Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1355/2020
ECLI:EU:C:2020:714
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0121
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
16 settembre 2020 (
*1
)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento verbale EDISON – Interpretazione dei termini contenuti nel titolo di una classe della classificazione di Nizza e nell’elenco alfabetico allegato»
Nella causa C‑121/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 febbraio 2019,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede a Milano (Italia), rappresentata da F. Boscariol de Roberto e D. Martucci, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, K. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice) e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con l’impugnazione in esame, l’[OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO (EDISON) (T‑471/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2018:887
), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 aprile 2017 (procedimento R 1355/2016-5), relativa al marchio dell’Unione europea figurativo EDISON.
Contesto normativo
La classificazione di Nizza
2
Nell’ottava edizione dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: la «classificazione di Nizza»), il titolo della classe 4 corrispondeva alla seguente descrizione:
«Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l’illuminazione».
3
Inoltre, l’«elenco alfabetico dei prodotti nella lista delle classi» (in prosieguo: l’«elenco alfabetico»), che accompagnava l’ottava edizione della classificazione di Nizza, menzionava, tra i prodotti rientranti nella classe 4 della stessa, i «carburanti».
Regolamento (CE) n. 207/2009
4
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), ha operato una codificazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), e ha abrogato quest’ultimo.
5
L’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Motivazione delle decisioni», disponeva quanto segue:
«Le decisioni dell’[EUIPO] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».
Fatti e decisione controversa
6
I punti da 1 a 14 della sentenza impugnata presentano i fatti e il contenuto della decisione impugnata. Ai fini della presente causa, possono essere così riassunti.
7
Il 18 agosto 2003 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea presso l’EUIPO.
8
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
9
La domanda di registrazione riguardava, in particolare, tutti i prodotti appartenenti alla classe 4 della classificazione di Nizza.
10
La versione della classificazione di Nizza in vigore alla data della domanda di registrazione era l’ottava edizione, pubblicata nel giugno 2001 ed entrata in vigore il 1
o
gennaio 2002. È stata sostituita dalla nona edizione, pubblicata nel giugno 2006 ed entrata in vigore nel gennaio 2007.
11
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è stato registrato il 19 agosto 2013.
12
Il 15 giugno 2015 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato presso l’EUIPO una domanda di iscrizione di rinuncia a una parte dei prodotti rientranti nella classe 4 per i quali il marchio era registrato. Più precisamente, essa proponeva di ridefinire l’elenco dei prodotti originariamente rivendicati in tale classe nella seguente maniera: «Energia elettrica; petrolio, combustibili, combustibili a base di idrocarburi, gas combustibili, gas propano, gas naturali, gas per illuminazione, carbone, combustibili derivanti dal catrame, benzina, cherosene, nafta, combustibile diesel, additivi per combustibili, benzene, benzolo, carbone coke, fluidi di taglio, etanolo, gasolio, lanolina, olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l’illuminazione».
13
Con lettera del 22 giugno 2015, l’esaminatrice ha informato l’[OSCURATO:SOCIETA] che la sua domanda del 15 giugno 2015 non poteva essere accolta in quanto avrebbe avuto l’effetto di estendere l’elenco dei prodotti indicati al momento della registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo EDISON.
14
Con lettere del 25 luglio 2015, 24 dicembre 2015 e 22 aprile 2016, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo.
15
Con decisione del 13 giugno 2016, l’esaminatrice ha respinto la domanda dell’[OSCURATO:SOCIETA] del 15 giugno 2015 unicamente nella parte in cui essa mirava ad includere l’«energia elettrica» nell’elenco dei prodotti rientranti nella classe 4 indicati al momento della registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo EDISON.
16
Il 25 luglio 2016 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
17
Con decisione del 28 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che l’ottava edizione della classificazione di Nizza non contenesse l’espressione «energia elettrica» né nell’enunciato delle indicazioni generali né nell’elenco alfabetico dei prodotti repertoriati per quanto riguarda la classe 4. In applicazione della comunicazione n. 2/12 del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 20 giugno 2012, relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, essa ha ritenuto, pertanto, che l’[OSCURATO:SOCIETA] non potesse aver avuto l’intenzione di rivendicare tale prodotto al momento del deposito della domanda di registrazione.
18
Inoltre, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento dell’[OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale i «carburanti», che sono un prodotto repertoriato nell’elenco alfabetico come appartenente alla classe 4, e la specificazione «comprese le benzine per motori» presente nel titolo di detta classe, includono qualsiasi materiale capace di permettere la propulsione di un motore, compresi i materiali non combustibili come l’energia elettrica. A tale riguardo, essa ha rilevato, in particolare, che l’impiego di energia elettrica per la propulsione di motori era ancora marginale all’interno dell’Unione europea al momento della domanda di registrazione e che gli elementi di prova dedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] non erano sufficienti a dimostrare che l’energia elettrica faceva parte dei prodotti rientranti nella classe 4 indicati al momento della registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo EDISON come «carburante alternativo». Per di più, essa ha considerato che la categoria di prodotti coperti dal termine inglese «fuel» (carburanti) comprendesse soltanto materiali combustibili che possono essere usati per produrre energia elettrica e non l’energia elettrica stessa, che sarebbe un prodotto intangibile.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2017, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
20
A sostegno del ricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto un unico motivo vertente sul fatto che la decisione impugnata ha illegittimamente escluso l’energia elettrica dai prodotti della classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, ritenendo che tale prodotto non rientrasse fra i «combustibili (comprese le benzine per motori)», le «materie illuminanti» e i «carburanti», ai sensi dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
21
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo dedotto dall’[OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, ha respinto il ricorso.
Domande delle parti in sede di impugnazione
22
Con l’impugnazione, l’[OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata e
–
condannare l’EUIPO alle spese.
23
L’EUIPO chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
Sull’impugnazione
24
A sostegno dell’impugnazione, l’[OSCURATO:SOCIETA] deduce due motivi, vertenti, quanto al primo, su un’interpretazione erronea dei termini «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti», ai sensi dell’ottava edizione della classificazione di Nizza e, quanto al secondo, sulla violazione dei suoi diritti procedurali e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
25
Con il primo motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver erroneamente escluso l’energia elettrica dalla classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
26
In primo luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] adduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver affermato, ai punti 41, 46 e 54 della sentenza impugnata, che la prova del fatto che l’energia elettrica non è inclusa nella classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza discende dal fatto che il termine «energia elettrica» figura nell’elenco indicativo e non esaustivo pubblicato dall’EUIPO contenente esempi di prodotti e di servizi che, pur comparendo nell’elenco alfabetico dei prodotti rientranti nella classe 4 a partire dalla nona edizione della classificazione di Nizza, «non rientrano chiaramente nel significato letterale» del titolo di tale classe. Secondo l’[OSCURATO:SOCIETA], tale elenco è solo una comunicazione dell’EUIPO, che non è giuridicamente vincolante e non può essere soggetta a ricorso. D’altro canto, tale elenco, che sarebbe stato redatto l’8 febbraio 2016, non si applicherebbe alla sua domanda di limitazione depositata il 15 giugno 2015.
27
In secondo luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale non ha valutato correttamente la portata dei termini «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti», ai sensi dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, con la conseguenza che esso ha erroneamente escluso dalla classe 4 di quest’ultima l’energia elettrica. Secondo l’[OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale avrebbe preso in considerazione solo caratteristiche «ontologiche» dell’energia elettrica, ignorando le sue caratteristiche cosiddette «funzionali».
28
A detta dell’[OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha quindi ignorato non solo i criteri di valutazione elaborati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni per la causa [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑307/10
,
EU:C:2011:784
), ma anche l’approccio funzionale adottato dall’OMPI, come pubblicato sul suo sito Internet. [OSCURATO:SOCIETA] fa presente, richiamando la sentenza del 19 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
) che, per quanto riguarda le definizioni «categoriali», non si deve conferire alle indicazioni generali elencate nei titoli delle classi della classificazione di Nizza «il significato più conosciuto o il primo che viene in mente», ma cercare il loro significato nella lingua degli operatori e dei regolatori del mercato. Essa sottolinea che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, nel 2003, quando è stata presentata la domanda di registrazione del marchio figurativo in questione, gli operatori economici, alla stregua delle autorità competenti, erano consapevoli dell’importanza dell’energia elettrica come carburante alternativo. A sostegno del proprio argomento, l’[OSCURATO:SOCIETA] fa riferimento a diversi testi e lavori di regolamentazione.
29
In terzo luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il ragionamento del Tribunale è viziato da una contraddizione nella parte in cui fa riferimento, al punto 44 della sentenza impugnata, a una dichiarazione pubblicata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e disponibile sul suo sito Internet, secondo la quale «anche se l’energia elettrica è un elemento intangibile, essa può essere considerata analoga agli altri combustibili tangibili, quali la benzina e il cherosene, rientranti nella classe 4». Secondo l’[OSCURATO:SOCIETA], tale dichiarazione dice l’esatto contrario, ossia che la caratteristica funzionale dell’elettricità, che è la sua capacità di produrre energia, prevale sulle sue caratteristiche ontologiche.
30
In quarto luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver considerato che la decisione di includere l’elettricità nella classe 4 della nona edizione della classificazione di Nizza non era sufficiente a dimostrare che l’elettricità rientrava già in tale classe sotto il regime dell’ottava edizione di tale classificazione, a parere delle autorità competenti. [OSCURATO:SOCIETA] osserva, al riguardo, che erroneamente il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha fondato il proprio ragionamento sul fatto che una simile decisione sull’inclusione fosse stata adottata dal comitato di esperti dell’OMPI solo nell’ottobre 2003, vale a dire successivamente al deposito della domanda di registrazione controversa. Infatti, secondo l’[OSCURATO:SOCIETA], la suddetta decisione sull’inclusione è stata elaborata nel giugno 2003, vale a dire prima del deposito della domanda di registrazione del suo marchio figurativo, nell’agosto 2003. Il Tribunale avrebbe dunque dimostrato un eccessivo formalismo quando ha scelto di prendere in considerazione la data in cui la stessa decisione sull’inclusione era stata adottata.
31
In quinto luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] contesta la giurisprudenza su cui il Tribunale si è fondato al punto 48 della sentenza impugnata al fine di valutare la portata del termine «carburante». [OSCURATO:SOCIETA] ritiene, a questo proposito, che la sentenza del 14 marzo 2017, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (e) (
T‑276/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:163
) sia irrilevante perché viziata da errori.
32
In sesto luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] afferma, con riferimento alla nomenclatura tariffaria doganale e alle sentenze del 15 luglio 1964, Costa (
6/64
,
EU:C:1964:66
) e del 27 aprile 1994, Almelo (
C‑393/92
,
EU:C:1994:171
), che l’energia elettrica è considerata, sia nel diritto dell’Unione sia nel diritto nazionale, una merce ai sensi dell’articolo 28 TFUE. Essa afferma altresì che l’energia elettrica dovrebbe essere considerata, nel diritto dei marchi, come già nel diritto della concorrenza, allo stesso modo del carbone, del gas naturale e del petrolio e che, di conseguenza, sarebbe discriminatorio operare nel diritto dei marchi una distinzione tra energia elettrica e tali altri beni. Pertanto, come questi beni, l’energia elettrica dovrebbe essere considerata rientrante nella nozione di «carburante», come prodotto repertoriato nell’elenco alfabetico dei prodotti rientranti nella classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
33
In settimo luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] contesta la valutazione operata dal Tribunale in merito ai vari elementi di prova forniti dalla stessa per dimostrare che l’energia elettrica rientrava nel concetto di «carburante» e, di conseguenza, nella classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
34
Sotto un primo profilo, l’[OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di avere dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che le posizioni assunte dall’Agenzia europea dell’Ambiente (AEA), dal Department of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dell’energia e dei cambiamenti climatici, [OSCURATO:PERSONA]) o dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità per l’energia sostenibile, Irlanda) erano irrilevanti ai fini dell’interpretazione di detta nozione di «carburante».
35
Sotto un secondo profilo, l’[OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale di non aver esaminato alcuni documenti che essa aveva depositato presso la commissione di ricorso per provare che, dalla fine degli anni ’70, l’energia elettrica era considerata nel dibattito pubblico come «carburante alternativo».
36
L’EUIPO ritiene che il primo motivo debba essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
Giudizio della Corte
37
In primo luogo, nei limiti in cui, nell’ambito del primo motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA] critica il Tribunale per non aver adottato un approccio «funzionale» al fine di valutare la portata dei termini «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti», occorre rilevare, innanzitutto, che l’[OSCURATO:SOCIETA] non identifica i punti precisi della sentenza impugnata oggetto del suo argomento. Orbene, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti nell’impugnazione devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione (ordinanza del 7 giugno 2018, Gaki/Europol,
C‑671/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:416
, punto
36
e giurisprudenza citata).
38
In ogni caso, anche supponendo che tale argomento possa essere inteso nel senso che mira, in sostanza, a mettere in discussione la metodologia seguita dal Tribunale per esaminare se l’elettricità sia ricompresa nei termini di «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti», occorre rilevare che, ai punti da 38 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato la portata di tali termini in base a un’interpretazione letterale di cui ha illustrato, ai punti da 29 a 37 di tale sentenza, il contenuto e la portata alla luce della giurisprudenza della Corte.
39
Orbene, si deve osservare che l’[OSCURATO:SOCIETA] non formula alcuna critica riguardo all’applicazione e all’interpretazione di tale giurisprudenza da parte del Tribunale né, a maggior ragione, dimostra che l’approccio adottato dal Tribunale in tali punti sia viziato da errori di diritto.
40
[OSCURATO:SOCIETA], infatti, si limita a dedurre, a sostegno dell’approccio «funzionale» caldeggiato, i criteri di valutazione elaborati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑307/10
,
EU:C:2011:784
, paragrafi
74
e
75
).
41
Tuttavia, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, dal punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), si evince che i prodotti per i quali è chiesta la protezione del marchio devono essere individuati dal richiedente nella domanda di registrazione con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su quella sola base, di determinare l’estensione della protezione richiesta. In tale sentenza, invece, la Corte non ha accolto l’approccio proposto dall’avvocato generale Bot al paragrafo 74 delle sue conclusioni in tale causa, consistente nel precisare che gli operatori economici dovrebbero essere in grado di identificare con esattezza «le caratteristiche e le proprietà oggettive essenziali dei prodotti e dei servizi di cui trattasi».
42
Alla luce delle considerazioni che precedono, tale argomento deve comunque essere respinto perché infondato.
43
In secondo luogo, nei limiti in cui l’[OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per essersi erroneamente riferito, ai punti 41, 46 e 54 della sentenza impugnata, a un elenco indicativo e non esaustivo pubblicato dall’EUIPO, contenente esempi di prodotti e servizi che, pur comparendo nell’elenco alfabetico dei prodotti appartenenti alla classe 4 a partire dalla nona edizione della classificazione di Nizza, «non rientrano chiaramente nel significato letterale» del titolo di tale classe, al fine di giungere alla conclusione che l’energia elettrica è esclusa dal titolo della classe 4 della classificazione di Nizza, si deve osservare che tale argomento è inoperante.
44
Va ricordato, a tale proposito, che le censure relative a un punto della motivazione di una decisione del Tribunale esposto ad abundantiam non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono quindi inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, punto
57
e giurisprudenza citata).
45
Orbene, come risulta dall’uso dei termini «peraltro», «del resto» e «inoltre» ai punti 41, 46 e 54 della sentenza impugnata, è solo ad abundantiam che il Tribunale ha fatto riferimento a tale elenco pubblicato dall’EUIPO per giungere alla conclusione che l’energia elettrica non rientra nei termini «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti», ai sensi della classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
46
Infatti, come emerge dai punti 39, 43 e 48 della sentenza impugnata, il motivo principale per il quale il Tribunale ha ritenuto che l’energia elettrica non rientrasse nella classe 4 della classificazione di Nizza è che, nel significato comune e ordinario, le espressioni «materie illuminanti», «combustibili (comprese le benzine per motori)» e «carburanti» non comprendono l’energia elettrica.
47
In terzo luogo, nei limiti in cui l’[OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale di aver seguito un ragionamento contraddittorio per essersi riferito, al punto 44 della sentenza impugnata, a una dichiarazione pubblicata dall’OMPI sul suo sito Internet al fine di giungere alla conclusione che l’energia elettrica non è compresa tra i «combustibili (comprese le benzine per motori)», occorre rilevare che tale argomento si fonda su una lettura incompleta di detta sentenza. Infatti, pur avendo il Tribunale affermato, al punto 44 della sentenza impugnata, che, «anche se l’energia elettrica è un elemento intangibile, essa può essere considerata analoga agli altri combustibili tangibili, quali la benzina e il cherosene, rientranti nella classe 4», esso ha tuttavia aggiunto, nel medesimo punto, che, nonostante questa somiglianza da un punto di vista funzionale, l’energia elettrica non è compresa nel significato letterale della nozione di «combustibili».
48
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’[OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale il Tribunale ha omesso di tener conto del fatto che l’energia elettrica è inclusa nell’elenco indicativo e non esaustivo pubblicato dall’EUIPO, contenente esempi di prodotti e servizi che, pur comparendo nell’elenco alfabetico dei prodotti appartenenti alla classe 4 a partire dalla nona edizione della classificazione di Nizza, «non rientrano chiaramente nel significato letterale» del titolo della suddetta classe, va ricordato che il Tribunale è il solo competente a giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti (v., in tal senso, ordinanza dell’11 novembre 2003, Martinez/Parlamento,
C‑488/01 P
,
EU:C:2003:608
, punto
53
e giurisprudenza citata).
49
Il Tribunale, fatto salvo l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e di assunzione della prova e di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di rilevanza ai fini della soluzione della controversia (sentenza del 3 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑476/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:752
, punto
17
e giurisprudenza citata).
50
Nel caso di specie, si deve rilevare che, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la decisione di includere l’«energia elettrica» nell’elenco indicativo e non esaustivo pubblicato dall’EUIPO e ha ritenuto che tale decisione non fosse concludente, in quanto, al momento del deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, detta decisione era ancora in fase di elaborazione. Orbene, l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha dimostrato e neanche affermato che tale interpretazione fosse viziata da snaturamento. Gli argomenti addotti al riguardo sono, pertanto, irricevibili.
51
In quinto luogo, nella parte in cui l’[OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale di aver erroneamente fondato il suo ragionamento, al punto 48 della sentenza impugnata, sulla sentenza del 14 marzo 2017, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (e) (
T‑276/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:163
), va rilevato che essa si limita a criticare tale sentenza in quanto sprovvista di valore di precedente e contenente errori logici. Orbene, l’[OSCURATO:SOCIETA] non è sufficientemente precisa quando illustra le ragioni per cui il riferimento del Tribunale a tale sentenza farebbe sì che il ragionamento esposto nella sentenza impugnata sia viziato da un errore di diritto. Ne deriva che tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
52
Infatti, come si evince dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
43
e giurisprudenza citata).
53
In sesto luogo, l’argomento con cui l’[OSCURATO:SOCIETA] si limita a riprodurre esattamente la censura, dedotta in primo grado dinanzi al Tribunale, relativa al fatto che l’energia elettrica, allo stesso modo del carbone, del gas e del petrolio, dovrebbe essere considerata un carburante, deve essere dichiarato irricevibile, giacché l’[OSCURATO:SOCIETA] non identifica alcun errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al riguardo nella sentenza impugnata.
54
A tal proposito, è necessario sottolineare che un’impugnazione è irricevibile qualora si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da quest’ultimo, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza del Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un mero riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑619/13 P
,
EU:C:2017:50
, punto
43
e giurisprudenza citata).
55
In settimo luogo, per quanto riguarda, innanzitutto, l’argomento dell’[OSCURATO:SOCIETA], secondo il quale erroneamente il Tribunale avrebbe affermato, al punto 51 della sentenza impugnata, che le posizioni assunte dall’AEA, dal Ministero dell’energia e dei cambiamenti climatici, o dall’autorità per l’energia sostenibile sono irrilevanti ai fini dell’interpretazione della nozione di «carburanti» quale percepita dagli operatori economici, è sufficiente ricordare che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, pertanto, l’unico competente a constatare e a valutare i fatti rilevanti nonché a esaminare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli vengono sottoposti, salvo lo snaturamento di detti fatti o elementi di prova (sentenza del 19 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑198/16 P
,
EU:C:2017:784
, punto
69
e giurisprudenza citata).
56
Con riguardo, poi, all’affermazione secondo la quale il Tribunale non ha esaminato alcuni allegati depositati dinanzi alla commissione di ricorso, risulta dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata che, sebbene il Tribunale non abbia dedicato una disamina a ciascuno di tali allegati, esso li ha comunque esaminati nel loro insieme e ha considerato che non erano sufficienti a provare che gli operatori economici, alla data di presentazione della domanda di registrazione, percepissero la nozione di «carburanti» come comprendente l’energia elettrica.
57
Questa critica intende quindi mettere in discussione il valore che il Tribunale ha attribuito agli elementi di prova che gli sono stati presentati, il che, secondo la giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, non rientra nella competenza della Corte.
58
Ne consegue che tale argomento è irricevibile.
59
Il primo motivo d’impugnazione dev’essere quindi respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
60
Con il secondo motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la sentenza impugnata ha leso i suoi diritti procedurali e violato l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
61
In primo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato legittima la decisione controversa, nonostante questa sia stata adottata in violazione dei suoi diritti procedurali. Infatti, secondo l’[OSCURATO:SOCIETA], l’EUIPO, non rispondendo nel merito alla dichiarazione di rinuncia, ha invertito l’onere della prova dell’illegittimità del rifiuto della rinuncia parziale con riferimento all’energia elettrica, cosicché la ricorrente ha dovuto provare in positivo le ragioni dell’inclusione e non contestare le ragioni dell’esclusione da parte dell’EUIPO.
62
In secondo luogo, l’[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale si è limitato a confermare la decisione controversa nonostante fosse viziata da un difetto di motivazione, in quanto non conteneva i motivi a giustificazione del fatto che l’elettricità fosse esclusa dalle «materie illuminanti», dai «combustibili (comprese le benzine per motori)» e dai «carburanti», ai sensi della classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza. Inoltre, l’[OSCURATO:SOCIETA] ritiene che sia contrario ad ogni logica affermare, come ha fatto il Tribunale, che in commercio vi sono veicoli elettrici circolanti e poi negare che gli operatori economici considerano l’energia elettrica un carburante, seppur alternativo.
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L’EUIPO chiede il rigetto del secondo motivo.
Giudizio della Corte
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In primo luogo, nei limiti in cui l’[OSCURATO:SOCIETA] critica il Tribunale per aver confermato la decisione controversa, sebbene questa sia stata adottata in violazione dei suoi diritti procedurali, si deve constatare che l’[OSCURATO:SOCIETA] si limita a riprodurre testualmente gli argomenti che sono già stati presentati dinanzi al Tribunale, senza individuare specificamente l’errore di diritto dal quale sarebbe viziata la sentenza impugnata e, a maggior ragione, senza precisare i punti esatti in cui comparirebbe un simile errore di diritto.
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Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile.
66
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura mossa al Tribunale di aver confermato la decisione controversa sebbene questa fosse viziata da difetto di motivazione, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha compiuto un’ampia analisi, ai punti da 39 a 42, da 43 a 45 e da 48 a 54 della sentenza impugnata, dei motivi che giustificano l’esclusione dell’elettricità dalle «materie illuminanti», dai «combustibili (comprese le benzine per motori)» e dai «carburanti», ai sensi della classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza.
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Inoltre, anche l’affermazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe viziata da motivazione contraddittoria va respinta in quanto infondata, perché deriva da una lettura incompleta di tale sentenza, in particolare dei punti 52 e 53. Infatti, se è vero che il Tribunale ha ammesso, al punto 52 di detta sentenza, che tenendo conto delle prove fornite dall’[OSCURATO:SOCIETA], «alcuni» modelli di veicoli alimentati parzialmente o totalmente ad energia elettrica erano già stati immessi sul mercato, esso ha tuttavia affermato, al punto successivo della stessa sentenza, che lo sviluppo, nel mercato europeo, di modelli di automobili alimentati ad energia elettrica aveva «effettivamente» avuto luogo solo vari anni dopo il deposito della domanda di registrazione di cui trattasi. Tale analisi non può quindi essere viziata da alcuna contraddizione.
68
Ne consegue che il secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
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Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, occorre respingere integralmente l’impugnazione.
Sulle spese
70
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:SOCIETA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, in conformità alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2020.
Il cancelliere
A. [OSCURATO:PERSONA] presidente della Nona Sezione
S. [OSCURATO:PERSONA]
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.