CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 05264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16856/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 771/2020 depositata il 30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il tribunale di Roma ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 2,5 mil. EURquale corrispettivo dell’acquisto del 25 % del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., al quale acquisto i medesimi si erano obbligati in base a un’opzione pull call. Su gravame dei soccombenti la sentenza è stata riformata dalla corte d’appello di Roma, perché il patto di opzione, consacrato in una scrittura del 28-9-2009, era da considerare invalido , essendo stato parte di una più complessa operazione diretta a consentire, tramite un finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA], l’acquisto di azioni proprie della stessa società. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Gli intimati hanno replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. -La vicenda al fondo della controversia è stata ricostruita dalla corte d’appello nel seguente modo:- la somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA] a Ferrero non aveva avuto l’obiettivo della sottoscrizione dell’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA], ma era stata impiegata, in realtà, dalla società Farvem RE (controllata da Ferrero) per acquistare un pacchetto di azioni della stessa [OSCURATO:SOCIETA] (società quotata in borsa) fuori dal mercato regolamentare; - in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a erogare il finanziamento per consentire l’acquisto di azioni proprie , e il patto di opzione si era inserito in tale contestoanche in base a distinte cessioni di credito in favore della medesimaMeridie; -il patto aveva costituito logica conseguenza degli accordi, perché era stato funzionale a far riacquistare a Ferrero le azioni di [OSCURATO:SOCIETA], ma non al prezzo indicato; - invero i l corrispettivo da versare a seguito dell’esercizio dell’opzione aveva rappresentato – esso - la restituzione a [OSCURATO:SOCIETA] del finanziamento originario,concesso tramite la Farvem RE; - difatti [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta avrebbe dovuto riacquistare dalla Farvem le azioni da codestaa suo tempo acquistate . Da tale serie di risultanze la corte d’appello ha dedotto che il finanziamento erogato da [OSCURATO:SOCIETA] era nullo e che la nullità dovesse irradiarsi a tutti gli atti tra loro strettamente collegati all’operazione fatta in frode alla legge; e quindi anche al patto di opzione col quale la creditrice avrebbe dovuto recuperarela somma. II. -La società propone ricorso deducendo i seguenti mezzi: (i) violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. perché la sentenza sarebbe contraddistinta da motivazione apparente e comunque manifestamente contradditoria, perplessa o incomprensibile; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2358 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.,perché l’accertamento posto in essere dalla corte territoriale –teso a dire che sussisteva la volontà di [OSCURATO:SOCIETA] di finanziare Ferrero al fine di consentirgli di acquistare azioni della stessa [OSCURATO:SOCIETA] – sarebbe stato fatto in assenza di presunzioni grave precise e concordanti, e anzi in base a elementi documentali di segno opposto; e oltre tutto in contrasto con la previa affermazione della medesima corte d’appello secondo la quale il contratto di opzione non era simulato; (iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 2358 e 1344 cod. civ.in quanto, pur a voler ritenere l’operazione nel senso indicato nella sentenza, in ogni caso non si sarebbe potutaravvisare la causa illecit a; difatti la ratiodell’art. 2358 cod. civ. è quella di garantire l’effettività del capitale sociale della finanziatrice e di evitare che il patrimonio possa soggiacere al rischio dell’insolvenza del sottoscrittore; ma di ciò non potevano dirsi esistenti i presupposti,perché non era stato il sovvenuto, né la [OSCURATO:SOCIETA], ad acquistare le azioni della stessa [OSCURATO:SOCIETA], e l’art.2358 cod. civ. “non vieta (..) la possibilità di erogare un prestito adun soggetto che, poi , trasferisc e il denaro a terzi per acquistare le azioni della finanziatrice”. III. -Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La corte d’appello ha motivato menzionando partitamente gli elementi di prova considerati, e in nessun modo può sostenersi che la giustificazione della conclusione assunta sia apparente o a tal punto contraddittoriada non rendere il senso della ratio della decisione . IV. -Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A mezzo di riferimenti a presunte contrarie emergenze e/o a presunzioni valorizzate dalla corte del merito senza necessaria qualificazione di gravità precisione o concordanzala ricorrente, nella sua lunga esposizione, manifesta un mero (e vano) tentativo di alternativa ricostruzione della vicenda storica. Questa cosa non è consentita, notoriamente, in cassazione. V. - Il terzo motivo è infondato , nella sua genericità , ed è in contrasto con l’accertamento di fatto. La pretesa creditoria era stata basata sul patto di opzione e sulle obbligazioni di acquisto con esso assunte.La corte d’appello ha motivatamente stabilito che quel patto si era inserito in una ben più complessa e articolata operazione, della quale aveva rappresentato uno degli elementi. L’operazione aveva tratto origine da un finanziamento della società [OSCURATO:SOCIETA] finalizzato a consentire, per il tramite di soggetti terzi, l’acquisto di azioni della stessa finanziatrice. Questa Corte ha recentemente chiarito che l'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, ha certamente consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), ma ha comunque delineato, ancora oggi , in difetto di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria,per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso(v. Cass. Sez. 1 n. 28148-23). Questa stessa cosa giustifica l’estensione della nullità ai patti funzionali all’acquisto. VI. - Tale è stato , in base alla ricostruzione in fatto svolta dal giudice del merito, il patto di opzione di cui qui si discute , siccome collegato all’operazione di finanziamento per il fine di consentire alla finanziatrice di recuperare i fondi forniti per il suo espletamento. Ne consegue che è corretta la conclusione dell’impugnata sentenza a proposito della nullità del patto medesimo. VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit