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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 09938/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20587/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 58, DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., qui rappresentata da AMCO - A sset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , entrambe elettivamente domiciliate in M ilano, alla via Corridoni n. 1 , DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 1735/2024,depositata il 12/06/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ex art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione giusta l’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 14/04/2025.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20587/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 58, DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., qui rappresentata da AMCO - A sset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , entrambe elettivamente domiciliate in M ilano, alla via Corridoni n. 1 , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 1735/2024,depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ex art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione giusta l’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/04/2025. Il
Decreto Cassazione n. 09938/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris