CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 23 gennaio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina impropria aggravata e porto in luogo pubblico di forbici in concorso, avendo minacciato [OSCURATO:PERSONA] al fine di assicurarsi il possesso di una Playstation sottrattagli . 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 512 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa contenute nella denuncia ritenendo imprevedibile la sua successiva irreperibilità, nonostante la vittima fosse soggetto senza fissa dimora che abitava presso la Caritas; 2) violazione di legge per non essere state effettuate adeguate ricerche della persona offesa in relazione alle circostanze del caso concreto, in tal modo ritenendo che si trattasse di soggetto irreperibile ed acquisendo le dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen.; 3) violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. per essere stato condannato il ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, posto che gli altri elementi di prova avrebbero carattere neutro rispetto all'accusa; 4) violazione di legge in ordine alla sussistenza del concorso nel reato da parte del ricorrente, dal momento che le forbici utilizzate per minacciare la vittima erano in possesso del coimputato separatamente giudicato Zenouaki senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza e senza che potesse essere prevedibile il suo utilizzo, secondo quanto emergente dalla dinamica del fatto e dalla deposizione del teste Ferlito; 5) violazione di legge in ordine alla esclusione del cosiddetto concorso anomalo nel reato ex art. 116 cod.pen., le condotte illecite essendo state commesse dal coimputato del ricorrente con condotta imprevedibile; 6) violazione di legge in relazione al ritenuto concorso nel reato di porto ingiustificato delle forbici di cui al capo B), non essendovi prova alcuna della consapevolezza del ricorrente in ordine al possesso dello strumento di offesa in capo al coimputato; 7) violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. tenuto conto del modestissimo valore economico del bene sottratto, pari a 20 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve richiamarsi il pacifico principio di diritto secondo cui, integra il requisito dell'oggettiva impossibilità di ripetizione in dibattimento l'irreperibilità sopravvenuta (accertata con rigore) del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, qualora l'irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame. (Ha chiarito la Corte che la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc, pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica) (Sez. 2, n. 6139 del 20/01/2009, Granit, Rv. 243285). Nel caso in esame, la Corte ha offerto una motivazione priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede in ordine alle ragioni per le quali la sopravvenuta irreperibilità della persona offesa a ,dibattimento non potesse ritenersi prevedibile ex ante, ante, sottolineando che e4d,erà nate residente in Italia, nello stesso luogo ove si era verificata la rapina e che anche il fatto di sporgere denuncia non potesse far supporre la sua successiva irreperibilità. A fronte di questi dati oggettivi, il ricorrente adduce la sola circostanza che la persona offesa fosse senza fissa dimora in quanto residente presso la Caritas, pretendendone una valorizzazione attinente al merito del giudizio. 2. In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi che in tema di letture di atti ex art.512 cod. proc. pen., l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195). La Corte, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, ha dato atto della circostanza che erano state effettuate tutte le possibili ricerche in relazione al caso specifico, essendosi i carabinieri recati senza successo presso il luogo indicato dalla persona offesa come sua residenza, non avendola reperita in Grosseto presso altro luogo, compreso quello di nascita ed avendo accertato che non fosse ristretta in carcere. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che non potesse esservi in concreto alcun altro luogo ove ricercare la vittima, così ritenendola irreperibile. 3. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ed il Tribunale hanno fondato il giudizio di colpevolezza non soltanto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa - non esaminata al dibattimento per la sua irreperibilità - ma anche per l'esistenza di specifici riscontri esterni al suo racconto, costituiti dalle stesse ammissioni dell'imputato (sulla circostanza che egli fosse effettivamente il soggetto individuato dalla vittima, cfr. fg. 3 della sentenza del Tribunale, la cui motivazione si fonde con quella resa in secondo grado stante la conformità del giudizio di condanna), dal fatto che egli ed il complice fossero stati fermati dai carabinieri nelle vicinanze del luogo del delitto ancora in possesso della Playstation indicata dalla vittima come di sua proprietà e delle forbici utilizzate per minacciarla, secondo quanto da costei riferito. Nel che, si rinviene la corretta applicazione da parte dei giudici di merito del principio di diritto secondo cui, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148). Il ricorrente, nella sua ricostruzione, trascura la portata dei riscontri segnalati nelle sentenze di merito ai fini della corretta soluzione giuridica della questione. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente fornisce una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, non effettuabile in questa sede, non tenendo conto che la Corte ha sottolineato come la vittima fosse stata intimata con "palese gestualità" dall'imputato di andar via senza pretendere la restituzione della Playstation che il correo Zenouaki era riuscito a farsi consegnare dalla persona offesa. Tale condotta dell'imputato era avvenuta prima della minaccia con le forbici effettuata da Zenouaki ed era stata per questo ritenuta in sinergia rispetto all'azione del coimputato una volta che la persona offesa non aveva voluto allontanarsi; sicché, con ragionevole convincimento, è stato ravvisato il consapevole concorso del ricorrente nel reato, avendo questi "spalleggiato" il suo complice. 5. Per le ragioni espresse a proposito del quarto motivo di ricorso, anche il quinto motivo deve ritenersi manifestamente infondato, dal momento che l'azione combinata del ricorrente e del correo hanno portato la Corte di merito ad escludere, con insindacabile valutazione in quanto del tutto logica e tratta da elementi di fatto non rivedibili, che l'imputato potesse non aver previsto la condotta minacciosa del coimputato consistita nell'estrazione delle forbici. Si deve ricordare il principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479.Tale principio è stato ripreso da Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734). 6. Il sesto motivo di ricorso rimane assorbito da quanto appena rilevato, dal momento che il concorso nel reato di rapina, siccome enucleato dalla Corte, rende irrilevante la circostanza che il possesso delle forbici fosse in capo al coimputato del ricorrente, il quale ultimo è stato correttamente ritenuto responsabile anche del concorso nel reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975. 7. Il settimo motivo è generico poiché il ricorrente, insistendo solo sulla entità economica del compendio del reato, non tiene conto di quanto precisato dalla Corte a proposito del fatto chejai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.01.2022. [OSCURATO:PERSONA]