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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 07381/2026

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 7 maggio 2024, riformava quella del Tribunale di Foggia quanto alla pena, riducendola, confermando la sentenza quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto in abitazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. per difetto di procura speciale.

Il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, vale a dire che difettasse la procura speciale, invece versata in atti, per la richiesta di pena concordata ex art. 599 cod. proc. pen. anche con richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, quindi anche con riferimento esplicito alla sostituzione con pena ex art. 20 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che la sentenza impugnata risultava emessa il 7 maggio 2024 ed è stata depositata il 3 luglio 2024, quindi nel termine di giorni novanta ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., come indicato in dispositivo.

Il termine di deposito andava a scadere il 5 agosto 2024, dunque nel periodo di sospensione feriale.

Dalla fine di tale periodo decorreva il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione, al quale andava ad aggiungersi quello di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

Pertanto, il termine di 60 giorni decorreva dal 1 settembre 2024 con scadenza al 31 ottobre 2024, e il ricorso veniva depositato tempestivamente il 7 ottobre 2024.

Da ciò deriva la necessità della trattazione in udienza pubblica dinanzi a questa Corte e non la definizione de plano, come in origine disposta ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

In ordine al motivo di ricorso va richiamato quanto affermato da Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01: in tema di pene sostitutive il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato, non presente alla lettura del dispositivo, di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.

In vero, la necessità della procura speciale per tale atto è correlata alla natura personalissima della sostituzione delle pene diverse da quelle pecuniaria di cui all’art. 20-bis cod. pen., per quanto richiesto dall’art. 58, comma 3, d.lgs. 689 del 1981, come modificato 5, lett. a) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Nel caso in esame questa Corte può accedere agli atti, poiché si lamenta error in procedendo: effettivamente in atti si rinviene la procura speciale allegata alla proposta di pena concordata, che implicava anche la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, depositata in data 30 aprile 2024.

In vero la procura speciale conferisce - oltre alla facoltà di rinuncia in ordine ai motivi di impugnazione ex art. 599-bis cod. proc. pen. - anche il potere di «richiedere e acconsentire all’applicazione di pene sostitutive».

Deve pertanto convenirsi con le conclusioni della Procura generale.

Ne consegue che manifestamente illogica è la motivazione che ha negato la richiesta sostituzione della pena con quella della detenzione domiciliare per difetto di procura speciale.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello provvedere alla valutazione nel merito della richiesta di sostituzione con detenzione domiciliare della pena come determinata, valutando la sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso 25/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 7 maggio 2024, riformava quella del Tribunale di Foggia quanto alla pena, riducendola, confermando la sentenza quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto in abitazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. per difetto di procura speciale. Il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, vale a dire che difettasse la procura speciale, invece versata in atti, per la richiesta di pena concordata ex art. 599 cod. proc. pen. anche con richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, quindi anche con riferimento esplicito alla sostituzione con pena ex art. 20 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la sentenza impugnata risultava emessa il 7 maggio 2024 ed è stata depositata il 3 luglio 2024, quindi nel termine di giorni novanta ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., come indicato in dispositivo. Il termine di deposito andava a scadere il 5 agosto 2024, dunque nel periodo di sospensione feriale. Dalla fine di tale periodo decorreva il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione, al quale andava ad aggiungersi quello di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. Pertanto, il termine di 60 giorni decorreva dal 1 settembre 2024 con scadenza al 31 ottobre 2024, e il ricorso veniva depositato tempestivamente il 7 ottobre 2024. Da ciò deriva la necessità della trattazione in udienza pubblica dinanzi a questa Corte e non la definizione de plano, come in origine disposta ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. In ordine al motivo di ricorso va richiamato quanto affermato da Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01: in tema di pene sostitutive il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato, non presente alla lettura del dispositivo, di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti. In vero, la necessità della procura speciale per tale atto è correlata alla natura personalissima della sostituzione delle pene diverse da quelle pecuniaria di cui all’art. 20-bis cod. pen., per quanto richiesto dall’art. 58, comma 3, d.lgs. 689 del 1981, come modificato 5, lett. a) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Nel caso in esame questa Corte può accedere agli atti, poiché si lamenta error in procedendo: effettivamente in atti si rinviene la procura speciale allegata alla proposta di pena concordata, che implicava anche la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, depositata in data 30 aprile 2024. In vero la procura speciale conferisce - oltre alla facoltà di rinuncia in ordine ai motivi di impugnazione ex art. 599-bis cod. proc. pen. - anche il potere di «richiedere e acconsentire all’applicazione di pene sostitutive». Deve pertanto convenirsi con le conclusioni della Procura generale. Ne consegue che manifestamente illogica è la motivazione che ha negato la richiesta sostituzione della pena con quella della detenzione domiciliare per difetto di procura speciale. 4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello provvedere alla valutazione nel merito della richiesta di sostituzione con detenzione domiciliare della pena come determinata, valutando la sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso 25/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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