CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4659/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speci ale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 964/04/16, depositata l’8 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Sospensione - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 964/04/16 del 08 / 0 7 /201 6 la C ommissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP) n. 188 4/04 / 1 4 , che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF relativ amente all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; 4. con ordinanza del 16/01/2023, resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte disponeva, su istanza del ricorrente, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130, sicché la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; 5. con istanza di trattazione datata 13/03/2023 il contribuente chiedeva la trattazione della causa, facendo presente di non voler usufruire della definizione agevolata; 6. con ulteriore istanza del 07/06/2023 il ricorrente formulava nuova istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif. nella l. 26maggio 2023, n. 56.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che sussistono i presupposti di legge per sospendere nuovamente il presente giudizio fino al 10/10/2023, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 1 97 del 2022 e rinvia la causa a