CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22280/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pagina 3 dellasentenza impugnata, ove la Corte rileva con certezza che il delitto presupposto sia daindividuarsi nel furto - atteso che il titolare della patente ne aveva denunciato la sottrazionequalche mese prima - ma, in difetto di elementi idonei a ricondurre all’odierno ricorrente lamateriale commissione della sottrazione, deve concludersi che lo stesso sia entrato nelladisponibilità del documento per effetto della consegna da parte dell’autore rimasto ignoto,nella piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta);ritenuto che il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto ascrittogli invocando lariqualificazione in quello di furto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile anorma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;osservato, inoltre, che entrambi i motivi afferiscono alla prospettazione di enunciatiermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dilegittimità;che, nello specifico, si ritiene applicabile l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovatonella disponibilità della res provento di delitto, in assenza di elementi probatori univocamenteindicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazioneRv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969. 2, n. 37775 del01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); etanto a prescindere dall’argomento, non affatto secondario, che la ricettazione ha ad oggettoun bene non in commercio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]