CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto, inoltre, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fornito adeguata motivazione in relazione alla verifica della sussistenza della ulteriore condizione del compimento di un atto di ufficio; ritenuto che e le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitarne l'applicazione, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 Il liere estensore