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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25639/2023

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STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA].

Rep.

CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.254/21, depositata il 20.10.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato, nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Inps.

La Corte osservava che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima:non era infatti sufficiente il versamento del solo contributo integrativo a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense.

Escludeva poiche fosse maturata la prescrizione del diritto, confermando le sanzioni civili dovute in relazione all’evasione contributiva.Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 in relazione all’art.18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. dalla l. n.111/11, degli artt.3 e 8 d. lgs. n.103/96, dell’art.22, co.1 e 3 l. n.576/80, dell’art.6 D.M. n.281/96, dell’art.44, co.2 d. l. n.269/03, conv. in l. n.329/03, e dell’art.2697 c.c.,per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense, e per avere ritenuto la Corte il carattere abituale dell’attività professionale.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 l. n.335/95, degli artt.2935, 2941 n.8 c.c., dell’art.55 R. D. L. n.1827/35, degli artt.1 e ss. d. lgs. n.462/97 in relazione all’art.3 D.M. n.282/95 e dell’art.17 d.P.R. n.435/01, nonché dell’art.2697 c.c., per avere la Corte ritenuto il dolo della ricorrente nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell’evasione contributiva, anziché dell’omissione contributiva, nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es.

Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95.

In particolare, è stato rilevato che (v.

Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22.

In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.

Quanto poi ai caratteri dell’abitualità o dell’occasionalità dell’attività professionale svolta, la sentenza ha ritenuto l’abitualità sulla base dell’iscrizione all’albo, dell’accensione della partita IVA, della predisposizione di un’organizzazione di mezzi e risorse che va sotto il nome di studio legale.

Tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se non alla stregua dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass.11868/22, Cass.1940/23), mentre il motivo di ricorso non deduce alcun fatto decisivo che sia stato omesso.

Né la Corte ha violato l’art.2697 c.c. facendo gravare sulla ricorrente l’onere probatorio della non abitualità della attività, poiché ha concretamente accertato, sulla base dei predetti elementi, il carattere abituale dell’attività, aggiungendo che la ricorrente non aveva addotto elementi di segno contrario a favore della occasionalità.

Il secondo motivo è fondato.

In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi.

Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi.

Il primo è basato sull’art.2935 c.c.: secondo la Corte, solo con l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d’ufficio divenne possibile dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il secondo argomento poggia sull’art.2941 n.8 c.c., ritenendo la Corte che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolodi cui alla norma.

Il motivo censura fondatamente entrambi gli argomenti.

Il primo è contrario al costante orientamento di questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21), per cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi.

Per quanto attiene all’argomento del dolo ai fini dell’art.2941 n.8 c.c., questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo.

Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19).

Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR.

Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere.

Il terzo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del precedente.

Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti in tema di prescrizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA]. Rep. CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.254/21, depositata il 20.10.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato, nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Inps. La Corte osservava che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima:non era infatti sufficiente il versamento del solo contributo integrativo a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Escludeva poiche fosse maturata la prescrizione del diritto, confermando le sanzioni civili dovute in relazione all’evasione contributiva.Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 in relazione all’art.18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. dalla l. n.111/11, degli artt.3 e 8 d. lgs. n.103/96, dell’art.22, co.1 e 3 l. n.576/80, dell’art.6 D.M. n.281/96, dell’art.44, co.2 d. l. n.269/03, conv. in l. n.329/03, e dell’art.2697 c.c.,per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense, e per avere ritenuto la Corte il carattere abituale dell’attività professionale. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 l. n.335/95, degli artt.2935, 2941 n.8 c.c., dell’art.55 R. D. L. n.1827/35, degli artt.1 e ss. d. lgs. n.462/97 in relazione all’art.3 D.M. n.282/95 e dell’art.17 d.P.R. n.435/01, nonché dell’art.2697 c.c., per avere la Corte ritenuto il dolo della ricorrente nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell’evasione contributiva, anziché dell’omissione contributiva, nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente. Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Quanto poi ai caratteri dell’abitualità o dell’occasionalità dell’attività professionale svolta, la sentenza ha ritenuto l’abitualità sulla base dell’iscrizione all’albo, dell’accensione della partita IVA, della predisposizione di un’organizzazione di mezzi e risorse che va sotto il nome di studio legale. Tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se non alla stregua dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass.11868/22, Cass.1940/23), mentre il motivo di ricorso non deduce alcun fatto decisivo che sia stato omesso. Né la Corte ha violato l’art.2697 c.c. facendo gravare sulla ricorrente l’onere probatorio della non abitualità della attività, poiché ha concretamente accertato, sulla base dei predetti elementi, il carattere abituale dell’attività, aggiungendo che la ricorrente non aveva addotto elementi di segno contrario a favore della occasionalità. Il secondo motivo è fondato. In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi. Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi. Il primo è basato sull’art.2935 c.c.: secondo la Corte, solo con l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d’ufficio divenne possibile dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il secondo argomento poggia sull’art.2941 n.8 c.c., ritenendo la Corte che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolodi cui alla norma. Il motivo censura fondatamente entrambi gli argomenti. Il primo è contrario al costante orientamento di questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21), per cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Per quanto attiene all’argomento del dolo ai fini dell’art.2941 n.8 c.c., questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR. Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere. Il terzo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del precedente. Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti in tema di prescrizio
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