerazione, ai fini della valutazione della detenzione deipoteri decisionali da parte del [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione daquesti resa in sede di sommarie informazioni – in cui si sarebbedefinito direttore generale perché dotato di poteri decisori -,avente natura di confessione stragiudiziale perché sfavorevoleall'opponente.3.1. Il motivo, per come articolato, presenta dei profili sia diinammissibilità che di infondatezza e, pertanto, deve essererespinto.In primo luogo, esso è inammissibile nella parte in cui lamental'omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Pergiurisprudenza consolidata il "fatto" di cui può denunciarsi conricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012- non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, nonuna "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fattoprincipale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioèun fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); maNumero registro generale 24574/2024deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essereN umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato uDnat a pubblicazione 31/07/2026esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto dicontroversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053;Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 177761/2016).Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previstodalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzionidifensive (Cass. Sez., n. 14802/2017, Cass. Sez., n.21152/2014); gli elementi istruttori; il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. Sez. n. 21439/2015) istruttorie, didocumenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva edegli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali(ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, oper lamentarsi di una "motivazione non corretta").Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazionicontenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame –omessa disamina della dichiarazione confessoria contenuta nelverbale dell’Ispettorato relativa alla definizione di “direttoregenerale” -, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementiistruttori che, come innanzi esposto, non integrano, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054).In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476Numero registro generale 24574/2024del 27/12/2019, Cass. n. 5987/2021) non è meritevole dNi umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026accoglimento. Data pubblicazione 31/07/2026Neppure è fondata la censura di nullità della sentenza o delprocedimento, posto che la Corte di appello - lungi dall'averconsiderato o motivato in modo anomalo in merito allecircostanze lamentate dal ricorrente - ha dato inveceampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenutofondata la tesi di parte appellata (odierno ricorrente).In primo luogo, ha evidenziato che l’accertamento della qualitàdi amministratore di fatto si “nutre” di una verifica in concretodei poteri gestori esercitati al di là degli aspetti formali e, quindi,nominalistici, per cui sarebbe stato del tutto irrilevantemenzionare la dichiarazione dell’interessato ed il suo contenuto,in presenza di un analitico e ragionato accertamento fattuale.Parimenti, è indimostrato che il fatto di cui si lamenta l'omessoesame, sia all'evidenza decisivo tanto se consideratoautonomamente quanto se posto in correlazione con gli altrielementi indiziari indicati, con la conseguenza che la censuraprospettata di nullità della motivazione, proprio perchéinfondata deve essere respinta.Peraltro, si evidenzia che la censura, per come articolata, nonassolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod.proc. civ., difettando di specificità perché non esplicita gliargomenti, deduzioni o istanze che, in relazione al valoreconfessorio della dichiarazione, siano state formulate nelgiudizio di merito e siano state oggetto di discussione tra leparti, integrando così tale profilo un novum che non consentelo scrutinio della questione in sede di legittimità. La merariproduzione del documento nel ricorso per cassazione non èsufficiente al fine di consentire il vaglio di decisività, nonassicurando il contraddittorio e non comportando, quindi, per ilgiudice alcun onere di esame, e ancora meno di consideraNzumioenroe re gistro generale 24574/2024Numero sezionale 2704/2026dei documenti stessi ai fini della decisione (ex multis CNaumsesr.o dni r.a ccolta generale 24327/202631203/2017, Cass. n. 2162/2007; Cass. n. 18506/2006D)a.t a pubblicazione 31/07/2026Infine, è da rilevare che, per come prospettato da partericorrente, già in astratto non è dato riconoscere alladichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo rivestito di direttoregenerale i caratteri propri della confessione in ordine alconcreto esercizio dei poteri propri dell’amministratore; ciò inquanto per consolidata giurisprudenza di legittimità laconfessione ex art. 2730 c.c. deve avere ad oggetto fattiobiettivi e non qualificazioni giuridiche che spettano, viceversa,al giudice del merito (ex plurimis, Cass. 5725/2019).4. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve,pertanto, essere respinto e le spese di lite, che si liquidano comeda dispositivo, seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15% con attribuzione.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 24574/2024contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 24327/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 31/07/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteAntonella Pagetta