CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che privo dei requisiti di cui all' art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta aspecifico, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata (si veda pag. 2); che, infatti, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato la sussistenza del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente per aver acquistato o ricevuto l'orologio di provenienza illecita, sottolineando, in conformità con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (opportunamente richiamati nella già citata pag. 2 della impugnata sentenza), che l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. non richiede né il previo accertamento di ogni elemento costitutivo del delitto presupposto né la formale denuncia di quest'ultimo, ben potendo l'origine delittuosa del bene desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 m