CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 11216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11123/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIAL E EUROPA 190 ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6027/2018 pubblicata il29/11/2018, R.G. n. 8796/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6027 pubblicata il 29.11.2018 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], addetta all’attività di sblocco di buoni postali mediante consultazione telematica sin dal giugno 2004 presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il riconoscimento della qualifica superiore di livello B (o, in subordine, C) sin dal dicembre 2006 nonché per l’accertamento del demansionamento e il diritto all’attribuzione di mansioni equivalenti a quelle svolte sino al 1999, oltre che alla condanna al risarcimento del danno conseguente. 2. La Corte distrettuale ha rilevato che la comparazione tra l’attività disimpegnata sino al 1999 (di addetta alla revisione contabile dei bollettini) e quella svolta dal 2004 (di addetta allo sblocco dei buoni postali) dimostrava l’equivalenza delle mansioni, “non essendo emersa alcuna particolare caratteristica di autonomia nello svolgimento del riscontro contabile, né nella organizzazione del lavoro, né nella scelta delle pratiche da esaminare, così come è risultata una sostanziale sovrapposizione tra i due tipi di controllo [revisione e verifica dei buoni fruttiferi], che si distinguono solo per l’oggetto della verifica”. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice affidandosi a due motivi e la società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) in quanto il ricorso in appello della società era in parte generico e in parte identicoalla memoria di costituzione di primo grado, ed avendo, la Corte territoriale, omesso una decisione sulla eccezione tempestivamente proposta dall’appellata. 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ. nonché 115, 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e falsa applicazione dell’art. 93 c.c.n.l. di settore (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto la sentenza impugnata è fondata su una motivazione manifestamente contraddittoria in punto di equivalenza delle mansioni, con particolare riguardo alla ricognizione dei compiti svolti prima del 1999 che concernevano non solo la revisione dei bollettini ma altresì la compilazione “su apposito verbale sulla base del quale veniva attivata la procedura di recupero delle somme così come al termine della giornata lavorativa poneva in essere la quadratura finale necessaria per la imputazione al centro contabile di Roma”. 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 3.1. Questa Corte ha affermato che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 2019); l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 13535 del 2018); infine, la specificità dei motivi può essere ravvisata anche nel rinvio per relationem alla comparsa di primo grado ove tale richiamo si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza (Cass. n. 17268 del 2020). 3.2 nel caso di specie, la lettura del ricorso in appello rende evidente che la società impugnava la sentenza del primo giudice con riferimento al ritenuto demansionamento della lavoratrice nel periodo successivo al 2004, contestava la violazione dell’obbligo di mantenere l’equivalenza delle mansioni accertata dal giudice di primo grado e richiamava l’applicazione di un criterio dinamico nella comparazionetra mansioni svolte sino al 1999 e quelle attribuite successivamente al 2004 sottolineando la comune natura prevalentemente manuale, di natura ausiliaria ed esecutiva, critica sufficiente a evidenziare, al giudice di appello, la statuizione criticata e la debolezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, l’equivalenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice prima del 1999 e dopo il 2004) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; ma per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) – che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione – la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). 4.2. La sentenzaimpugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi (facendo una analitica ricostruzione delle mansioni svolte fino al 1999 e di quelle assegnate dopo il 2004) ed accertato, alla luce del quadro probatorio acquisito, che le suddette mansioni svolte dalla Marchitelli dovevano ritenersi equivalenti ed il motivo è volto, nella sostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. 6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari