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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06961/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL1 gfttalcr; Visti gli atti dm:dei:ara impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile, è connotata da un oggetto più ristretto rispetto a quella precedente, che era estesa anche ad una sentenza ulteriore rispetto alle due con le quali sono stati accertati i reati che il ricorrente assume essere espressione del medesimo disegno criminoso; che le, pur insistite ed articolate, obiezioni difensive, riproposte e sviluppate con i motivi nuovi depositati il 4 novembre 2025, non valgono a scardinare la tenuta del provvedimento contestato, imperniato sul rilievo dell'identità, quanto ai reati interessati da entrambi i procedimenti, delle questioni poste in ciascuno di essi; che, d'altro canto, la circostanza che, nel primo procedimento di esecuzione, il prospettato, unico disegno criminoso abbracciava, secondo l'impostazione dell'istante, anche altre manifestazioni criminali non autorizza diverse conclusioni, atteso, in specie, che con la più recente istanza sono stati riproposti, per quanto consta, temi già introdotti con quella precedente e negativamente valutati dal giudice dell'esecuzione (avverso la cui decisione è stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 37715 dell'Il luglio 2024), onde ineccepibile si palesa, in definitiva, l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che sanziona con l'inammissibilità la richiesta che si risolva nella mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL1 gfttalcr; Visti gli atti dm:dei:ara impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile, è connotata da un oggetto più ristretto rispetto a quella precedente, che era estesa anche ad una sentenza ulteriore rispetto alle due con le quali sono stati accertati i reati che il ricorrente assume essere espressione del medesimo disegno criminoso; che le, pur insistite ed articolate, obiezioni difensive, riproposte e sviluppate con i motivi nuovi depositati il 4 novembre 2025, non valgono a scardinare la tenuta del provvedimento contestato, imperniato sul rilievo dell'identità, quanto ai reati interessati da entrambi i procedimenti, delle questioni poste in ciascuno di essi; che, d'altro canto, la circostanza che, nel primo procedimento di esecuzione, il prospettato, unico disegno criminoso abbracciava, secondo l'impostazione dell'istante, anche altre manifestazioni criminali non autorizza diverse conclusioni, atteso, in specie, che con la più recente istanza sono stati riproposti, per quanto consta, temi già introdotti con quella precedente e negativamente valutati dal giudice dell'esecuzione (avverso la cui decisione è stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 37715 dell'Il luglio 2024), onde ineccepibile si palesa, in definitiva, l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che sanziona con l'inammissibilità la richiesta che si risolva nella mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 06961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris