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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 19081/2026

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erso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilquale chiede l'accoglimento dei motivi dei ricorsi;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimentodei motivi di ricorso;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiedel’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 ottobre 2025,in parziale riforma della sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldelitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Colombia,Spagna e Italia dal maggio 2008 al maggio 2010) (capo A) e al delitto di cui agliartt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (commesso in Lagonegro il 3 ottobre2008) (capo M) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309 (commesso in Colombia, Spagna e Italia dal maggio 2008al maggio 2010) (capo A), ha:- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) e rideterminato la pena in ordine alreato di cui al capo M) in anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa-con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 74comma 3 d.P.R. n. 309/90 in ordine al reato di al capo A), rideterminando lapena in anni 6 e mesi 8 di reclusione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale aveva dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90 contestati rispettivamente ai capi F), G), H), I) e L) al primo eai capi E), N), O) al secondo, previa riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90, per essere gli stessi estinti per prescrizione.2.

Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati, ciascuno amezzo del proprio difensore.2.1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a quattro motivi.2.1.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordineal reato di cui al capo M) relativo alla cessione di 175 grammi di cocaina aTeodoro [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del corriere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenutoche il linguaggio usato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate con Barbettafosse cifrato e che i due, nel fare riferimento a moto, motori e cilindrate,stessero in realtà parlando di droga e a supporto di tale assunto ha spiegato chela cilindrata 150 menzionata nei dialoghi è inesistente nel settoreautomobilistico.

La stessa Corte – osserva il difensore- in altro passaggio hariportato una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] una moto dasalto da 150: è innegabile – prosegue il ricorrente- che la cilindrata 150 siamolto diffusa nelle moto da trial.

Ne consegue che la motivazione della Corte inmerito al carattere cifrato delle conversazioni sarebbe illogica e insoddisfacente.2.1.2.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90.

La motivazione della Corte per escludere laconfigurabilità del fatto di lieve entità sarebbe assertiva e apparente: l’esiguoarco temporale nel quale si sarebbero consumate le condotte contestate,comunque circoscritte e contenute numericamente (sei cessioni presunte inquattro mesi), in aggiunta all’indeterminatezza sia della tipologia della presuntasostanza stupefacente oggetto di tutte le vicende, sia del quantitativo,avrebbero dovuto indurre i giudici a configurare la fattispecie meno grave.2.1.3.

Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo M)nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 a fronte della valutazioneoperata con riferimento al reato di cui al capo I).

Il difensore sottolinea come ilTribunale in relazione al reato di cui al capo I) avente ad oggetto 34 grammi dicocaina avesse operato la riqualificazione dell’originaria ipotesi di cui all’art. 73comma 1 d.P.R. 309/90 in quella di cui all’art. 73 comma 5 e non avesse inveceriqualificato anche il reato di cui al capo M), in ragione del fatto che in relazionea tale ultimo reato in atti non vi era ancora la consulenza tecnica.

Taleconsulenza era stata, invece, acquisita in appello e, pur essendo statodocumentato che il quantitativo di droga trasportato da [OSCURATO:PERSONA] conteneva unprincipio attivo di soli 8 grammi, ciononostante, la Corte aveva rigettato larichiesta di derubricazione.

La illogicità della motivazione, dunque, scaturivaproprio dalle difformità di valutazione del medesimo dato probatorio.La riqualificazione del fatto di reato di cui al capo M) nell’ipotesi di lieveentità, conclude il difensore, comporta la maturazione del termine prescrizionale.2.1.4.

Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.

La Corte, nel valorizzare il fatto che, pur dopo l’arresto di RoccoCento e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a pianificare ulterioricessioni e avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare un prezzo più alto perrientrare della perdita subita a seguito della cattura di Cento, avrebbe omesso diconfrontarsi con gli elementi evidenziati dalla difesa, quali l’assenza dicollegamenti e cointeressenze con il gruppo associato e la indeterminatezza deiconnotati delle singole vicende contestate al ricorrente.2.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a quattro motivi.2.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo A).

Il difensore rileva che non sarebbe stataraggiunta la prova che il soggetto monitorato tramite le operazioni diintercettazione si identificasse in [OSCURATO:PERSONA] e che in ogni caso le risultanze delleintercettazioni non potevano valere a dimostrare l’esistenza della associazione ela partecipazione ad essa del ricorrente .

Nel caso in esame non sarebbero statiprovati la continuità dei rapporti tra i soggetti, l’interdipendenza della lorocondotta, la predisposizione dei mezzi finanziari, l’uso comune dei locali o deglistrumenti necessari per le operazioni delittuose, l’effettuazione di viaggi per ilrifornimento della droga e la adeguatezza della organizzazione.

La Corte diappello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza passata in giudicato con cuisi era dato atto della esistenza della associazione, senza indicare alcun riscontroo prova in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e senza considerare i dati dissonantirispetto all’impianto accusatorio, ovvero la delimitazione temporale dei contatti,l’esiguità degli importi, la precarietà dei canali di rifornimento che mutano aseconda delle circostanze.

Inoltre la Corte di Appello non si sarebbe soffermatasulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 74comma 6 d.P.R. n. 309/90.

La Corte di appello avrebbe negato la configurabilitàdella fattispecie attenuata senza offrire adeguata motivazione.2.2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e più in generale al trattamento sanzionatorio.

La Corte avrebbeomesso di considerare il ruolo marginale svolto dal ricorrente nelle vicendeoggetto del processo e la risalenza nel tempo dei fatti contestati.

In ogni caso,la pena in ordine al reato di cui al capo A) sarebbe stata determinata in misuraspropositata.2.2.4 Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte di appello ritenuto provata la partecipazione diLisotti al reato associativo, sulla scorta di elementi indiziari insufficienti.3.Nel corso della discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, èinammissibile.Le sentenze di merito, da leggere congiuntamente in quanto conformi,contengono una dettagliata indicazione degli elementi (tratti dalle risultanzedelle intercettazioni) posti a fondamento della affermazione della responsabilitàdel ricorrente in ordine al reato a lui ascritto.La Corte (pagg 16 e ss.) ha dato atto: delle conversazioni da cui eranoemerse le trattative fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell’incarico che Messineoaveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto della droga; del sequestro operatodagli agenti di polizia giudiziaria il 3 ottobre 2008 allorquando l’automobilecondotta da [OSCURATO:PERSONA] era stata fermata ed era stata sequestrata una bustacontenente 175 grammi di cocaina; delle telefonate successive in cui Barbettaaveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale si era lamentato di aver dovuto pagare lafornitura andata persa per il sequestro.La censura del ricorrente è inammissibile, in quanto inerisce allavalutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza dideduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacatoche fuori esce dal perimetro del giudizio di legittimità.

Esula, infatti, dai poteridella Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversainterpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituiscequestione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del5/10/2021, Rv. 282337).

Il ricorrente assume la irragionevolezza dellainterpretazione del linguaggio utilizzato dai conversanti come riferito alla drogasenza, tuttavia, considerare, che la Corte in maniera non illogica ha richiamatoa riscontro di tale interpretazione il dato, non equivoco, dell’avvenuto sequestrodella sostanza stupefacente.2.2.Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la mancataderubricazione del reato, sono manifestamente infondati.E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dallanorma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze dellastessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità equalità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n.29132 del 09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Rv.273823).

L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui ilgiudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspettinormativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenzaeventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Con la conseguenza, precisata dalSupremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo deimotivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo datoostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, diquelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementieventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridottaoffensività” (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01).La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che osta alriconoscimento della lieve entità sia la realizzazione da parte di Messineounitamente a [OSCURATO:PERSONA] di un complesso sistema che consentiva il trasporto distupefacente dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Basilicata, sia la serialità delle condotte poste inessere dall'imputato, che in meno di quattro mesi aveva realizzato sei diversecessioni di stupefacenti, alcune delle quali tramite l'utilizzo del metodo dellastaffetta.

La Corte ha considerato anche le risultanze della consulenza prodottadalla difesa, ma ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, chein ogni caso la valutazione di offensività della condotta dovesse essere operatacon riferimento alla attività illecita nel suo complesso.La censura che il ricorrente muove a tale percorso argomentativo è, essa sì,meramente avversativa, in quanto si limita a contrastare le ragioni individuatedalla Corte e a offrire una diversa lettura degli stessi elementi che i giudicihanno già considerato e valutato come indici di offensività non lieve.La censura è inammissibile anche nella parte in cui lamenta una disparità divalutazione nella qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi I) e M),rilevando che con riferimento al primo reato relativo alla detenzione di 34grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata riconosciuta lalieve entità e con riferimento al secondo reato relativo alla detenzione di 175grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un principio attivopari a 8 grammi, era stata invece negata.

Il motivo, così formulato, deveritenersi aspecifico, in quanto sollecita una comparazione di situazioni senza,tuttavia, allegare tutti i termini di comparazione, ovvero, in particolare, senzaindicare quale fosse il principio attivo della sostanza stupefacente di cui al capo2.3.

Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanzeex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchénon sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell’esclusione. (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, , Rv. 268475; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691).

Peraltro ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01) e anchesulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 –01).La Corte ha assolto all’onere di motivazione effettuando un pertinenterichiamo alla gravità del reato, ovvero alla serialità delle condotte poste inall’interno di un circuito di spaccio e della spiccata capacità delinquere delricorrente, desumibile dal fatto che, pur dopo l'arresto di Macri, Messineoaveva continuato a pianificare ulteriori cessioni di droga, addirittura chiedendoin un'occasione a [OSCURATO:PERSONA] di pagare un prezzo più alto per i futuri rifornimenti inmodo da recuperare le perdite subite.Il ricorrente, nell’ evidenziare altri elementi che avrebbero dovuto indurrealla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, non considera che ilgiudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione.3.

Il Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo e il quarto motivo, con cui si contesta la affermazione dellaresponsabilità in ordine al reato associativo, sono inammissibili perché generici ecomunque manifestamente infondati.La Corte (pagg.12 e 13) ha desunto la prova del reato in esame dallasentenza di condanna passata in giudicato emessa nei confronti dei coimputatinel parallelo giudizio ordinario in cui è stata riconosciuta l’esistenza diun’associazione a delinquere finalizzata all’acquisto, commercio e trasportoconsegna e commercializzazione dal sud [OSCURATO:PERSONA] all’Italia di rilevanti quantitatividi cocaina operante dal 2008 al 2010.

Le decisioni di merito avevano dato atto:-dell'esistenza di un'associazione costituita da una struttura stabile earticolata territorialmente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nord Italia, Colombia, dedita alnarcotraffico dal Sudamerica all'Italia al cui vertice era [OSCURATO:PERSONA]: questi,detenuto nel carcere di Bogotà, procurava, di volta in volta, i contatti deifornitori di stupefacente agli associati e si preoccupava di curare le modalità dispedizione dello stupefacente.

Indici sintomatici della permanenza del vincoloassociativo erano stati rinvenuti nelle modalità con le quali erano organizzate leimportazioni di stupefacente, nei contatti duraturi nel tempo fra i sodali, neifrequenti viaggi per il rifornimento della droga, nella struttura organizzativa ditipo gerarchico con divisione di compiti tra gli associati;- del ruolo di braccio destro del capo di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legato aLeandro [OSCURATO:PERSONA], risiedente nel vibonese, e della partecipazione di altri sodali,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascunocon compiti precisi ed individuati.La Corte si è soffermata, inoltre, sugli ulteriori elementi di prova chevalevano a confermare i fatti accertati nella sentenza acquisita ex art. 238 biscod. proc. pen. ovvero sulle risultanze dell’attività di intercettazione e inparticolare: sulle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui i dueorganizzavano l'importazione dello stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; sui contatticon il fornitore estero Jancho prodromici all'invio dello stupefacente poisequestrato; sui dialoghi in ordine alla spartizione del denaro, che, a seguitodegli affari andati a buon fine, veniva trasferito per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] fratello [OSCURATO:PERSONA] detenuto.Quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione, la Corte (pagg.13 e 14) ha richiamato, ancora una volta, le intercettazioni, debitamenteelencate e riassunte nel contenuto, da cui era emerso come costui, per il tramitedi [OSCURATO:PERSONA], ricevesse direttive direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e si interfaccia in primapersona con i fornitori, adoperandosi per risolvere tutte le questioni che lagestione dei traffici comportava.Alla analitica motivazione della Corte, che ha dato conto in materiale dettagliatadel compendio indiziario in ordine alla esistenza della associazione e alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella sua piena consapevolezza di far parte di uncontesto organizzato, il ricorrente muove censure generiche, che non siconfrontano con i dati di fatto riportati.

Manifestamente infondato è il rilievo inordine alla delimitazione temporale dei contatti, posto che ai fini della verificadegli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo diosservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché daglielementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gliagenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempolimitato ( Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01).3.2 Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento dell’ipotesi dicui all’art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto dispecificità o, comunque, per manifesta infondatezza.A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la richiesta di applicazionedella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 , d.P.R. n. 309/90 è statamotivatamente respinta dalla Corte, che ha richiamato come elementi ostativi ifrequenti contatti fra i sodali, i viaggi per il rifornimento di stupefacente, lastruttura di tipo gerarchico e la ramificazione dell'associazione con capacitàoperative anche fuori dal territorio nazionale.

A ciò deve aggiungersi che, perpotersi applicare l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, non è sufficiente cheuno o più associati abbiano in concreto commesso violazioni dell'art. 73, comma5, ma è necessario, che l' associazione sia «costituita per commettere» questotipo di delitti (in tema: Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708;Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019,dep. 2020, Rv. 278098).

È di tutta evidenza che questa condizione non sussistenel caso di specie, in cui l'associazione, operando tramite duraturi contatti fra isodali a cui erano affidati compiti specifici e tramite frequenti viaggi per irifornimento, gestiva quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipococaina importata anche dal [OSCURATO:PERSONA].3.3 Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.Richiamati, a proposito dell’onere di motivazione del giudice in ordine alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i principi su indicatitrattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la Corte ha assolto inmaniera adeguata a tale onere, attraverso un pertinente richiamo alla pluralitàdegli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto e ai numerosi precedenti specifici.Quanto alla doglianza in ordine alla eccessività della pena, è sufficienteosservare che, per effetto della esclusione della aggravante originariamentecontestata collegata al numero degli associati, la Corte ha rideterminato la penain anni 6 e mesi 8 di reclusione, muovendo dalla pena base individuata nelminimo edittale di anni 10 di reclusione.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che nonsussistono elementi per ritenere che i ricorrente non versassero in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a lorocarico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma cosìdeterminata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammendeCosì deciso in Roma il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilquale chiede l'accoglimento dei motivi dei ricorsi;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimentodei motivi di ricorso;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiedel’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 ottobre 2025,in parziale riforma della sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldelitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Colombia,Spagna e Italia dal maggio 2008 al maggio 2010) (capo A) e al delitto di cui agliartt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (commesso in Lagonegro il 3 ottobre2008) (capo M) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309 (commesso in Colombia, Spagna e Italia dal maggio 2008al maggio 2010) (capo A), ha:- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) e rideterminato la pena in ordine alreato di cui al capo M) in anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa-con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 74comma 3 d.P.R. n. 309/90 in ordine al reato di al capo A), rideterminando lapena in anni 6 e mesi 8 di reclusione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale aveva dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90 contestati rispettivamente ai capi F), G), H), I) e L) al primo eai capi E), N), O) al secondo, previa riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90, per essere gli stessi estinti per prescrizione.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati, ciascuno amezzo del proprio difensore.2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a quattro motivi.2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordineal reato di cui al capo M) relativo alla cessione di 175 grammi di cocaina aTeodoro [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del corriere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenutoche il linguaggio usato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate con Barbettafosse cifrato e che i due, nel fare riferimento a moto, motori e cilindrate,stessero in realtà parlando di droga e a supporto di tale assunto ha spiegato chela cilindrata 150 menzionata nei dialoghi è inesistente nel settoreautomobilistico. La stessa Corte – osserva il difensore- in altro passaggio hariportato una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] una moto dasalto da 150: è innegabile – prosegue il ricorrente- che la cilindrata 150 siamolto diffusa nelle moto da trial. Ne consegue che la motivazione della Corte inmerito al carattere cifrato delle conversazioni sarebbe illogica e insoddisfacente.2.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90. La motivazione della Corte per escludere laconfigurabilità del fatto di lieve entità sarebbe assertiva e apparente: l’esiguoarco temporale nel quale si sarebbero consumate le condotte contestate,comunque circoscritte e contenute numericamente (sei cessioni presunte inquattro mesi), in aggiunta all’indeterminatezza sia della tipologia della presuntasostanza stupefacente oggetto di tutte le vicende, sia del quantitativo,avrebbero dovuto indurre i giudici a configurare la fattispecie meno grave.2.1.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo M)nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 a fronte della valutazioneoperata con riferimento al reato di cui al capo I). Il difensore sottolinea come ilTribunale in relazione al reato di cui al capo I) avente ad oggetto 34 grammi dicocaina avesse operato la riqualificazione dell’originaria ipotesi di cui all’art. 73comma 1 d.P.R. 309/90 in quella di cui all’art. 73 comma 5 e non avesse inveceriqualificato anche il reato di cui al capo M), in ragione del fatto che in relazionea tale ultimo reato in atti non vi era ancora la consulenza tecnica. Taleconsulenza era stata, invece, acquisita in appello e, pur essendo statodocumentato che il quantitativo di droga trasportato da [OSCURATO:PERSONA] conteneva unprincipio attivo di soli 8 grammi, ciononostante, la Corte aveva rigettato larichiesta di derubricazione. La illogicità della motivazione, dunque, scaturivaproprio dalle difformità di valutazione del medesimo dato probatorio.La riqualificazione del fatto di reato di cui al capo M) nell’ipotesi di lieveentità, conclude il difensore, comporta la maturazione del termine prescrizionale.2.1.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche. La Corte, nel valorizzare il fatto che, pur dopo l’arresto di RoccoCento e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a pianificare ulterioricessioni e avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare un prezzo più alto perrientrare della perdita subita a seguito della cattura di Cento, avrebbe omesso diconfrontarsi con gli elementi evidenziati dalla difesa, quali l’assenza dicollegamenti e cointeressenze con il gruppo associato e la indeterminatezza deiconnotati delle singole vicende contestate al ricorrente.2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a quattro motivi.2.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo A). Il difensore rileva che non sarebbe stataraggiunta la prova che il soggetto monitorato tramite le operazioni diintercettazione si identificasse in [OSCURATO:PERSONA] e che in ogni caso le risultanze delleintercettazioni non potevano valere a dimostrare l’esistenza della associazione ela partecipazione ad essa del ricorrente . Nel caso in esame non sarebbero statiprovati la continuità dei rapporti tra i soggetti, l’interdipendenza della lorocondotta, la predisposizione dei mezzi finanziari, l’uso comune dei locali o deglistrumenti necessari per le operazioni delittuose, l’effettuazione di viaggi per ilrifornimento della droga e la adeguatezza della organizzazione. La Corte diappello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza passata in giudicato con cuisi era dato atto della esistenza della associazione, senza indicare alcun riscontroo prova in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e senza considerare i dati dissonantirispetto all’impianto accusatorio, ovvero la delimitazione temporale dei contatti,l’esiguità degli importi, la precarietà dei canali di rifornimento che mutano aseconda delle circostanze. Inoltre la Corte di Appello non si sarebbe soffermatasulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 74comma 6 d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello avrebbe negato la configurabilitàdella fattispecie attenuata senza offrire adeguata motivazione.2.2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e più in generale al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbeomesso di considerare il ruolo marginale svolto dal ricorrente nelle vicendeoggetto del processo e la risalenza nel tempo dei fatti contestati. In ogni caso,la pena in ordine al reato di cui al capo A) sarebbe stata determinata in misuraspropositata.2.2.4 Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte di appello ritenuto provata la partecipazione diLisotti al reato associativo, sulla scorta di elementi indiziari insufficienti.3.Nel corso della discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, èinammissibile.Le sentenze di merito, da leggere congiuntamente in quanto conformi,contengono una dettagliata indicazione degli elementi (tratti dalle risultanzedelle intercettazioni) posti a fondamento della affermazione della responsabilitàdel ricorrente in ordine al reato a lui ascritto.La Corte (pagg 16 e ss.) ha dato atto: delle conversazioni da cui eranoemerse le trattative fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell’incarico che Messineoaveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto della droga; del sequestro operatodagli agenti di polizia giudiziaria il 3 ottobre 2008 allorquando l’automobilecondotta da [OSCURATO:PERSONA] era stata fermata ed era stata sequestrata una bustacontenente 175 grammi di cocaina; delle telefonate successive in cui Barbettaaveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale si era lamentato di aver dovuto pagare lafornitura andata persa per il sequestro.La censura del ricorrente è inammissibile, in quanto inerisce allavalutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza dideduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacatoche fuori esce dal perimetro del giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteridella Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversainterpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituiscequestione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del5/10/2021, Rv. 282337). Il ricorrente assume la irragionevolezza dellainterpretazione del linguaggio utilizzato dai conversanti come riferito alla drogasenza, tuttavia, considerare, che la Corte in maniera non illogica ha richiamatoa riscontro di tale interpretazione il dato, non equivoco, dell’avvenuto sequestrodella sostanza stupefacente.2.2.Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la mancataderubricazione del reato, sono manifestamente infondati.E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dallanorma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze dellastessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità equalità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n.29132 del 09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Rv.273823). L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui ilgiudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspettinormativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenzaeventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dalSupremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo deimotivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo datoostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, diquelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementieventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridottaoffensività” (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01).La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che osta alriconoscimento della lieve entità sia la realizzazione da parte di Messineounitamente a [OSCURATO:PERSONA] di un complesso sistema che consentiva il trasporto distupefacente dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Basilicata, sia la serialità delle condotte poste inessere dall'imputato, che in meno di quattro mesi aveva realizzato sei diversecessioni di stupefacenti, alcune delle quali tramite l'utilizzo del metodo dellastaffetta. La Corte ha considerato anche le risultanze della consulenza prodottadalla difesa, ma ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, chein ogni caso la valutazione di offensività della condotta dovesse essere operatacon riferimento alla attività illecita nel suo complesso.La censura che il ricorrente muove a tale percorso argomentativo è, essa sì,meramente avversativa, in quanto si limita a contrastare le ragioni individuatedalla Corte e a offrire una diversa lettura degli stessi elementi che i giudicihanno già considerato e valutato come indici di offensività non lieve.La censura è inammissibile anche nella parte in cui lamenta una disparità divalutazione nella qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi I) e M),rilevando che con riferimento al primo reato relativo alla detenzione di 34grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata riconosciuta lalieve entità e con riferimento al secondo reato relativo alla detenzione di 175grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un principio attivopari a 8 grammi, era stata invece negata. Il motivo, così formulato, deveritenersi aspecifico, in quanto sollecita una comparazione di situazioni senza,tuttavia, allegare tutti i termini di comparazione, ovvero, in particolare, senzaindicare quale fosse il principio attivo della sostanza stupefacente di cui al capo2.3. Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanzeex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchénon sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell’esclusione. (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, , Rv. 268475; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01) e anchesulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 –01).La Corte ha assolto all’onere di motivazione effettuando un pertinenterichiamo alla gravità del reato, ovvero alla serialità delle condotte poste inall’interno di un circuito di spaccio e della spiccata capacità delinquere delricorrente, desumibile dal fatto che, pur dopo l'arresto di Macri, Messineoaveva continuato a pianificare ulteriori cessioni di droga, addirittura chiedendoin un'occasione a [OSCURATO:PERSONA] di pagare un prezzo più alto per i futuri rifornimenti inmodo da recuperare le perdite subite.Il ricorrente, nell’ evidenziare altri elementi che avrebbero dovuto indurrealla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, non considera che ilgiudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione.3. Il Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo e il quarto motivo, con cui si contesta la affermazione dellaresponsabilità in ordine al reato associativo, sono inammissibili perché generici ecomunque manifestamente infondati.La Corte (pagg.12 e 13) ha desunto la prova del reato in esame dallasentenza di condanna passata in giudicato emessa nei confronti dei coimputatinel parallelo giudizio ordinario in cui è stata riconosciuta l’esistenza diun’associazione a delinquere finalizzata all’acquisto, commercio e trasportoconsegna e commercializzazione dal sud [OSCURATO:PERSONA] all’Italia di rilevanti quantitatividi cocaina operante dal 2008 al 2010. Le decisioni di merito avevano dato atto:-dell'esistenza di un'associazione costituita da una struttura stabile earticolata territorialmente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nord Italia, Colombia, dedita alnarcotraffico dal Sudamerica all'Italia al cui vertice era [OSCURATO:PERSONA]: questi,detenuto nel carcere di Bogotà, procurava, di volta in volta, i contatti deifornitori di stupefacente agli associati e si preoccupava di curare le modalità dispedizione dello stupefacente. Indici sintomatici della permanenza del vincoloassociativo erano stati rinvenuti nelle modalità con le quali erano organizzate leimportazioni di stupefacente, nei contatti duraturi nel tempo fra i sodali, neifrequenti viaggi per il rifornimento della droga, nella struttura organizzativa ditipo gerarchico con divisione di compiti tra gli associati;- del ruolo di braccio destro del capo di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legato aLeandro [OSCURATO:PERSONA], risiedente nel vibonese, e della partecipazione di altri sodali,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascunocon compiti precisi ed individuati.La Corte si è soffermata, inoltre, sugli ulteriori elementi di prova chevalevano a confermare i fatti accertati nella sentenza acquisita ex art. 238 biscod. proc. pen. ovvero sulle risultanze dell’attività di intercettazione e inparticolare: sulle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui i dueorganizzavano l'importazione dello stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; sui contatticon il fornitore estero Jancho prodromici all'invio dello stupefacente poisequestrato; sui dialoghi in ordine alla spartizione del denaro, che, a seguitodegli affari andati a buon fine, veniva trasferito per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] fratello [OSCURATO:PERSONA] detenuto.Quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione, la Corte (pagg.13 e 14) ha richiamato, ancora una volta, le intercettazioni, debitamenteelencate e riassunte nel contenuto, da cui era emerso come costui, per il tramitedi [OSCURATO:PERSONA], ricevesse direttive direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e si interfaccia in primapersona con i fornitori, adoperandosi per risolvere tutte le questioni che lagestione dei traffici comportava.Alla analitica motivazione della Corte, che ha dato conto in materiale dettagliatadel compendio indiziario in ordine alla esistenza della associazione e alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella sua piena consapevolezza di far parte di uncontesto organizzato, il ricorrente muove censure generiche, che non siconfrontano con i dati di fatto riportati. Manifestamente infondato è il rilievo inordine alla delimitazione temporale dei contatti, posto che ai fini della verificadegli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo diosservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché daglielementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gliagenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempolimitato ( Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01).3.2 Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento dell’ipotesi dicui all’art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto dispecificità o, comunque, per manifesta infondatezza.A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la richiesta di applicazionedella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 , d.P.R. n. 309/90 è statamotivatamente respinta dalla Corte, che ha richiamato come elementi ostativi ifrequenti contatti fra i sodali, i viaggi per il rifornimento di stupefacente, lastruttura di tipo gerarchico e la ramificazione dell'associazione con capacitàoperative anche fuori dal territorio nazionale. A ciò deve aggiungersi che, perpotersi applicare l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, non è sufficiente cheuno o più associati abbiano in concreto commesso violazioni dell'art. 73, comma5, ma è necessario, che l' associazione sia «costituita per commettere» questotipo di delitti (in tema: Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708;Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019,dep. 2020, Rv. 278098). È di tutta evidenza che questa condizione non sussistenel caso di specie, in cui l'associazione, operando tramite duraturi contatti fra isodali a cui erano affidati compiti specifici e tramite frequenti viaggi per irifornimento, gestiva quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipococaina importata anche dal [OSCURATO:PERSONA].3.3 Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.Richiamati, a proposito dell’onere di motivazione del giudice in ordine alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i principi su indicatitrattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la Corte ha assolto inmaniera adeguata a tale onere, attraverso un pertinente richiamo alla pluralitàdegli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto e ai numerosi precedenti specifici.Quanto alla doglianza in ordine alla eccessività della pena, è sufficienteosservare che, per effetto della esclusione della aggravante originariamentecontestata collegata al numero degli associati, la Corte ha rideterminato la penain anni 6 e mesi 8 di reclusione, muovendo dalla pena base individuata nelminimo edittale di anni 10 di reclusione.4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che nonsussistono elementi per ritenere che i ricorrente non versassero in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a lorocarico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma cosìdeterminata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammendeCosì deciso in Roma il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19081/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris