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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20222/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 marzo 2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei seguenti reati: - al capo A, il delitto punito dagli artt. 582, 583, comma 2, 585 cod. pen., per avere cagionato, il 14 settembre 2017, a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello, uno sfregio permanente al viso; - ai capi B, C e D, il delitto punito dall'art. 423 cod. pen. per avere incendiato le autovetture di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (il 15 settembre 2017), di [OSCURATO:PERSONA] (il 19 settembre 2017) e di [OSCURATO:PERSONA] (il 23 settembre 2017).

Gli veniva irrogata la pena complessiva di anni quattro di reclusione.

Tutte condotte consumate per vendicare l'aggressione patita da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con lui concorso nel consumare i predetti reati (ed era stato separatamente giudicato).

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.

Dalle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era emerso che questi, aggredito dal Roberto, aveva raccolto il coltello caduto dalle sue mani (e che Roberto stava cercando di riprendere) "ancora lo voleva prendere; lì non ci ho visto più, l'ho preso (il coltello) e gli ho tagliato la faccia, cosa dovevo fare ? Ancora che non gliel'ho piantato in gola a questo magnaccio .. sì si l'ho colpito io.

Per forza, mi faccio pugnalare ?".

Si era così potuto evincere che l'imputato, dopo avere disarmato il suo aggressore, non si era allontanato, ma aveva raccolto l'arma e l'aveva a sua volta usata contro colui che l'aveva aggredito ma che ormai era disarmato, intendendo così impartirgli una lezione (anche considerando l'aggressione che Roberto aveva consumato giorni prima ai danni del suo amico Bernardo).

Quanto all'incendio descritto al capo B, l'imputato era reo confesso, e, per le condotte contestate agli ulteriori capi, gli operanti avevano riferito della presenza sul posto, prima e dopo gli incendi, sia del prevenuto sia del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Era inoltre emerso come nel caso descritto al capo E che i due avessero portato con loro una tanica.2.

Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo, complesso, motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa in ordine al delitto contestatogli al capo A, di lesioni personali.

L'imputato, invero, si era limitato a difendersi da un'aggressione perpetrata da un soggetto, senza che ne sussistesse motivo alcuno e dopo che la presunta persona offesa aveva aggredito anche il suo amico.

Il prevenuto aveva agito, come dimostravano le sue dichiarazioni, nell'unico intento di difendersi come era emerso anche dalla conversazione intercettata, limitandosi a disarmare la persona offesa.

La Corte territoriale non aveva così adeguatamente ricostruito l'intero svolgersi della vicenda, limitandosi a valorizzare gli elementi a carico del ricorrente.

Non si erano neppure considerati i fatti pregressi, il costante atteggiamento minaccioso tenuto dal Roberto ai danni del ricorrente e, ancor più, del suo amico [OSCURATO:PERSONA], come era emerso anche dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] appunto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle gradate ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa, la cui configurabilità (in via subordinata rispetto al riconoscimento della scriminante) risultava comunque evidente da quanto argomentato nel primo motivo.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti contestatigli ai capi B, C e D. La si era dedotta soltanto dai presunti riconoscimenti degli operanti nelle riprese delle videocamere di sorveglianza, non considerando gli elementi di prova di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA], né Graziano avevano avuto alcun contatto con [OSCURATO:PERSONA] così che non si erano raccolti i necessari riscontri ai ricordati riconoscimenti.

3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.1.

Il primo motivo, speso sulla ricorrenza della causa di giustificazione della legittima difesa, è privo di concreto fondamento.

La Corte d'appello, infatti, aveva così ricostruito l'accaduto (ed il ricorso non lo contesta; i brani delle dichiarazioni assunte, riportati in ricorso, sono inutilizzabili perché non risulta allegata al gravame la loro copia integrale; a tacere, poi, del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni riportate, non spiega neppure come l'imputato abbia potuto colpire il Roberto): presso il bar Dillinger di Abbiategrasso, quel 14 settembre 2016, era scoppiata una lite fra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e l'amico di costui, [OSCURATO:PERSONA] (anche a seguito di analoga lite avvenuta quante tempo prima fra il Roberto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]); il primo, la persona offesa, aveva sfoderato un coltello; caduti entrambi, Roberto e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a terra, Roberto aveva perso l'arma che [OSCURATO:PERSONA] aveva recuperato e, stringendola, aveva colpito al volto Roberto, provocandogli lo sfregio permanente indicato in imputazione.

Così ricostruito il succedersi dei fatti, la Corte territoriale aveva escluso l'invocata causa di giustificazione della legittima difesa, osservando come l'imputato avesse cagionato le lesioni refertate al Roberto solo dopo averlo disarmato, e, quindi, in un momento in cui il pericolo da questi determinato non era più attuale e non vi era neppure alcuna necessità di difendersi, posto che sarebbe stato sufficiente mantenere il possesso del coltello di cui si era impadronito e/o allontanarsi dal posto.

2. Tutto ciò premesso in fatto, occorre ricordare come, in tema di sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen., questa Corte ha affermato che: - non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605); - è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 in una fattispecie in cui si è esclusa la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto);- non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016 in un caso in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dall'immobile in cui era in corso la lite con le vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso dell'immobile).

3. In applicazione dei ricordati principi di diritto, è evidente come sia scevra da manifesti vizi logici e giuridici la pronuncia impugnata laddove si era osservato, come si è già ricordato, che, nel momento in cui l'imputato era entrato in possesso del coltello già brandito dalla persona offesa, il pericolo di essere colpito non fosse più attuale ed egli non fosse affatto costretto a difendersi, tantonneno vibrando la coltellata che aveva colpito al volto il Roberto, ben potendo anche allontanarsi, avendo disarmato Roberto, dal luogo del fatto senza dovere più nulla temere.

Era pertanto evidente che la coltellata che l'imputato aveva inferto alla persona offesa era dipesa non da un intento meramente difensivo ma da un sentimento di chiara rivalsa, dimostrato anche dal tipo di ferita inferta, lo sfregio del viso.

4. Il motivo di censura, proposto in via subordinata, inerente la configurabilità dell'eccesso colposo di legittima difesa, ai sensi degli artt. 52 e 55 cod. pen., è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello (l'incontestata sintesi dei quali, riportata in sentenza, cita la sola fattispecie della scriminante putativa, ex artt. 52 e 59 cod. pen.).

Si osserva, purtuttavia, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata - come si è accertato essere nell'odierno caso concreto - impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità dell'azione asseritamente difensiva).

5. Il terzo motivo - sulla penale responsabilità del ricorrente per gli ulteriori delitti, contestati ai sensi dell'art. 423 cod. pen. - è inammissibile perché interamente versato in fatto, senza tenere così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte distrettuale, con motivazione prova di manifeste aporie logiche, aveva osservato come, quanto al fatto descritto al capo B, l'imputato fosse confesso, e, quanto alle ulteriori condotte, il compendio probatorio si fosse fondato sulla verifica della presenza in loco del prevenuto e del suo complice, prima e dopo gli incendi, e sulla disponibilità, in una delle predette occasioni, di una tanica (con la quale si era evidentemente trasportato il liquido infiammabile).

6. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma 1'11 aprile 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 marzo 2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei seguenti reati: - al capo A, il delitto punito dagli artt. 582, 583, comma 2, 585 cod. pen., per avere cagionato, il 14 settembre 2017, a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello, uno sfregio permanente al viso; - ai capi B, C e D, il delitto punito dall'art. 423 cod. pen. per avere incendiato le autovetture di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (il 15 settembre 2017), di [OSCURATO:PERSONA] (il 19 settembre 2017) e di [OSCURATO:PERSONA] (il 23 settembre 2017). Gli veniva irrogata la pena complessiva di anni quattro di reclusione. Tutte condotte consumate per vendicare l'aggressione patita da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con lui concorso nel consumare i predetti reati (ed era stato separatamente giudicato). 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Dalle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era emerso che questi, aggredito dal Roberto, aveva raccolto il coltello caduto dalle sue mani (e che Roberto stava cercando di riprendere) "ancora lo voleva prendere; lì non ci ho visto più, l'ho preso (il coltello) e gli ho tagliato la faccia, cosa dovevo fare ? Ancora che non gliel'ho piantato in gola a questo magnaccio .. sì si l'ho colpito io. Per forza, mi faccio pugnalare ?". Si era così potuto evincere che l'imputato, dopo avere disarmato il suo aggressore, non si era allontanato, ma aveva raccolto l'arma e l'aveva a sua volta usata contro colui che l'aveva aggredito ma che ormai era disarmato, intendendo così impartirgli una lezione (anche considerando l'aggressione che Roberto aveva consumato giorni prima ai danni del suo amico Bernardo). Quanto all'incendio descritto al capo B, l'imputato era reo confesso, e, per le condotte contestate agli ulteriori capi, gli operanti avevano riferito della presenza sul posto, prima e dopo gli incendi, sia del prevenuto sia del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Era inoltre emerso come nel caso descritto al capo E che i due avessero portato con loro una tanica.2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo, complesso, motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa in ordine al delitto contestatogli al capo A, di lesioni personali. L'imputato, invero, si era limitato a difendersi da un'aggressione perpetrata da un soggetto, senza che ne sussistesse motivo alcuno e dopo che la presunta persona offesa aveva aggredito anche il suo amico. Il prevenuto aveva agito, come dimostravano le sue dichiarazioni, nell'unico intento di difendersi come era emerso anche dalla conversazione intercettata, limitandosi a disarmare la persona offesa. La Corte territoriale non aveva così adeguatamente ricostruito l'intero svolgersi della vicenda, limitandosi a valorizzare gli elementi a carico del ricorrente. Non si erano neppure considerati i fatti pregressi, il costante atteggiamento minaccioso tenuto dal Roberto ai danni del ricorrente e, ancor più, del suo amico [OSCURATO:PERSONA], come era emerso anche dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] appunto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle gradate ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa, la cui configurabilità (in via subordinata rispetto al riconoscimento della scriminante) risultava comunque evidente da quanto argomentato nel primo motivo. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti contestatigli ai capi B, C e D. La si era dedotta soltanto dai presunti riconoscimenti degli operanti nelle riprese delle videocamere di sorveglianza, non considerando gli elementi di prova di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA], né Graziano avevano avuto alcun contatto con [OSCURATO:PERSONA] così che non si erano raccolti i necessari riscontri ai ricordati riconoscimenti. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.1. Il primo motivo, speso sulla ricorrenza della causa di giustificazione della legittima difesa, è privo di concreto fondamento. La Corte d'appello, infatti, aveva così ricostruito l'accaduto (ed il ricorso non lo contesta; i brani delle dichiarazioni assunte, riportati in ricorso, sono inutilizzabili perché non risulta allegata al gravame la loro copia integrale; a tacere, poi, del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni riportate, non spiega neppure come l'imputato abbia potuto colpire il Roberto): presso il bar Dillinger di Abbiategrasso, quel 14 settembre 2016, era scoppiata una lite fra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e l'amico di costui, [OSCURATO:PERSONA] (anche a seguito di analoga lite avvenuta quante tempo prima fra il Roberto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]); il primo, la persona offesa, aveva sfoderato un coltello; caduti entrambi, Roberto e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a terra, Roberto aveva perso l'arma che [OSCURATO:PERSONA] aveva recuperato e, stringendola, aveva colpito al volto Roberto, provocandogli lo sfregio permanente indicato in imputazione. Così ricostruito il succedersi dei fatti, la Corte territoriale aveva escluso l'invocata causa di giustificazione della legittima difesa, osservando come l'imputato avesse cagionato le lesioni refertate al Roberto solo dopo averlo disarmato, e, quindi, in un momento in cui il pericolo da questi determinato non era più attuale e non vi era neppure alcuna necessità di difendersi, posto che sarebbe stato sufficiente mantenere il possesso del coltello di cui si era impadronito e/o allontanarsi dal posto. 2. Tutto ciò premesso in fatto, occorre ricordare come, in tema di sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen., questa Corte ha affermato che: - non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605); - è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 in una fattispecie in cui si è esclusa la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto);- non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016 in un caso in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dall'immobile in cui era in corso la lite con le vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso dell'immobile). 3. In applicazione dei ricordati principi di diritto, è evidente come sia scevra da manifesti vizi logici e giuridici la pronuncia impugnata laddove si era osservato, come si è già ricordato, che, nel momento in cui l'imputato era entrato in possesso del coltello già brandito dalla persona offesa, il pericolo di essere colpito non fosse più attuale ed egli non fosse affatto costretto a difendersi, tantonneno vibrando la coltellata che aveva colpito al volto il Roberto, ben potendo anche allontanarsi, avendo disarmato Roberto, dal luogo del fatto senza dovere più nulla temere. Era pertanto evidente che la coltellata che l'imputato aveva inferto alla persona offesa era dipesa non da un intento meramente difensivo ma da un sentimento di chiara rivalsa, dimostrato anche dal tipo di ferita inferta, lo sfregio del viso. 4. Il motivo di censura, proposto in via subordinata, inerente la configurabilità dell'eccesso colposo di legittima difesa, ai sensi degli artt. 52 e 55 cod. pen., è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello (l'incontestata sintesi dei quali, riportata in sentenza, cita la sola fattispecie della scriminante putativa, ex artt. 52 e 59 cod. pen.). Si osserva, purtuttavia, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata - come si è accertato essere nell'odierno caso concreto - impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità dell'azione asseritamente difensiva). 5. Il terzo motivo - sulla penale responsabilità del ricorrente per gli ulteriori delitti, contestati ai sensi dell'art. 423 cod. pen. - è inammissibile perché interamente versato in fatto, senza tenere così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte distrettuale, con motivazione prova di manifeste aporie logiche, aveva osservato come, quanto al fatto descritto al capo B, l'imputato fosse confesso, e, quanto alle ulteriori condotte, il compendio probatorio si fosse fondato sulla verifica della presenza in loco del prevenuto e del suo complice, prima e dopo gli incendi, e sulla disponibilità, in una delle predette occasioni, di una tanica (con la quale si era evidentemente trasportato il liquido infiammabile). 6. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 1'11 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 20222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris