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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08696/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 25/06/2025, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 alla misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; che la doglianza è manifestamente infondata perché la pena corrisponde al minimo edittale con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la successiva riduzione per il rito; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 25/06/2025, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 alla misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; che la doglianza è manifestamente infondata perché la pena corrisponde al minimo edittale con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la successiva riduzione per il rito; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d